Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 10341/2024 R.G. promossa da:
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. ANTONELLO POLITO, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. EMANUELE Pt_2
VERGHINI, come da procura in atti
RESISTENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. Carlo Maria Liguori, come CP_1
da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe adiva l'autorità giudiziaria lamentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9003893057/000, notificatale dall'Agente per la Riscossione il 27.3.24, emessa
A sostegno dell'opposizione eccepiva: la decadenza ex art.25 del DPR n°602/1973; la prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale;
la violazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente.
Tanto premesso, ricorreva al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse annullata l'intimazione di pagamento impugnata e la relativa cartella esattoriale.
Si costituiva l' che eccepiva la tardività del ricorso, depositato oltre il termine di 40 e 20 CP_1
giorni dalla notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento e deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Si costituiva l' che parimenti eccepiva la tardività del ricorso e l'infondatezza chiedendo Pt_2
di dichiararne la inammissibilità e comunque di rigettarlo.
All'odierna udienza, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale di cui dava lettura all'esito dell'udienza.
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Occorre premettere, in via generale, che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, per cui la notifica della cartella di pagamento segna solo l'inizio del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione.
Non par dubbio, tuttavia, che la mancata notifica di detta cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia dovrà essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, atto che, come nella specie, sarebbe rappresentato dall'intimazione di pagamento (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. civ., Sez. V, 06/11/2003, n.16666; Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n.9080; Cass. civ., Sez. I, 23/05/2002, n.7533; Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Tanto premesso, occorre, allora, verificare la regolarità della notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento.
Nel caso in esame, l' ha fornito la prova di aver regolarmente notificato all'opponente Pt_2
la cartella n. 071/2022/0097447865/000, sottesa all'intimazione impugnata, a mezzo pec, in data 3.10.2022 all'indirizzo pec della società (non vi è contestazione sul punto).
Del resto, parte opponente non muove alcuna censura in ordine alla regolarità della notifica della cartella.
Accertata la ritualità della notifica della cartella esattoriale, ne consegue che l'opponente avrebbe dovuto eccepire i vizi formali nei venti giorni dalla notificazione della cartella ed i vizi sostanziali relativi al merito della pretesa contributiva, tra i quali la prescrizione dei contributi, nei quaranta giorni dalla data di notifica sopra detta.
Con particolare riferimento all'eccepita decadenza, premesso che l'eccezione deve intendersi riferita alla decadenza ex art. 25 del D.lgs 26.2.99 n. 46, che attiene ai contributi degli enti previdenziali e non all'art. 25 del D.P.R. 29.9.73 n. 602 relativo alle entrate tributarie, si osserva che la S.C. ha chiarito che l'eccezione in parola, attenendo alla regolarità della cartella opposta, configura un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(Cass. Sez. Lav n. 6512/2013; n. 7402/2013).
Pertanto, l'eccezione in parola andava proposta con opposizione nei venti giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617, comma 1, modificato dall'art.2, comma 3, lett.e) n. 41) del
DL 14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella L. 14.5.2005, n.80), e non il ricorso ex art. 24 D.lgs 46/1999 (da ultimo Cass. 6119/2004; 21864/2004).
Parimenti non è stato rispettato il termine dei quaranta giorni per far valere i vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, quali la prescrizione ovvero la violazione delle norme dello Statuto del contribuente, peraltro non applicabile alla materia dei contributi, eccepite in ricorso.
In conclusione, la domanda, quale opposizione alla cartella esattoriale, risulta tardiva essendo ampiamente decorso dalla notifica della cartella, risalente al 3.10.22, il termine di cui all'art. 24 del D. l.vo citato. Se è vero, però, che la mancata opposizione a cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito è parimenti CP_2
consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
Sotto questo profilo, benchè il ricorso sia piuttosto carente in ordine all'eccezione in parola, la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti:
“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
Nel caso concreto, però, l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto tra la notifica della cartella del 3.10.22 e la notifica della impugnata intimazione di pagamento (del 27.3.24) non è decorso il quinquennio. E ciò senza considerare che nel computo della prescrizione va considerata la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, della Legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 rispettivamente per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e per il periodo che va dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta della somma di € 1200,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, così deciso in data 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato