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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1576/2023 tra le parti:
ATTORE
cf AR C.F._1
- difesa: avv. PALAZZI GIACOMO, cf C.F._2
avv. CARONE CINZIA cf C.F._3
- domicilio: presso i difensori
CONVENUTI
cf CP_1 C.F._4
- difesa: avv. BIAGI LUCA, cf C.F._5
avv. PARDINI ELENA cf C.F._6
avv. GAMBINI GABRIELE CodiceFiscale_7
- domicilio: presso i difensori cf rappresentata dall'ADS avv. Controparte_2 C.F._8
FRANCESCA BERNI
- difesa: avv. GIOVANNINI VERUSKA, cf C.F._9
Pag. 1 di 13 - domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “voglia l'Illo.mo Tribunale di Prato:
a) in via principale, accertare e dichiarare che la compravendita, che si impugna, avvenuta in data 25.02.2019 notaio di Montemurlo Rep. 25.798-Racc.13.899 costituisce Persona_1 un atto simulato, dissimulante una donazione da parte di e in CP_3 Controparte_2 favore di , accertando e dichiarando la nullità e/o l'inefficacia e/o CP_1
l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato da e CP_3
con perché dissimulante una donazione;
Controparte_2 CP_1
b) sempre in via principale, accertata e dichiarata la simulazione relativa di cui al punto a), accertare che la disposizione compiuta in vita dal IG. lede la quota di riserva del CP_3 figlio legittimario IG. e disporre, previa riduzione, la reintegra di detta quota AR nella misura dovuta e, in ogni caso, senza rinuncia alla quota determinata dalla successione ab intestato;
In via istruttoria ci si riporta alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata in atti in data
05.01.2024.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa ai sensi di legge.”
Per la convenuta ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, disattesa ogni CP_1 contraria istanza o eccezione ed accertati i fatti di cui in narrativa:
- preliminarmente in rito rilevare ed accertare il difetto di legittimazione attiva quanto alle domande proposte al punto b) e c) dell'atto di citazione per le ragioni esposte in narrativa;
- sempre preliminarmente rilevare ed accertare il difetto di interesse ad agire in capo all'attore perlomeno quanto alla quota di immobile di proprietà della madre IG.ra CP_2 per le ragioni tutte esposte in narrativa;
[...]
- in tesi, rigettate tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e diritto e non provate, per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli ulteriori che verranno dedotti in corso di causa ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda stessa;
- in denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento della domanda attorea di accertamento di simulazione della compravendita del 25/02/2019 e di accertamento di una lesione della quota di legittima in favore dell'attore, Voglia il Tribunale di Prato quantificare il valore ex lege di detta quota al fine di consentire alla comparente di offrire banco iudicis la somma
Pag. 2 di 13 determinanda quale ricostituzione della posizione ereditaria dell'attore con liberazione della trascrizione della domanda sul bene acquisito;
- in via riconvenzionale, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di accertamento di simulazione della compravendita del 25/02/2019 e conseguente declaratoria dell'annullamento del contratto per le ragioni esposte dall'attore si chiede la restituzione della somma pari ad €.13.840,00 quale pagamento del prezzo e/o di quella somma che sarà dichiarata equa e di Giustizia;
-sempre in via riconvenzionale del pari in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di accertamento di simulazione della compravendita del 25/02/2019 e conseguente declaratoria di invalidità della remissione di debito effettuata dai genitori CP_3
e in favore della figlia in data 18 maggio 2019, si
[...] Controparte_2 CP_1 chiede la paritetica declaratoria di invalidità e/o illegittimità della remissione di debito effettuata dai genitori e in favore del figlio in CP_3 Controparte_2 AR data 18 maggio 2019 con condanna di quest'ultimo alla restituzione degli importi tutti portati dalla remissione stessa ed altresì delle donazioni di modica quantità che risultano e risulteranno essere state effettuati in favore del solo figlio . AR
-sempre in via riconvenzionale in denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento della domanda attorea di accertamento di simulazione della compravendita del 25/02/2019 e di accertamento di una lesione della quota di legittima in favore della convenuta, Voglia il
Tribunale di Prato quantificare il valore ex lege di detta quota e condannare l'attore alla reintegra di detta quota nella misura dovuta, così come risulterà all'esito dei mezzi istruttori esperiti, ovvero, comunque, così come sarà ritenuto di Giustizia;
-in ogni caso condannare il IG. al risarcimento dei danni per responsabilità AR aggravata, ex art.96 c.p.c., in favore della convenuta IG.ra da quantificarsi in CP_1 via equitativa anche tenuto conto del pregiudizio subito dalla trascrizione della domanda di simulazione e riduzione”.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Ai sensi dell'art.
9.5 L.488/99 si dichiara che il presente atto, avuto anche riguardo alle domande riconvenzionali svolte, non altera il valore della causa.
IN VIA ISTRUTTORIA innanzitutto si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della IG.ra atteso che LA è l'unico soggetto in grado di riferire su CP_4 circostanze assolutamente determinanti la causa de qua sui seguenti capitoli:
1) CV che lei, in accordo con Suo marito, nel mese di Gennaio 2019 decise di vendere la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa”;
2) CV che, protraendosi il debito del SI. , nei confronti suoi e di suo marito AR
, e di cui al documento 3 che vi si mostra, in data 18 Maggio 2019 avete CP_3 sottoscritto l'atto di rimessione di debito di cui al doc. 6 che vi si mostra;
dite come vero,
Pag. 3 di 13 altresì, che per non ledere la posizione economica di Vostra figlia, avete sottoscritto l'atto di rimessione di debito di cui al doc. 7 che vi si mostra”;
3) CV che la remissione del debito di cui al doc.7 che vi si mostra, in assenza di animus donandi, è stata da Voi ritenuta a saldo del residuo pagamento del prezzo di vendita dell'immobile per cui è causa”;
4) CV che la somma di €.2.000,00 proveniente dal prelievo eseguito in data 5/4/2019 sul libretto di risparmio n°1200/1154 su Banca Intesa S. Paolo Vostro e di cui al doc.5 che i si mostra fu consegnata a Vs figlio . AR
5) DCV che tutte le somme di cui ai prelievi descritti nel doc. 5 che vi si mostra furono consegnate a titolo di donazione a Vs. figlio AR
6) DCV che le somme di cui bonifico del 24/06/2019 disposto in favore di AR descritto nel doc.8 che Vi si mostra sono da ritenersi a titolo di regalia così come già avvenuto con il bonifico di cui al doc.9 che vi si mostra;
7) DCV che le somme di cui bonifico del 12/08/2019 disposto in favore di AR descritto nel doc.10 che Vi si mostra sono da ritenersi a titolo di regalia così come già avvenuto con il bonifico di cui al doc.9 che vi si mostra.
Si evidenzia nuovamente al Giudicante che le prove per interrogatorio richieste risultano particolarmente rilevanti al fine di evidenziare la situazione economica venutasi a creare tra i fratelli in particolare a seguito delle complessive elargizioni dei genitori di cui gli stessi hanno beneficiato. Ciò anche affinché il Giudice possa, ove ritenuto opportuno, operare un calcolo per compensazione giudiziale.
Si insiste, inoltre, anche per l'ammissione della prova per testi già capitolata nella comparsa di costituzione e risposta che, per comodità del G.I. ritrascriviamo:
“Si chiede altresì, prova per testi sui seguenti capitoli:
1) CV che conosce il SI. ; AR
2) CV che il SI. le ha chiesto del denaro in prestito”; AR
3) CV che, poiché il IG. non le restituiva il denaro prestato, Lei ha chiesto AR la restituzione di dette somme alla madre IG.ra ; CP_4 regalia così come già avvenuto con il bonifico di cui al doc.9 che vi si mostra;
7) DCV che le somme di cui bonifico del 12/08/2019 disposto in favore di AR descritto nel doc.10 che Vi si mostra sono da ritenersi a titolo di regalia così come già avvenuto con il bonifico di cui al doc.9 che vi si mostra.
Si evidenzia nuovamente al Giudicante che le prove per interrogatorio richieste risultano particolarmente rilevanti al fine di evidenziare la situazione economica venutasi a creare tra i fratelli in particolare a seguito delle complessive elargizioni dei genitori di cui gli stessi hanno beneficiato. Ciò anche affinché il Giudice possa, ove ritenuto opportuno, operare un calcolo per compensazione giudiziale.
Pag. 4 di 13 Si insiste, inoltre, anche per l'ammissione della prova per testi già capitolata nella comparsa di costituzione e risposta che, per comodità del G.I. ritrascriviamo:
“Si chiede altresì, prova per testi sui seguenti capitoli:
1) CV che conosce il SI. ; AR
2) CV che il SI. le ha chiesto del denaro in prestito”; AR
3) CV che, poiché il IG. non le restituiva il denaro prestato, Lei ha chiesto AR la restituzione di dette somme alla madre IG.ra ; CP_4
4) CV che conosce la SI.ra ; Controparte_2
5) CV che il SI. passava a prendere la IG.ra per AR Controparte_2 accompagnarla in banca;
6) CV che al ritorno dagli spostamenti di cui al punto 5) che precede la IG. le comunicava che il figlio le chiedeva Controparte_2 AR sempre soldi e passava a prenderla per farseli prelevare e consegnare;
7) CV che la IG.ra vi diceva che era costretta a dare sempre ingenti Controparte_2 somme al figlio ”. AR
Si indica a teste sui capp. 1,2,3 il IG. residente a [...]. Testimone_1
Si indicano a teste sui capp. 4,5,6 la IG.ra e la IG.ra Testimone_2 Testimone_3 entrambe residenti in [...].
Si indicano a teste sui capp. 1,4,5,6,7 i IG.ri e Testimone_4 Testimone_5 [...]
tutti residenti in [...]. Tes_6
Salvis Iuribus.”.
Per la convenuta ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis Controparte_2 reiectis: in via preliminare estromettere la SI.ra dal giudizio per le causali Controparte_2 di cui in narrativa, in via principale respingere tutte le domande attoree e della convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa, in via riconvenzionale nel caso in cui venga accertata la simulazione della compravendita e la lesione della quota di legittima verificare e determinare anche la lesione della quota di legittima della SI.ra CP_2 quale coerede del SI. e per l'effetto disporre in conformità di legge con
[...] CP_3 la condanna della SI.ra a quanto dovuto, sempre in via riconvenzionale, nel CP_1 caso non creduto che venga dichiarata la simulazione del contratto di compravendita per cui è causa e nel caso di accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 13.840,00 o quella maggiore o minore che emergerà in causa richiesta dalla , determinare CP_1 la somma dovuta da tutti i coeredi SI.ra , SI. e dalla SI.ra Controparte_2 AR
in forza delle quote di successione legittima del SI. , in via CP_1 CP_3 ulteriormente riconvenzionale, nel caso in cui venga dichiarata la simulazione della compravendita e la contestuale dichiarazione di invalidità delle remissioni dei debiti come richiesto dalla convenuta allora condannare il SI. al pagamento in favore della AR SI.ra , nella misura del 50% spettante ex lege quale coniuge in comunione Controparte_2
Pag. 5 di 13 legale con il SI. oltre alla quota di eredità in cui è subentrata la SI.ra CP_3 CP_2 in forza della successione legittima del o quella maggiore o minor somme CP_3 accertata in corso di causa, della somma portata nella remissione del debito a lui resa, sempre in via ulteriormente riconvenzionale, nel caso in cui, invece, venga dichiarata la legittimità della compravendita perchè non simulata, ma dovesse esservi comunque la dichiarazione di invalidità delle remissioni dei debiti allora condannare al pagamento in favore della SI.ra
, sia il SI. che la SI.ra , ognuno per la Controparte_2 AR CP_1 somma portata nelle rispettive remissioni del debiti invalidate ed annullate, sempre nella misura del 50% di dette somme spettante ex lege quale coniuge in comunione legale con il SI.
oltre alla quota di eredità in cui la SI.ra è subentrata in forza della CP_3 CP_2 successione legittima del o quella maggiore o minor somme accertata in corso di CP_3 causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio AR [...]
