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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16849 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.
OM MA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27237 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e elettivamente domiciliata in Controparte_1 Controparte_2
Roma, Via Archimede n. 205, presso lo studio dell'avv. Mauri Alberto Maria , per procura estesa su foglio separato depositato telematicamente nel fascicolo e quindi da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
( C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_3 C.F._1
Muzio Clementi, 51, Roma presso lo studio dell' avv. Giuseppe Itri e avv. Amelia Fabrizio, per procura estesa su foglio separato depositato telematicamente nel fascicolo e quindi da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come verbale del 14 febbraio 2025: “
per parte opponente l'avv. MARTINA CIRILLO, in sostituzione dell'avv. Mauri Alberto Maria” ha precisato le conclusioni “come da memoria ex art. 183, c. 6 n. 1, c.p.c.;” per parte opposta
Pag. 1
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. l'avv. ITALA DI PAOLA” ha precisato le conclusioni “come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c.”
Entrambi i procuratori hanno chiesto i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30 aprile 30 aprile 2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
. con atto di citazione ritualmente notificata ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24711/2019 emesso il 13/12/2019, pubblicato il
16/12/2019, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 70834/2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “€ 8.782,57”a favore di , oltre Controparte_3
“interessi come da domanda” nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già con il ricorso per decreto ingiuntivo l'attuale opposto ha, tra l'altro, dedotto: “ […] a) che il ricorrente è titolare dell'omonimo studio professionale che fornisce servizi di consulenza del lavoro;
b) che dal 17.07.2005 al 30.04.2019 il ricorrente, per lo svolgimento della propria attività, era assistito, tra gli altri, dalla propria dipendente, IG. ra;
c) che il ricorrente Parte_2 ha fornito la propria attività professionale in modo continuativo in favore della società
[...]
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Monte Santo, n. 25 (C.F./P.IVA Parte_1
), società in seno alla quale riveste anche la qualità di socio;
d) che tra il ricorrente P.IVA_1
e la in data 01.02.2017, si addiveniva all'accordo, valido per un anno Parte_1 con tacito rinnovo, per il quale la dipendente del ricorrente, IG. ra , avrebbe Parte_2 dovuto svolgere, come ha svolto, l'attività lavorativa distaccata preso la società
[...] ai sensi della normativa sul distacco del personale (si allega contratto di distacco Parte_1 del personale, con comunicazioni obbligatorie di proroga fino al 31.12.2019 - doc.n. Pt_3
1); e) che la società risolveva unilateralmente il rapporto professionale Parte_1 con il Dott. nel mese di aprile 2019 (doc. n. 2); che in data 19.04.2019 la IG. ra CP_3 Parte_2
rassegnava le dimissioni volontarie, con efficacia dal 30.04.2019 (doc. n. 3); g) che sia
[...] per le proprie prestazioni professionali sia per il rimborso delle spese della dipendente distaccata,
IG. ra , il ricorrente emetteva fatture di pagamento nei confronti della Parte_2 [...]
h) che nonostante le plurime richieste, la non Parte_1 Parte_1 provvedeva al pagamento delle seguenti fatture: - n. 10/2019 del 23.05.2019 dell'importo netto di
€ 757,35, per il rimborso del saldo del modello F24 di marzo 2019 relativo alla lavoratrice Parte_2
(doc.n. 4); - n. 11/2019 del 23.05.2019 dell'importo netto di € 3.851,76, per il rimborso
[...]
Pag. 2
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. delle spese di distacco della lavoratrice per il mese di aprile 2019, le Parte_2 competenze maturate in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo (limitatamente al periodo di distacco) e il saldo del modello F24 di aprile 2019 (doc. n.5) ; - n. 12/2019 del 29.05.2019 dell'importo netto di € 4.173,46, per il rimborso della quota parte di TFR dal mese di febbraio
2017 al mese di aprile 2019 (periodo di distacco), maturato e percepito dalla lavoratrice Parte_2
(doc. n.6); i) che, pertanto, il ricorrente è creditore della società
[...] Parte_1 dell'importo complessivo di € 8.782,57, per il mancato pagamento delle fatture sopra indicate
[...]
