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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2022
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NU, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 25/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA NU
pagina 1 di 10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 59/2022 promossa da:
P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore Parte_3
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._1 avv.ti IESEVOLI LUIGI SALVATORE e VOLPICELLI ENRICO, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 c.p.c. per l'udienza del 25/9/2025, che si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di appello, iscritto a ruolo in data 19/1/2022, regolarmente notificato, l roponeva appello avverso Parte_4
pagina 2 di 10 la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 258/2021, depositata in data
31/8/2021, non notificata, con la quale il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, dichiarando l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, sul presupposto della ritenuta maturata prescrizione triennale del tributo dovuto.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_5 citava in giudizio l e la Parte_1 CP_2
per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
[...]
1002015000886572500, notificata il 16/11/2015, e n. 1002014002579467100, notificata in data 18/1/2015, relative alla riscossione delle tasse automobilistiche (rispettivamente dell'anno 2010 e dell'anno 2014), emesse dalla , di cui era venuto a conoscenza solo a seguito di Controparte_2 richiesta dell'estratto di ruolo. Pertanto, formulava opposizione all'estratto di ruolo, chiedendo l'accertamento negativo del credito, in virtù della maturata prescrizione triennale del tributo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, Controparte_3 eccepiva: in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di un procedimento avente a oggetto le tasse automobilistiche non versate, così come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sarebbe dovuta radicare la giurisdizione del giudice tributario sia sull'an, sia sul quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. dell'attore, sul presupposto che le cartelle impugnate erano inefficaci per decorso del termine ex art. 50 DPR n. 602/1973, non essendo stata intrapresa alcuna esecuzione;
nel merito, invece, l'infondatezza della domanda, in quanto era documentalmente provata la notifica delle cartelle esattoriali, nonché delle intimazioni di pagamento.
La non si costituiva e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
pagina 3 di 10 Il Giudice di primo grado rilevava, preliminarmente, la sussistenza della propria giurisdizione, poiché si trattava di una controversia avente a oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito, e non anche dell'an della pretesa;
nel merito, accertava il maturarsi della prescrizione del credito, e, pertanto, dichiarava l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
1002015000886572500, notificata il 16/11/2015, e n. 1002014002579467100, notificata in data 18/1/2015.
l Controparte_3 Parte_1
sulla base di tre motivi: in primo luogo, chiedeva dichiararsi
[...]
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto l'annullamento delle tasse automobilistiche non versate dal contribuente, materia, questa, appartenente alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, ravvisando la competenza territoriale nella Corte di Salerno;
in secondo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, non essendo quest'ultimo un atto autonomamente impugnabile, come sostenuto da molteplici pronunce giurisprudenziali;
in terzo luogo, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la riforma del capo relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante perché il Tribunale adito volesse accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, integralmente riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositato il 13/6/2022, si costituiva
, il quale eccepiva: in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c., essendo l'appello notificato il
18/1/2022; l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., sul presupposto che la sentenza era inappellabile poiché aveva ad oggetto una controversia con valore inferiore ad € 1.100,00; l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità dell'atto, nonché per la violazione dell'art. 348bis c.p.c.; l'infondatezza pagina 4 di 10 dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la controversia, inerente all'accertamento del decorso del termine di prescrizione, rientrava nella competenza del giudice ordinario;
nel merito, invece, l'infondatezza della domanda della parte appellante, stante la nullità e l'inefficacia delle cartelle esattoriali oggetto di causa;
infine, il divieto di produzione nella fase di gravame nuovi documenti, in violazione all'art. 345 c.p.c., a fronte dell'allegazione della notifica delle cartelle di pagamento.
Concludeva, dunque, la parte appellata per l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso, in quanto la domanda era infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica nei confronti della CP_2
quest'ultima non si costituiva e, all'udienza del 14/6/2022, ne
[...] veniva dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e merita, dunque, accoglimento.