e al fine di a) accertare la simulazione dell'atto di CP_1 Controparte_2 compravendita del 25.2.2019 trattandosi di donazione da parte di e CP_3 CP_2 in favore di con conseguente declaratoria di nullità del medesimo;
b)
[...] CP_1 accertare la lesione della quota di riserva dell'attore dell'eredità relitta del padre, , CP_3
e quindi, disporre, previa riduzione, la reintegra di detta quota;
c) in via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita suindicato stipulato tra e CP_3 CP_2 da un lato e dall'altro, accertato il grave inadempimento da parte di
[...] CP_1 quest'ultima, costituito dal mancato pagamento del prezzo di acquisto.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto (1) che in data 12.12.2022 è deceduto il padre, , senza lasciare testamento;
(2) che gli eredi legittimi del medesimo sono CP_3
l'attore, la madre e la sorella di questi, queste ultime odierne convenute;
(3) che in data
25.2.2019 i genitori dell'attore hanno stipulato contratto di compravendita, ai rogiti Notaio
, Rep. 25798, Racc. 13899, con il quale hanno venduto alla sorella dell'attore Persona_1 la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Montemurlo, via Alfredo Catalani 57, meglio descritto in atti, riservando per loro, congiuntamente e con reciproco diritto di accrescimento, il diritto di usufrutto vitalizio;
(4) che la vendita della nuda proprietà di detto immobile è avvenuta al prezzo di euro 80.000,00 di cui euro 68.000,00 per l'abitazione ed euro 12.000,00 per il locale autorimessa con annessa cantina;
(5) che il prezzo è stato così regolato: quanto ad euro
10.000,00 corrisposti mediante assegno bancario n. 0412566014-03 tratto sulla banca
Finecobank spa e quanto ad euro 70.000,00 da corrispondere alla parte venditrice entro e non oltre due anni decorrenti dalla data del contratto;
(6) che tale vendita appare simulata sia perché
Pag. 6 di 13 il prezzo di vendita della nuda proprietà è sottostimato sia perché dalla disamina degli estratti del conto corrente cointestato tra il de cuius e la coniuge, odierna convenuta, non emerge alcun versamento dell'assegno bancario indicato nell'atto di compravendita né ulteriori versamenti del prezzo pattuito né nei due anni successivi all'atto stipulato né successivamente;
(7) che, conseguentemente, siamo di fronte ad un atto simulato dissimulante una donazione in favore della figlia;
(8) che tale atto dispositivo certamente eccede la quota disponibile trattandosi dell'unico bene immobile caduto in successione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio a quale CP_1 ha eccepito: (1) che in data 28.12.2021 i genitori di e hanno donato ai Pt_1 CP_1 figli un appartamento ciascuno, appartamenti identici per metratura, valore e ubicati nel medesimo stabile condominiale;
(2) che l'attore era solito chiedere somme di denaro ai genitori, come risulta dall'atto di riconoscimento di debito del 15.11.2017; (3) che l'atto di compravendita qui impugnato costituisce un vero e proprio atto a titolo oneroso poiché il prezzo della nuda proprietà è stato pagato per la somma di euro 10.000,00 a mezzo di assegno e successivamente con bonifici bancari di euro 500,00 ciascuno versati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019; (4) che in data 18.5.2019, a fronte di una remissione del debito di importo di euro
65.316,64 in favore dell'attore i genitori ha rimesso anche il debito dell'odierna convenuta fino alla concorrenza di euro 65.000,00, residuando così, a quella data, un debito di importo di euro
2.340,00; (5) che detta somma è stata saldata a mezzo di 4 bonifici mensili di importo di euro
500,00 ciascuno e di uno di importo di euro 340,00; (6) che in data 24.6.2019, in data
11.7.2019, in data 12.8.2019 i genitori hanno regalato al figlio la somma complessiva di euro
2.100,00, come risulta dai documenti allegati.