[…]”
La opponente ha tra l'altro, eccepito sulla improcedibilità del decreto ingiuntivo per abusivo frazionamento del credito;
l'infondatezza della pretesa del dott. per l'inesistenza del credito CP_3 vantato dall'ingiungente; sull'infondatezza della pretesa del dott. per ull'inesistenza della CP_3 prova del credito. Ha concluso domandando “ […] IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'abusivo frazionamento del credito ex adverso operato, per i motivi di cui in narrativa,
e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 24711/2019 emesso - nell'ambito della procedura portante n. R.G. 70834/2019 - dal Tribunale Ordinario di Roma, con contestuale condanna dell'odierna convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla luce dello scorretto comportamento processuale tenuto. o IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dedotta da Controparte in sede di ricorso monitorio stante la non debenza delle somme riportate nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto – per i motivi meglio specificati nella parte motiva, sub II - e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 70834/2019 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma;
o SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'inesistenza del credito dedotto dal Dott. stante l'assoluta insussistenza e/o mancanza della CP_3 prova delle prestazioni di cui alle fatture allegate, e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 70834/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
o IN VIA
RICONVENZIONALE, in accoglimento della apposita domanda spiegata dalla Pt_1 accertare e dichiarare l'indebito pagamento, operato, negli anni 2015, 2016 e 2017, dall'odierno convenuto nei confronti della della somma di € 15.724,30, e, per l'effetto, condannare Pt_1 il Dott. alla refusione integrale della predetta somma, oltre ad interessi al tasso legale. o IN CP_3
OGNI CASO, condannare il Dott. al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. CP_3
96 c.p.c., attesa l'infondatezza e la pretestuosità della domanda, nonché in considerazione Pag. 3
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'abusivo frazionamento del credito operato, della scorretta condotta processuale e, da ultimo, dell'infondata e temeraria eccezione preliminare, già rigettata dal Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitosi ha, tra l'altro, eccepito: in via preliminare e Controparte_3 pregiudiziale (Inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per decadenza di cui al termine perentorio ex art. 641, comma 1, c.p.c. - nullità della notifica via pec); ha inoltre contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In conclusione ha chiesto “ […]
- preliminarmente, considerata la natura del credito, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché il carattere pretestuoso e dilatorio dell'avversa opposizione, si chiede di concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: - in via principale, rigettare l'opposizione spiegata dalla e la contestuale domanda riconvenzionale perchè inammissibili, Parte_1 erronee ed infondate, nonché sfornite di supporto probatorio e tardive e, comunque, per tutte le motivazioni di cui agli scritti difensivi dell'Opposto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite;
- in subordine, accertare e dichiarare che la Parte_1
in persona del l.r.p.t., è debitrice del Dott. della somma di € 8.782,57 e, per l'effetto,
[...] CP_3 condannarla al pagamento in favore del Dott. della predetta sorte capitale Controparte_3 dovuta di € 8.782,57, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, rigettando ogni avversa istanza ed eccezione;
- condannare parte Opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, stante la strumentalità, la temerarietà e la pretestuosità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte. Con vittoria delle spese di lite.”.
È stata istruita la causa e prodotta copiosa documentazione.
Si rileva in rito che la causa è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato, nonché nelle more dell'emergenza dovuta al contrasto Covid-19.
Fatte precisare le conclusioni, trattenuta la causa in decisione, il giudice ha deciso con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Pag. 4
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Occorre rilevare, altresì, al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Inoltre importa osservare che esigenze di economia processuale e di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, inducono a far applicazione nella fattispecie in esame del cosiddetto principio della "ragione più liquida", la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di mento, cfr. Trib.
Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi
12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib.
Reggio Emilia n. 2039/2012).
Riguardo alla eccezione preliminare provocata da parte dell'opposto sulla “ […] (Inammissibilità
e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per decadenza di cui al termine perentorio ex art. 641, comma 1, c.p.c. - nullità della notifica via pec)” essendo la decadenza, secondo parte attrice in senso sostanziale, “La decadenza è da ascrivere alla nullità della notifica via pec effettuata in data 18.05.2020. La relata notifica de qua non contiene, infatti, l'attestazione di conformità dell'atto di citazione il cui rispettivo file denominato “citazione in opposizione.pdf.p7m” viene solo annoverato tra gli allegati informatici (unitamente alla procura) del messaggio PEC, senza prima precederlo dalla doverosa attestazione di conformità all'originale da cui era stato estratto (doc. n. 2)”. Rispetto alla eccezione deve essere rilevato che essa è già stata superata dal suo rigetto con ordinanza dell'8 maggio 2022.