In via del tutto preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, nonostante la pronuncia di prime cure sia stata resa ex art. 113, comma 2
c.p.c., in quanto di valore inferiore ad € 1.100,00. Ed infatti, la giurisprudenza è, ormai, consolidata nell'affermare che, con riferimento alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione, giacché tali motivi rientrano nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (cfr. ex multis
Cass., sez. VI, n. 34524/2021; Cass., sez. VI, n. 19050/2017; Cass., sez. I, n.
880/2015).
pagina 5 di 10 Deve, inoltre, rilevarsi la tempestività dell'appello, in quanto, dalla documentazione allegata, si evince che la sentenza n. 258/2021 del Giudice di Pace di Agropoli era stata depositata il 31/8/2021, ma non notificata, ragion per cui la notifica dell'atto di appello alle parti appellate, risalente al 18/1/2022, è correttamente avvenuta entro il decorso del termine cd.
“lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, così come previsto dall'art. 327 c.p.c.
Giova, infatti, precisare che la comunicazione di cancelleria non equivale a notifica del provvedimento, come chiarito all'art.133, comma secondo c.p.c., il quale testualmente prevede che: “Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”. Dunque, nonostante in data 4/9/2021 la cancelleria del
Giudice di Pace di Agropoli abbia provveduto alla comunicazione del deposito della sentenza alle parti costituite, trattandosi di mera comunicazione e non anche di notifica, essa non è idonea a consentire la decorrenza del termine “breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. per l'ammissibilità del gravame, con conseguente applicabilità del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata, ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., da CP_1
.
[...]
L'atto di appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del
Giudice di Pace di Agropoli, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto l bbia Parte_1 inteso devolvere alla cognizione dell'intestato Tribunale, unitamente alle parti della decisione appellata e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione.
pagina 6 di 10 L'onere di specificazione richiesto dall'art. 342 c.p.c., d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, al contempo, sufficiente che un atto di appello sia idoneo, come nel caso di specie, a specificare, in maniera chiara ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 10878/2015;
Cass., n. 13151/2017).
Parimenti, non è configurabile alcuna inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348bis
c.p.c., in quanto l'impugnazione non è ancorata a pretese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.
Venendo al primo motivo di doglianza, giova, innanzitutto, chiarire che l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, prevede testualmente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non vi è dubbio, allora, che la pretesa impositiva per cui è causa abbia natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica, la quale è stata qualificata come un tributo proprio derivato della (cfr. Corte Cost., CP_2
pagina 7 di 10 19/12/2012, n. 188), in applicazione del Testo Unico approvato con D.P.R.
5/2/1953 n. 39, successivamente modificato, che adottava la denominazione del tributo come “tassa automobilistica regionale”.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha, peraltro, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere;
fino a questo limite, la cognizione degli atti della Pubblica amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, in particolare, al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un.,
n. 28709/2020).
Il filone giurisprudenziale enunciato è stato oggetto di una successiva evoluzione, in cui si sono pronunciate nuovamente le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 17986/2022, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2,
D.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 – della cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, la quale si estende a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione di natura tributaria, pagina 8 di 10 rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, ergo il giudice tributario (cfr. Cass., n. 23832/2007).
Il principio enunciato è, dunque, applicabile al caso di specie, poiché è da escludersi che si tratti di una controversia relativa all'esecuzione forzata successiva alla notifica della cartella di pagamento, la quale sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
Pertanto, ritenendo pacifica la natura del tributo per cui è causa, la giurisdizione, anche qualora fosse accertato il fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale ritiene di dover affermare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, individuato nella Corte di
Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stante la scarsa complessità delle questioni trattate e per essersi la controversia conclusa con la risoluzione di una questione di rito, con la precisazione che, sia per il giudizio di prime cure che per il presente gravame, esse vanno poste a carico di Parte_5
, nei confronti di mentre, per
[...] Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, nulla deve essere disposto con riferimento all'ente regionale, contumace vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
- Rimette le parti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, Parte_5 che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 180,00, per compensi, in favore oltre CP_4 Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, e per il presente grado di giudizio, in € 332,00, per compensi, in favore di oltre spese generali al Controparte_5
15%, IVA e CPA, come per legge.
- Nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento alla posizione della . Controparte_2
Vallo della Lucania, 8/10/2025
Il Giudice
IA NU
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NU, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 25/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA NU
pagina 1 di 10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 59/2022 promossa da:
P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore Parte_3
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._1 avv.ti IESEVOLI LUIGI SALVATORE e VOLPICELLI ENRICO, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 c.p.c. per l'udienza del 25/9/2025, che si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di appello, iscritto a ruolo in data 19/1/2022, regolarmente notificato, l roponeva appello avverso Parte_4
pagina 2 di 10 la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 258/2021, depositata in data
31/8/2021, non notificata, con la quale il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, dichiarando l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, sul presupposto della ritenuta maturata prescrizione triennale del tributo dovuto.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_5 citava in giudizio l e la Parte_1 CP_2
per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
[...]
1002015000886572500, notificata il 16/11/2015, e n. 1002014002579467100, notificata in data 18/1/2015, relative alla riscossione delle tasse automobilistiche (rispettivamente dell'anno 2010 e dell'anno 2014), emesse dalla , di cui era venuto a conoscenza solo a seguito di Controparte_2 richiesta dell'estratto di ruolo. Pertanto, formulava opposizione all'estratto di ruolo, chiedendo l'accertamento negativo del credito, in virtù della maturata prescrizione triennale del tributo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, Controparte_3 eccepiva: in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di un procedimento avente a oggetto le tasse automobilistiche non versate, così come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sarebbe dovuta radicare la giurisdizione del giudice tributario sia sull'an, sia sul quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. dell'attore, sul presupposto che le cartelle impugnate erano inefficaci per decorso del termine ex art. 50 DPR n. 602/1973, non essendo stata intrapresa alcuna esecuzione;
nel merito, invece, l'infondatezza della domanda, in quanto era documentalmente provata la notifica delle cartelle esattoriali, nonché delle intimazioni di pagamento.
La non si costituiva e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
pagina 3 di 10 Il Giudice di primo grado rilevava, preliminarmente, la sussistenza della propria giurisdizione, poiché si trattava di una controversia avente a oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito, e non anche dell'an della pretesa;
nel merito, accertava il maturarsi della prescrizione del credito, e, pertanto, dichiarava l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
1002015000886572500, notificata il 16/11/2015, e n. 1002014002579467100, notificata in data 18/1/2015.
l Controparte_3 Parte_1
sulla base di tre motivi: in primo luogo, chiedeva dichiararsi
[...]
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto l'annullamento delle tasse automobilistiche non versate dal contribuente, materia, questa, appartenente alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, ravvisando la competenza territoriale nella Corte di Salerno;
in secondo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, non essendo quest'ultimo un atto autonomamente impugnabile, come sostenuto da molteplici pronunce giurisprudenziali;
in terzo luogo, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la riforma del capo relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante perché il Tribunale adito volesse accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, integralmente riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositato il 13/6/2022, si costituiva
, il quale eccepiva: in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c., essendo l'appello notificato il
18/1/2022; l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., sul presupposto che la sentenza era inappellabile poiché aveva ad oggetto una controversia con valore inferiore ad € 1.100,00; l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità dell'atto, nonché per la violazione dell'art. 348bis c.p.c.; l'infondatezza pagina 4 di 10 dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la controversia, inerente all'accertamento del decorso del termine di prescrizione, rientrava nella competenza del giudice ordinario;
nel merito, invece, l'infondatezza della domanda della parte appellante, stante la nullità e l'inefficacia delle cartelle esattoriali oggetto di causa;
infine, il divieto di produzione nella fase di gravame nuovi documenti, in violazione all'art. 345 c.p.c., a fronte dell'allegazione della notifica delle cartelle di pagamento.
Concludeva, dunque, la parte appellata per l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso, in quanto la domanda era infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica nei confronti della CP_2
quest'ultima non si costituiva e, all'udienza del 14/6/2022, ne
[...] veniva dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e merita, dunque, accoglimento.
In via del tutto preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, nonostante la pronuncia di prime cure sia stata resa ex art. 113, comma 2
c.p.c., in quanto di valore inferiore ad € 1.100,00. Ed infatti, la giurisprudenza è, ormai, consolidata nell'affermare che, con riferimento alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione, giacché tali motivi rientrano nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (cfr. ex multis
Cass., sez. VI, n. 34524/2021; Cass., sez. VI, n. 19050/2017; Cass., sez. I, n.