Ricostruiti così i fatti la convenuta ha, in via preliminare, eccepito il difetto di interesse ad agire per la declaratoria di simulazione relativa dell'atto di compravendita del 25.2.2019, perlomeno quanto alla quota di immobile di proprietà della madre, ancora in vita, con la conseguenza che l'interesse ad agire permane soltanto per la quota di 1/3 del 50% dell'immobile caduto in successione. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda di simulazione proposta da controparte rilevando che risulta addebitato l'assegno di euro 10.000,00 versato dalla comparente in favore dei genitori, risultano emessi tre bonifici di euro 500,00 ciascuno, che sussiste poi remissione del debito di euro 65.000,00 e che risulta, infine, pagato il residuo prezzo di euro 2.340,00 e che, comunque, non sussiste l'animus donandi tra le parti. Inoltre, la convenuta ha contestato la quantificazione del valore dell'immobile oggetto di compravendita, come ricostruito dall'attore, rilevando la vetustà del medesimo, che nel 2019 necessitava di profonde ristrutturazioni, è ubicato in una via buia, senza sfondo, dove non si trova parcheggio e di particolare degrado rispetto alla media della zona. Inoltre, la convenuta ha evidenziato che la domanda di riduzione formulata da controparte è stata proposta senza procedere alla verifica di quale fosse davvero la legittimità attorea e senza nemmeno allegare una consulenza tecnica e
Pag. 7 di 13 considerati i pagamenti del prezzo di compravendita, le somme portate dai due atti di remissione del debito e le altre donazioni di modico valore intervenute nei confronti dell'attore e soggette a collazione, emerge che non vi è alcuna lesione della quota riservata per legge al medesimo. La convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di risoluzione formulata dall'attore in via subordinata essendo l'attore soggetto terzo rispetto alle parti contraenti. Ha quindi avanzato domanda riconvenzionale nel caso di accoglimento delle domande attoree, chiedendo la restituzione di quanto pagato in adempimento del contratto di compravendita del 25.2.2019, nonché la restituzione degli importi tutti portati dalla remissione del debito e delle donazioni ricevute dall'attore, qualora venga accertata l'invalidità dell'atto di remissione del debito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio , in Controparte_2 persona dell'ads nominato, la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree. In particolare, la stessa ha dedotto (1) la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di accertamento della simulazione posto che la stessa non viene citata quale erede;
(2) la carenza di legittimazione attiva dell'attore posto che non vi è stata lesione della quota di legittima al medesimo spettante, avendo il medesimo ricevuto ingenti somme di denaro da parte dei genitori a titolo di liberalità; (3) la carenza di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto.
Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'attore ha confermato le proprie conclusioni affermando di voler profittare della remissione di debito sottoscritta dai propri genitori sebbene dal medesimo non firmata, pur sottolineando di esserne venuto a conoscenza soltanto durante il corso del presente giudizio, evidenziando che il 21.2.2019 veniva aperto un libretto cointestato ai genitori e e alla nipote, figlia della convenuta, sul quale CP_3 CP_2 sono stati effettuati i versamenti del prezzo che controparte ha asserito di aver corrisposto, versamenti ai quali sono susseguiti, quasi in pari data, prelievi in contanti fino a svuotare tale libretto quasi interamente.
La causa, istruita documentalmente e tramite ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe previa concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
1. Domanda di simulazione.
L'attore ha chiesto, in prima istanza, di accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
25.2.2019 stipulato da e quali venditori, e CP_3 Controparte_2 CP_1 quale compratore, costituisce un atto simulato dissimulante una donazione con conseguente declaratoria di nullità del medesimo, in assenza dei requisiti di forma previsti dalla legge.
Pag. 8 di 13 A sostegno di detta domanda l'attore ha dedotto che non risulta corrisposto il prezzo indicato nell'atto di compravendita con evidente volontà delle parti contraenti di porre in essere un atto donativo per mero spirito di liberalità.
In applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, questo giudice ritiene di dover esaminare direttamente il merito della domanda, superando le eccezioni preliminari sollevate sul punto da tutte e due le parti convenute.
Premesso che l'erede legittimario che propone domanda di simulazione di una donazione in relazione ad un atto di compravendita stipulato dal de cuius, formulando al contempo domanda di riduzione di quella donazione, può provare la stessa con ogni mezzo, quindi anche mediante testimoni o presunzioni, essendo terzo rispetto alle parti contraenti (cfr. Cass. 19912/14), occorre verificare il fondamento nel merito di detta domanda, fondamento che all'esito del giudizio si ritiene insussistente.
La convenuta, difatti, ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto, in parte, il prezzo di compravendita della nuda proprietà del predetto immobile, e, per l'altra parte, di aver ottenuto dai genitori una remissione del proprio debito per spirito di liberalità, stessa remissione ottenuta dal fratello, odierno attore.