Inoltre deve rigettarsi la richiesta di riunione del presente giudizio a quello rubricato al R.G. n. con R.G. 64253/2019 (Sez. 11, dott.ssa ) dal momento che pur vertendosi in ipotesi di Per_1 connessione soggettiva di giudizi, le domande afferiscono a richiesta di rimborso, riguardo a Pag. 5
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. questo procedimento inerente al contratto di distaccamento di una dipendente, differente rispetto alla ulteriore diversa richiesta di compenso per l'attività professionale svolta dall'opposto avanzata nel procedimento R.G. 64253/2019. Quindi differente causa. Pertanto sussistendo connessione parzialmente oggettiva, ben possono essere decise distintamente anche laddove appare opportuna comunque la trattazione avanti allo stesso magistrato.
Ugualmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per illegittimo frazionamento del credito.
Sul punto va precisato che la Suprema Corte con la pronuncia Cassazione Civile, Sezioni Unite,
Sent. n. 23726 del 15.11.2007 ha ritenuto che: «è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art.2 Cost., e si risolve in un abuso di processo (ostativo all'esame della domanda) il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario».
Tuttavia dall'esame degli atti depositati da parte dell'opponente relativamente alla causa r.g. n.
R.G. 64253/2019 in relazione al decreto ingiuntivo n. 12882/2019 del 21.06.2019 (doc., 10 e 11),
e dal confronto con le deduzioni difensive agli atti delle parti nella presente causa emerge che parte opposta ha chiesto rispetto al giudizio prima detto il pagamento delle seguenti fatture poste a base del relativo decreto giuntivo: fattura n. 5/2019 del 03.04.2029, dell'importo di € 2.000,00 per l'onorario del professionista relativo al mese di marzo 2019; fattura n. 9/2019 del 02.05.2019, dell'importo di € 2.000,00 sempre per onorario del mese di aprile 2019, dunque avente ad oggetto una pretesa di compenso inerente un contratto di prestazione d'opera intellettuale;
fattura n.
8/2019 del 15.04.2019, dell'importo di € 1.648,00 per il trattamento economico “distacco della propria dipendente, , presso la società opponente “nel mese di marzo 2019” , Parte_2 quindi avente ad oggetto un contratto di distacco;
(cfr. doc. n. 12 e doc. n.13). Invece nell'attuale causa ha posto a base del decreto ingiuntivo n. 24711/2019, incardinato il 14.11.2019, le seguenti richieste di rimborso: fatture n.10/2019 e n. 11/2019 del 23.05.2029 e n. 12/2019 del 29.05.2019, relative al rimborso di spese sostenute, secondo le deduzioni del professionista, per la dipendente distaccata presso a , : fattura n. 10/2019 del 23.05.2019, dell'importo Pt_1 Parte_2 di € 757,35 relativa al “saldo modello F24 03/2019”; la fattura n. 11/2019 del 23.05.2019, dell'importo di € 3.851,76, relativa al “saldo stipendio aprile 2019 e saldo F24”; la Parte_2 fattura n. 12/2019 del 29.05.2019, dell'importo di € 4.173,46 , relativa a “quota tfr” (doc. n. 19).
