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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 93/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 23.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 93/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. MONTUORO Parte_1 C.F._1
MICHELINA ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, dell'assegno mensile di assistenza, non attribuita in sede amministrativa.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% o dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socioeconomiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale, incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo dalla dott.ssa , specialista in medicina legale, a Persona_1 cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale in soggetto con protrusioni discali rachide cervicale e lombare;
disturbo ciclotimico in trattamento farmacologico continuativo;
ipertensione arteriosa in soggetto con trombofilia e vasculopatia cerebrale cronica multinfartuale;
asma bronchiale in terapia farmacologica;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
disturbo miopico” e che è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 64%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano deficienze diagnostiche ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì
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semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla stessa parte.
Né la documentazione sanitaria allegata con l'atto introduttivo della presente fase di merito (composta da un referto del Centro di Diagnosi e
Riabilitazione “P. Pio” di Pagani del 17.10.2024; certificato cardiologico Asl
Salerno del 07.10.2024 e un certificato del Dipartimento S.M. Asl Salerno del 29.10.2024) sono in grado di sovvertire le conclusioni avanzate nell'elaborato peritale, atteso che l'artrosi polidistrettuale è già stata valutata dal ctu;
la patologia ipertensiva è in soddisfacente controllo farmacologico e il terzo certificato è senza diagnosi o esame obiettivo (il ctu ha già evidenziato che il disturbo, certamente significativo sul piano clinico,
è valutabile al 30% in applicazione del codice tabellare n. 2202).
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, 23.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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