Articolo 24 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 23Articolo 25
Versione
13 gennaio 1993
Art. 24. (Stato di previsione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1993, e' comprensiva, nel limite di
lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri
destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), nonche' della somma di lire un miliardo per le iniziative di
ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate
dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di
apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati
con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993