In tale contesto la difesa della C&B Tax ha dedotto l'unicità del rapporto e conseguente Pag. 6
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. inammissibilità della richiesta, in quanto indebitamente frazionata in una pluralità di domande giudiziali (avendo il legale richiesto due decreti ingiuntivi nei confronti della società). Tuttavia, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non possa farsi riferimento al principio sopraesposto e ciò considerato che la presente causa riguarda parzialmente l'oggetto dell'altra, rilevato altresì, una analogia parziale solo riguardo al contratto di distacco ma nello steso tempo differente rispetto alla richiesta di TFR, il primo derivante dalla fonte negoziale e il secondo da fonte legale. Le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle n. 4090 e 4091 del 2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi (e in conseguenza di questa affermazione di principio il ricorso, proposto dal datore di lavoro in relazione alla separata proposizione di una domanda di ricalcolo del t.f.r. e di altra domanda di ricalcolo del premio fedeltà da parte dello stesso lavoratore, è stato rigettato, avendo ritenuto la Corte che legittimamente il lavoratore avesse azionato separatamente i due diritti, aventi uno fonte legale e l'altro contrattuale). Inoltre differente la presente controversia, rispetto alla richiesta di compenso per la prestazione d'opera intellettuale del primo decreto ingiuntivo, anche tenuto conto del significato attribuito dalla Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del
19/03/2025 a "medesimo rapporto di durata" con “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia e "medesimo fatto costitutivo" riguardo all'oggetto, inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24371/2021; Cass.
14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019 richiamate dalla sente sopra detta).
Successivamente nel merito parte opposta ha fornito la prova del fondamento della pretesa economica e pertanto deve essere accolta.
Ebbene il contratto di distacco oltre ad essere non contestato è stato idoneamente provato attraverso la scrittura privata stipulata tra le parti (doc. 1, fascicolo del monitorio).
Dall'esame della documentazione risulta altresì idoneamente provato: il contratto di distacco della dipendente (doc.1 fascicolo del monitorio) da cui Parte_2 si ricava la validità dello stesso dall'1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017 e la possibilità di proroga (cfr. anche ricevuta Unilav proroga contratto di distacco Cellupica del 14.03.2019 doc.
1, fascicolo del monitorio, cfr.: anche doc. 1, memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., fascicolo dell'opposto), la risoluzione di tale contratto in data 28 aprile 2019, come si evince dalla comunicazione del 20 Pag. 7
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. aprile 2019 e dichiarazione degli effetti della risoluzione dopo 7 giorni a decorrere dal giorno successivo ( comunicazione di risoluzione del contratto di distacco del 20.04.2020 – doc. 2, fascicolo del monitorio, ridepositato doc. 3, memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c., fascicolo dell'opposto, cfr.: modulo recesso rapporto di lavoro di del 19.04.2019 – Parte_2 rispettivamente doc. 3 e 2, fascicolo citati;
doc. 17, fascicolo dell'opponente). Tali sono elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti, quindi idonei a provare anche la proroga del contratto di distacco fino al 28 aprile 2019, e la cessazione del rapporto con effetti dal 28 aprile 2019, rilevato la mancanza di riscorti contrari.
L'opponente, pur non contestando l'inquadramento della fattispecie sotto il rapporto di distacco della dipendente, osserva “come il legislatore, quando lo ha ritenuto opportuno, quindi nel caso del contratto di somministrazione, ha espressamente previsto l'obbligo di restituzione dei contributi e della retribuzione in capo all'utilizzatore; circostanza che, invece, non avviene nel caso del contratto di distacco, il quale, difatti, è previsto come caso residuale, è di base gratuito e, comunque, è lasciato all'autonomia delle parti”; che “ […] nessun accordo o previsione vi era, tra le parti, per la restituzione di tutti gli oneri contributivi e retributivi, i quali, conseguentemente, rimanevano in capo al distaccante, il Dott. , unico soggetto legalmente tenuto al pagamento CP_3 di detti oneri, in quanto effettivo datore di lavoro della IG.ra ”. “Così come, del resto, Parte_2 per quanto riguarda il TFR della lavoratrice Cellupica – anch'esso dedotto nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo –, si evidenzia che esso non costituisce una retribuzione, ma, al contrario costituisce una obbligazione aggiuntiva proporzionata all'anzianità di servizio, che matura conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro.” Osserva ancora che “[…] non è stato provato da parte dell'odierno convenuto opposto né di aver realmente corrisposto le somme di cui si chiede la restituzione, né, tantomeno, che nel contratto di distacco fosse prevista la restituzione di somme ulteriori rispetto alla retribuzione della lavoratrice distaccata”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta in senso sostanziale dal contratto sopra detto risulta il rimborso mensile verso il distaccante delle retribuzioni derivanti dai lavoratori distaccati (art. 1, penultimo periodo).
