Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1114
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per oltre sei mesi

    La Corte ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898, dato il tempo trascorso dalla separazione e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Volontà di non riconciliazione

    La Corte ha ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Autosufficienza economica reciproca

    La Corte ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti.

  • Accolto
    Rinuncia reciproca all'assegno divorzile

    La Corte ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti.

  • Accolto
    Posizione delle spese di lite

    Per espresso accordo tra le parti le spese di lite debbano porsi integralmente a carico di Parte_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1114
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1114
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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