880/2015).
pagina 5 di 10 Deve, inoltre, rilevarsi la tempestività dell'appello, in quanto, dalla documentazione allegata, si evince che la sentenza n. 258/2021 del Giudice di Pace di Agropoli era stata depositata il 31/8/2021, ma non notificata, ragion per cui la notifica dell'atto di appello alle parti appellate, risalente al 18/1/2022, è correttamente avvenuta entro il decorso del termine cd.
“lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, così come previsto dall'art. 327 c.p.c.
Giova, infatti, precisare che la comunicazione di cancelleria non equivale a notifica del provvedimento, come chiarito all'art.133, comma secondo c.p.c., il quale testualmente prevede che: “Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”. Dunque, nonostante in data 4/9/2021 la cancelleria del
Giudice di Pace di Agropoli abbia provveduto alla comunicazione del deposito della sentenza alle parti costituite, trattandosi di mera comunicazione e non anche di notifica, essa non è idonea a consentire la decorrenza del termine “breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. per l'ammissibilità del gravame, con conseguente applicabilità del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata, ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., da CP_1
.
[...]
L'atto di appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del
Giudice di Pace di Agropoli, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto l bbia Parte_1 inteso devolvere alla cognizione dell'intestato Tribunale, unitamente alle parti della decisione appellata e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione.
pagina 6 di 10 L'onere di specificazione richiesto dall'art. 342 c.p.c., d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, al contempo, sufficiente che un atto di appello sia idoneo, come nel caso di specie, a specificare, in maniera chiara ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 10878/2015;
Cass., n. 13151/2017).
Parimenti, non è configurabile alcuna inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348bis
c.p.c., in quanto l'impugnazione non è ancorata a pretese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.
Venendo al primo motivo di doglianza, giova, innanzitutto, chiarire che l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, prevede testualmente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non vi è dubbio, allora, che la pretesa impositiva per cui è causa abbia natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica, la quale è stata qualificata come un tributo proprio derivato della (cfr. Corte Cost., CP_2
pagina 7 di 10 19/12/2012, n. 188), in applicazione del Testo Unico approvato con D.P.R.
5/2/1953 n. 39, successivamente modificato, che adottava la denominazione del tributo come “tassa automobilistica regionale”.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha, peraltro, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere;
fino a questo limite, la cognizione degli atti della Pubblica amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, in particolare, al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un.,
n. 28709/2020).
Il filone giurisprudenziale enunciato è stato oggetto di una successiva evoluzione, in cui si sono pronunciate nuovamente le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 17986/2022, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2,
D.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 – della cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, la quale si estende a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione di natura tributaria, pagina 8 di 10 rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, ergo il giudice tributario (cfr. Cass., n. 23832/2007).
Il principio enunciato è, dunque, applicabile al caso di specie, poiché è da escludersi che si tratti di una controversia relativa all'esecuzione forzata successiva alla notifica della cartella di pagamento, la quale sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
Pertanto, ritenendo pacifica la natura del tributo per cui è causa, la giurisdizione, anche qualora fosse accertato il fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale ritiene di dover affermare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, individuato nella Corte di
Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, stante la scarsa complessità delle questioni trattate e per essersi la controversia conclusa con la risoluzione di una questione di rito, con la precisazione che, sia per il giudizio di prime cure che per il presente gravame, esse vanno poste a carico di Parte_5
, nei confronti di mentre, per
[...] Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, nulla deve essere disposto con riferimento all'ente regionale, contumace vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario;
- Rimette le parti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, Parte_5 che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 180,00, per compensi, in favore oltre CP_4 Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, e per il presente grado di giudizio, in € 332,00, per compensi, in favore di oltre spese generali al Controparte_5
15%, IVA e CPA, come per legge.
- Nulla per le spese del doppio grado di giudizio con riferimento alla posizione della . Controparte_2
Vallo della Lucania, 8/10/2025
Il Giudice
IA NU
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