Contrariamente a quanto sostenuto sempre dalla parte opponente, deve ritenersi che il trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi dell'art. 2120 c.c., è una componente della retribuzione dei lavoratori dipendenti. Al riguardo la sentenza della Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14510/2019 richiamata dalla parte convenuta in senso sostanziale è inconferente con la presente causa riguardando la non ammissibilità della rinuncia al TFR da parte del lavoratore manifestata Pag. 8
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. antecedentemente all'effettiva cessazione del rapporto. Invece la sentenza ribadisce il principio che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, mentre non si evince dal testo della motivazione l'espressione riportata dal convenuto tra virgolette “il TFR è quindi elemento distinto dalla retribuzione […]”. Invero il diritto al trattamento di fine rapporto, come sostenuto anche dalla parte convenuta, sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto. Il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr.: Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3894 del 18 febbraio 2010). Inoltre il principio secondo cui la determinazione del t.f.r. va fatta secondo i criteri previsti dall'art. 2120 c.c. è del tutto inderogabile dalle parti, con la conseguenza che vanno inclusi nella base di calcolo tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, e quindi tutte le voci erogate con l'imputazione "retribuzione" o equivalente, che abbiano carattere di controprestazione compensativa, anche se siano in sé disponibili (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4069 del 19 febbraio 2009). Perciò il trattamento di fine rapporto rappresenta una componente fondamentale della retribuzione (art. 2120 c.c.) che viene liquidata in modalità differita alla cessazione del rapporto.
Ora da quanto sopra già esposto risulta provato anche la cessazione del rapporto a far data dal 28 aprile 2019.
Invece non risulta dal contratto un rimborso spese. Tuttavia appare dimostrato un accordo successivo sul rimborso anche di tutte le spese tutte le spese relative alla dipendente distaccata, spese attinenti alla retribuzione tout court e agli istituti indiretti della stessa, ma anche le spese attinenti agli oneri contributivi e assicurativi, nonché alla quota di t.f.r. maturato durante il periodo di distacco. Ciò si evince in particolare dalle dichiarazioni del teste Testimone_1
il quale confermando come vero il capitolo 1 ha poi ulteriormente chiarito << […] in
[...] quanto io stesso ero nella situazione di , quindi distaccato dal primo febbraio 2017 fino Parte_2 al 31 maggio 2018 dopo sono stato assunto dalla C&B Tax fino alla cessazione del rapporto indicato prima>>. Capl 2 <<è vero, in quanto eravamo tutti nella stessa stanza e venivamo informato dalla sig.ra dell'avvenuto pagamento del modello F24 per me e per la CP_2
Cellupica. I modelli F24 erano riferiti ai pagamenti dei contributi>>. Dalle dichiarazioni deriva anche la dimostrazione della consegna dei giustificativi indicati nelle fatture di cui al doc. n. 4
(cpl 3 e 4): < archiviati in un faldone che rileva in ufficio. Se ancora ad oggi li ha la C&BTax non posso dirlo. Pag. 9
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Le spese riguardavano spese di trasporto, parcheggi, taxi, mezzi pubblici ecc. sono a conoscenza della circostanza perché ero dipendente del dott. e spesso lo accompagnavo in trasferta CP_3 presso gli enti INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate>>.
Il teste a conferma della veridicità delle circostanze anche dei capitoli 8 e 9, e cioè che la quantificazione dei rimborsi spesa è stata fatta dalla stessa C&B Tax sulla base dei “giustificativi” consegnati dal professionista attoreo (cpl 8) e che di tale quantificativi si è occupata
[...]
(cpl 9). Si aggiunga, in relazione al confronto complessivo sui fatti, anche la CP_2 dichiarazione testimoniale di che pur non sapendo riferire su un accordo sulle Testimone_2 spese e sui giustificativi di cui alle fatture riportate nel doc. 4, ha riferito <<[…] che il dott. CP_3 consegnava alla i giustificativi. Io vedevo che consegnava i giustificativi però non so Pt_1 come venissero inseriti poi nelle fatture poiché non ero io ad elaborare le fatture>>.