In particolare, si evidenzia che con riguardo al pagamento della somma di euro 10.000,00 avvenuta mediante assegno n. 0412566014 la convenuta ha allegato il dettaglio dei singoli assegni emessi dal proprio conto corrente (doc. 4) nonché il dettaglio movimenti del libretto di risparmio intestato ai genitori e alla propria figlia dal quale risulta l'accredito di tale assegno
(doc. 5 parte convenuta), con la conseguenza che tale importo deve ritenersi corrisposto. Sul punto, infatti si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.” (cfr. Cass. 17749/2009).
Sussiste, inoltre, prova del pagamento da parte della convenuta degli ulteriori importi di euro
1.500,00 (avvenuta nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019) come risulta dall'estratto del conto corrente della convenuta, prodotto in atti (doc. doc. 5), nonché la prova dell'avvenuto pagamento di ulteriori 2.340,00 euro avvenuta con bonifici effettuati nei mesi di giugno, luglio, settembre, novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 5).
Pag. 9 di 13 In relazione a tali pagamenti l'attore ha contestato l'effettiva messa a disposizione di tali somme in favore dei venditori, posto che le medesime sono state versate in un libretto di risparmio intestato sia ai genitori sia alla figlia della sorella e dalla disamina di detto libretto, come documentata dalla convenuta, risulta che quasi simultaneamente ai versamenti effettuati dalla sorella sono stati effettuati dei prelievi per importi molto similari.
Tali deduzioni, tuttavia, non incrinano la prova dell'avvenuto pagamento di tali somme da parte della convenuta.
Difatti, essendo stata acquisita la prova dell'effettivo versamento di tali somme a favore dei venditori, sulla scorta delle ordinarie regole in ordine all'onere probatorio, incombeva a quel punto sull'attore l'onere di dimostrare che, a seguito del successivo prelievo, il corrispettivo fosse stato nuovamente rimesso nella disponibilità dell'acquirente, onere che, per le ragioni sopra evidenziate, non è stato assolto da parte attrice né poteva essere assolto qualora fosse stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice (dichiarata inammmissibile), posto che non sarebbe stato possibile risalire al soggetto che aveva effettuato i prelevamenti in contanti.
La circostanza che tali somme siano state versate non sul conto corrente cointestato dei genitori dell'attore ma su un libretto di risparmio aperto pochi giorni prima dell'operazione di compravendita non è da sola sufficiente a dimostrare l'intento simulato di detto atto, alla luce di tutte le ulteriori considerazioni che precedono.
In relazione, poi, all'atto di remissione di debito depositato in atti si osserva quando segue.
In base all'art. 1236 c.c. la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Esso costituisce, pertanto, un negozio unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione abdicativa è portata a conoscenza del debitore.
Parte attrice non contesta la validità di tale remissione utilizzando, tuttavia, tale elemento per corroborare la propria tesi, sostenendo che da tutti gli elementi indicati (rapporto di parentela, mancato pagamento del prezzo o comunque versato su un libretto di risparmio aperto ad hoc, prezzo incongruo) si deve dedurre l'intenzione dei genitori di donare alla figlia la nuda proprietà del bene oggetto del simulato contratto di compravendita.
Tuttavia, all'esito delle considerazioni che precedono non può ritenersi che sia stato provato il carattere simulato di detto atto e le allegazioni di parte attrice assurgono a meri sospetti privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Inoltre, non si comprende perché l'attore nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. abbia dichiarato di voler profittare dell'atto di remissione di debito effettuato dai genitori nei suoi confronti (così portando a perfezionamento il medesimo ai sensi dell'art. 1236 c.c.) dovendo però la sorella convenuta fornire prova del 'collegamento causale fra le due remissioni, in
Pag. 10 di 13 assenza della quale, e fermo il chiarimento circa la volontà dell'esponente, la remissione operata nei riguardi del figlio non potrà che mantenere la sua piena validità e efficacia.'. La Pt_1 convenuta non ha contestato, in via principale, la validità di tale remissione del debito effettuata dai genitori in favore del figlio e nessuna prova deve essere fornita circa il collegamento causale tra le due remissioni. Semplicemente i genitori, per mero spirito di liberalità, hanno deciso di rimettere i debiti che i propri figli avevano nei loro confronti, come emerge chiaramente dalla lettura di detti atti.
