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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13185/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Ghisiliera n. 32, (C.F.: ), C.F._1 e
, nata a [...], Soldanesti (Moldavia) il 2.03.1958 e residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procura telematica da considerarsi in calce al presente atto, dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna (C.F.: ), presso e nel cui studio sito in C.F._3 40122 Bologna (BO), via Alessandro Cervellati n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 23/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 1432/2024;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
reputato che per espresso accordo tra le parti le spese di lite debbano porsi integralmente a carico di Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
23.11.1951 e , nata a [...], Soldanesti (Moldavia) il 2.03.1958, celebrato a Parte_2
Bologna (BO) il 19/03/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna - al n. 79 parte I anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico;
2) prende atto che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
3) pone le spese del presente giudizio integralmente a carico del signor Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13185/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Ghisiliera n. 32, (C.F.: ), C.F._1 e
, nata a [...], Soldanesti (Moldavia) il 2.03.1958 e residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procura telematica da considerarsi in calce al presente atto, dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna (C.F.: ), presso e nel cui studio sito in C.F._3 40122 Bologna (BO), via Alessandro Cervellati n. 3, eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 23/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 1432/2024;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
reputato che per espresso accordo tra le parti le spese di lite debbano porsi integralmente a carico di Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
23.11.1951 e , nata a [...], Soldanesti (Moldavia) il 2.03.1958, celebrato a Parte_2
Bologna (BO) il 19/03/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna - al n. 79 parte I anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico;
2) prende atto che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
3) pone le spese del presente giudizio integralmente a carico del signor Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3