Non è utile l'interrogatorio formale di non tendente alla confessione. Controparte_2
Non pare utile ai fini della decisione nemmeno le dichiarazioni della teste Teste Testimone_3 in quanto riferisce circostanze de relato actoris, rilevata l'assenza di ulteriori elementi di riscontro. Nemmeno le dichiarazioni di sono rilevanti poiché la stessa riferisce Testimone_4 di non conoscere le circostanze.
Invece quale ulteriore elemento a corroborazione di tale accordo si pongono le quietanze di versamento dei modelli F24, dell'anno 2017 (dal mese di marzo), dell'anno 2018 e del mese di gennaio 2019, con relativi pagamenti da parte della stessa C&B Tax, risultanti dagli estratti conto bancari BCC e CARIGE. Consegnati, come allegato, dalla società al Dott. , dietro richiesta CP_3 di , in data 18.12.2018 e 04.02.2019. Da essi si evince anche i pagamenti delle spese (doc. CP_3
n.20; doc. n.21). Il modello F24, con scadenza al 16.02.2018, e relativo al mese di gennaio 2018, dell'importo di € 818,33, pagato dalla in data 05.02.2018; il modello F24, con scadenza Pt_1 al 16.03.2018, e relativo al mese di febbraio 2018, dell'importo di € 967,10, pagato dalla Pt_1 in data 28.02.2018; il modello F24, con scadenza al 16.04.2018, e relativo al mese di marzo
[...]
2018, dell'importo di € 958,54, pagato dalla in data 05.04.2018;il modello F24, con Pt_1 scadenza al 16.05.2018, e relativo al mese di aprile 2018, dell'importo di € 966,00, pagato dalla in data 03.05.2018; il modello F24, con scadenza al 16.06.2018, e relativo al mese di Pt_1 maggio 2018, dell'importo di € 1.154,61, pagato dalla in data 05.06.2018; il modello Pt_1
F24, con scadenza al 16.07.2018, e relativo al mese di giugno 2018, dell'importo di € 737,47, pagato dalla in data 09.07.2018; il modello F24, con scadenza al 16.08.2018, e relativo Pt_1 al mese di luglio 2018, dell'importo di € 858,32, pagato dalla in data 02.08.2018; il Pt_1
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Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. modello F24, con scadenza al 17.09.2018, e relativo al mese di agosto 2018, dell'importo di €
837,37, pagato dalla in data 06.09.2018; il modello F24, con scadenza al 16.10.2018, Pt_1
e relativo al mese di settembre2018, dell'importo di € 840,67, pagato dalla in data Pt_1
16.10.2018; il modello F24, con scadenza al 16.11.2018, e relativo al mese di ottobre 2018, dell'importo di € 837,36, pagato dalla in data 06.11.2018; il modello F24, con scadenza Pt_1 al 17.12.2018, e relativo al mese di novembre 2018, dell'importo di € 805,68, pagato dalla Pt_1 in data 07.12.2018 (cfr.: doc. 20 e 21, fascicolo dell'opposto).
[...]
Inoltre può ritenersi il pagamento relativo al saldo anche delle competenze di cessazione rapporto della lavoratrice mese di riferimento 04/19, inerente la fattura n.11/2019 del 23.05.2019 Parte_2
( doc. n. 24); il TFR lavoratrice quota del mese 04/2019 (doc. n. 25); bonifici relativi Parte_2
“quota tfr”, oggetto della fattura n. 12/2019, che questo veniva corrisposto alla in tre Parte_2 rate secondo il calcolo dedotto dall'attore.
A tal proposito a fronte della mancata contestazione dell'entità della pretesa deve essere ritenuto incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quanto dedotto dall'attore che l'importo quantificato nella fattura è stato calcolato sul “lordo”; tenendo conto al 30.04.2019 che la distaccata ha maturato a titolo di tfr la somma di € 6.718,86, e la somma di tfr riferita al minor periodo, antecedente al distacco, che va dal 17.07.2015 al 31.01.2017, era pari a € 2545,15, con conseguente residuo di cui alla citata fattura n. 12/2019, pari a € 4.173,46, come da conteggi allegati.
Riguardo alla fattura n. 10/2019, pari a € 757,35, modello F24 della dipendente per il Parte_2 mese di marzo 2019 (doc.n. 27).
