Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. AN CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI BI AT, elettivamente domiciliato in Roma P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LUIGI ONORATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI LI NC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AINTONIO BURZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SI NZ AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 56/96 del Giudice di pace di PISTICCI, depositata il 05/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato BURZO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 22.11.1995 LL LI AN, comproprietario con il fratello IO IO di un immobile a piano terra in Bernalda, sottostante a quello dello zio LL IO TO, conveniva quest'ultimo dinanzi al giudice di pace di Pisticci per sentirlo condannare al risarcimento dei danni in misura di lire due milioni o in altra somma ritenuta di giustizia, conseguente ad infiltrazioni di acqua verificatesi dal piano soprastante. Il convenuto resisteva alla domanda;
interveniva in giudizio LL IO IO per far valere anche il proprio diritto al risarcimento;
veniva espletata una consulenza tecnica e prodotta anche una relazione di parte attrice.
Con sentenza 5.10.1996 il giudice di pace, in base alle risultanze di tali relazioni, condannava il convenuto al pagamento in favore di LL LI AN e LL IO IO della somma di lire 821.870 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso con atto del 18.11.1996 e con due motivi di censura LL IO TO;
resiste con controricorso LL LI AN;
non ha svolto difese LL IO IO.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1125 c.c.; 132 c.p.c.; il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non contiene l'esposizione degli elementi essenziali della controversia, giacché non si sofferma sul contrasto fra le parti e il consulente tecnico d'ufficio, sulla presenza di macchie di umidità intorno alla colonna fecale (nonché sulle volte e le pareti anche del suo appartamento) ne' ammette importanza alla sistemazione di tale colonna in una parte dell'immobile di proprietà comune.
La sentenza non ha considerato - inoltre - che le spese per la manutenzione e la riparazione delle volte, dei soffitti e dei solai incidono in parti uguali sui proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, rimanendo a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico di quello del piano inferiore l'intonaco e la tinteggiatura del soffitto. Il motivo è infondato,
La sentenza contiene la precisazione che nell'immobile esistevano macchie di umidità anche in corrispondenza della colonna fecale, ma evidenza - in base ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, che confermavano sostanzialmente quanto asserito nella sua relazione dal consulente di parte attrice geometra Silletti IO-, che esse interessavano il punto di giuntura della tubazione del bagno del ricorrente;
diversamente l'umidità si sarebbe propagata, lungo la suddetta colonna, anche al piano terra.
Sono state quindi spiegate le ragioni per le quali i danni lamentati dai LL non fossero riconducibili a rotture di tubazioni condominiali.
La ripartizione delle spese per la manutenzione, e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art.1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini;
quando si tratta, invece, di danneggiamenti riferibili a taluno di essi trova applicazione il principio generale secondo cui la riparazione dei danni sta a carico di colui che li ha cagionati (V. Cass. 23.2.1965 n. 296). Nella specie, la responsabilità di LL IO TO è quella dell'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose incustodite) e non riguarda neanche parti condominiali.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata:
a) non contiene, nell'implicito rigetto, una pronunzia sulla richiesta delle controparti di una nuova consulenza tecnica;
b) non spiega le cause dei danni con riferimento al punto in cui si erano verificate le perdite di acqua di rifiuto e il loro deflusso;
c) ha disposto la condanna del ricorrente al risarcimento pur in mancanza di una prova certa sulle cause dei danni, nonché alle spese di causa nonostante l'apportata riduzione del 60% circa delle somme richieste.
Anche questo motivo è infondato.
La pronunzia implicita di rigetto della richiesta attrice di una nuova consulenza tecnica è stata ammessa dallo stesso ricorrente che - peraltro - non avendola fatta propria, non ha neanche interesse a prospettare la cenata doglianza.
Quanto alle cause che hanno dato origine ai danni è sufficiente richiamare quanto già esposto a proposito del primo motivo e cioè che i danni furono provocati dal cedimento del punto di giuntura della tubazione del bagno del ricorrente.
La prova sia dell'an che del quantum è tratta dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e di quella di parte, mentre la condanna alle spese processuali è giustificata dalla soccombenza sia pure parziale del LL: la violazione dell'art. 91 c.p.c. ricorre infatti solo quando tali spese siano poste a carico della parte interamente vittoriosa.
Col rigetto del ricorso, il LL è tenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 17950 oltre lire seicentomila per onorari. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999