Pertanto, all'esito del giudizio la domanda di simulazione svolta in via principale dall'attore deve essere respinta.
1.1. Accertamento dell'incongruità del prezzo di compravendita.
L'attore, nel corpo del proprio atto introduttivo, ha argomentato la fondatezza della domanda di simulazione su due motivi: da un lato, l'assenza di prova del versamento del prezzo, dall'altro la incongruità del prezzo della vendita della nuda proprietà dell'immobile oggetto del giudizio.
Tale seconda argomentazione porterebbe a ritenere che si sia di fronte ad un negotium mixtum cum donatione la cui causa ha natura onerosa ma il negozio stipulato dai contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento per puro spirito di liberalità di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, realizzandosi così una donazione indiretta. Conseguentemente non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (cfr. Cass. 1955/2007).
La donazione indiretta che si determina con il negotium mixtum cum donatione è diversa dalla simulazione posto che in quest'ultima le parti creano un'apparenza al fine di celare all'esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta l'atto di vendita
è effettivamente voluto, quantomeno per la parte coperta dal prezzo effettivamente versato, configurandosi la donazione solo per la parte di valore eccedente del bene consapevolmente destinata a non trovare corrispondenza nella controprestazione del donatario, che così ottiene un arricchimento.
Ne consegue che nel caso in cui l'attore avesse voluto accertare la sussistenza di una donazione indiretta nella specie del negotium mixtum cum donatione avrebbe dovuto spiegare tale domanda analiticamente nelle proprie conclusioni, che, al contrario, chiedono esclusivamente di accertare la simulazione del contratto. Né è possibile ricavare tale intenzione dalla lettura integrale del corpo dell'atto introduttivo, avendo l'attore valorizzato l'incongruità del prezzo solo al fine di dimostrare la natura simulata dell'atto di compravendita (cfr. Cass. 24040/2020 in motivazione: “Non ignora il Collegio come talvolta in alcuni precedenti di questa Corte si sia fatto riferimento all'istituto della simulazione anche nei casi in cui si controverteva di negotium mixtum (si veda Cass. n. 19099/2009, la cui massima recita: "La parte che deduca, con
Pag. 11 di 13 riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta;
ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un "negotium mixtum cum donatione"), ma trattasi evidentemente di un utilizzo del termine operato in maniera del tutto impropria, volto, infatti, a sottolineare l'eSIenza di dover fornire la prova, ancorchè senza i limiti invece posti dall'art. 1417c.c., che la sproporzione tra prezzo dichiarato (ma versato) e valore venale è stata consapevolmente voluta, in quanto frutto dell'animus donandi del disponente. Pertanto, deve essere ribadito il principio, anche di recente riaffermato da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 19400/2019) la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito.”).
Ebbene, nel caso in esame l'attore ha costantemente ribadito nei propri scritti la natura simulata dell'atto di compravendita ritenendo che i genitori avessero posto in essere quel contratto per mero spirito di liberalità, dissimulando, pertanto, una donazione.
2. Domanda di reintegrazione della quota di legittima.
L'attore sub b) delle proprie conclusioni ha chiesto in via principale, 'accertata e dichiarata la simulazione di cui al punto a)' di accertare la lesione della quota di legittima spettante al medesimo sull'eredità relitta del padre e conseguentemente disporre la reintegra previa riduzione.
La domanda, svolta sul presupposto dell'accertata simulazione dell'atto di compravendita, deve ritenersi respinta in conseguenza della reiezione della domanda di accertamento della simulazione.
3. Domanda di risoluzione per inadempimento.
Tale domanda, formulata dall'attore nell'atto di citazione, non è stata riformulata al momento della precisazione delle conclusioni per cui deve intendersi rinunciata.
4. Domande riconvenzionali della convenuta . CP_1
Pag. 12 di 13 Le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta non necessitano di CP_1 disamina poiché tutte spiegate in via subordinata nel caso di accoglimento delle domande attoree.
5. Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi). Le spese di ctu, liquidate separatamente, seguono il medesimo principio, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge tutte le domande attoree;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute che si liquidano per ciascuna in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Pone a carico dell'attore le spese di ctu, come liquidate separatamente.
Prato, 16/06/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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