Questi sono elementi quanto meno indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano le circostanze come dedotte da parte attrice circa la debenza del corrispettivo oggetto delle fatture di cui si tratta, poste a base dell'ingiunzione di pagamento, rilevato, altresì, la mancanza di elementi di riscontro contrari.
Non è risolutiva al fine della prova di quanto dedotto da parte del convenuto la documentazione da egli depositata: doc. 18. Lettera di dimissioni volontarie IG.ra pur risultando Parte_2 dall'indice in calce all'atto di citazione, non appare depositato. Comunque dimissioni “secondo la rubrica del documento”, che non è dato verificare, perché non depositata, in contrasto con il doc. 17 prodotto dalla stessa convenuta circa la lettera di recesso contratto di distacco inviata dalla C&B Tax alla IG.ra Cellupica nell'aprile 2019. Non rilevante neanche il doc. 1)
Raccomandata inviata da al IG. n. 14918256372-4, memoria istruttoria ex art. Pt_1 CP_3
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Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 183, co.6, n. 2, fascicolo dell'opponente. Doc.
1. Mail contestazione 26.02.2019 inviata da Pt_1
a ; doc.
2. Mail sollecito invio UNilav inviata da a il 13.03.2019,
[...] CP_3 Pt_1 CP_3 memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 3, fascicolo citato.
Il giudizio di cognizione, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto
(cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969).
Premesso ciò, in base alla situazione probatoria, la domanda dell'opponente deve essere rigettata, non avendo, tra l'altro, dimostrato di aver adempiuto. Dunque parallelamente il decreto ingiuntivo avvalorato.
Sulla domanda riconvenzionale nei confronti del professionista attoreo, “[…] affinché venga accertato e dichiarato l'indebito arricchimento, operato, negli anni 2015, 2016 e 2017, dall'odierno convenuto nei confronti della della somma di € 15.724,30 […]” […] in Pt_1 mancanza di idoneo documento giustificativo, il prestatore d'opera non ha diritto ad ottenerne il rimborso […]. Ha osservato, tra l'altro […] da una parte, l'errore compiuto dalla Pt_1 nell'effettuare il pagamento e, dall'altra, la mala fede del Dott. nel richiederlo ed accettarlo. CP_3
Ebbene, quanto all'errore in cui, senza alcuna colpa ed in totale buona fede, è incorsa l'odierna attrice in opposizione, si evidenzia come lo stesso non costituisca, in realtà, un presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. e sia, pertanto, irrilevante ai fini dell'operatività dell'istituto […] la mala fede dell'opposto.
Invero nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, nel caso di specie convenuto in senso sostanziale che eccepisce l'indebito, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30713 del 27 novembre 2018).
Ebbene deve essere anzitutto osservato che la disciplina dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza sia originaria che sopravvenuta del titolo di pagamento qualunque sia la causa. Tale azione invero trova applicazione, non solo nel Pag. 12
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso di sopravvenuta inesistenza del titolo del pagamento originariamente esistente per qualsiasi causa (ex multis Cass. Civ. 18266/2018).
Quindi nella fattispecie provato l'accordo ed anche i giustificativi la domanda deve essere respinta.
Invece deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. art. 96, c.p.c., proposta dall'attore in senso sostanziale, non sussistendo gli elementi per potere ravvisare l'instaurazione della lite temeraria. In ogni caso non sussistono i presupposti per l'affermazione di una responsabilità processuale aggravata della parte opponente, proposta dall'opposta, atteso che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (vedi ex multis Cass. civile nn. 27383/05 e 21393/05), laddove la parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Nemmeno si ravvisano nella condotta della parte opposta i caratteri dell'abuso del diritto rectius del processo che soli possono giustificare una condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi della parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201
a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal
D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022), gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi, tenuto conto di non superare i limiti dei parametri minimi e quindi del compenso.
Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi.
In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato).
Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura Pag. 13
Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (opponente-convenuta in senso sostanziale), nei confronti di
, (opposto-attore in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 12882/2019 emesso il 13/06/2019, pubblicato il 21/06/2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 37129/2019, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto
- avvalora il decreto ingiuntivo opposto
- Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali a favore della opposta che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M. 55/2014) oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 01/12/2025
Il Giudice Onorario
Dott. OM MA
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Procedimento civile n. 27237/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.