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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 31964/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IN UR e con elezione di domicilio in Piazza Europa, 3 20010 ARLUNO presso l'avvocato suddetto
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CP_1 C.F._1
RA , con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI 12 21100 VARESE presso lo studio dell'avvocato suddetto
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 495/2021 pubblicato in data 18/6/2021 e notificato in data
13/9/2021, il Giudice di Pace di Rho ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di euro 2.148,92 oltre ad interessi e spese a favore del geometra
CP_1
La somma ingiunta corrispondeva ai compensi maturati dal geometra nell'ambito di un contratto d'opera concluso con la società dell'appellante avente ad oggetto la predisposizione del progetto per la costruzione di una recinzione divisoria interna tra diverse proprietà site in
Nerviano via Oceano del valore di 10.000 euro;
l'incarico consisteva, almeno nella prima parte, nella predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della pratica tecnica e della SCIA al comune. Nello specifico, il geometra aveva fatto valere in via monitoria, quale titolo del proprio credito, la fattura numero 1 del 4.1.2021 emessa per la somma di euro 2.148,92 corrispondente all'attività svolta. aveva proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento del geometra e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di 1.500 euro a titolo risarcitorio con eventuale compensazione tra quanto dovuto al e le somme oggetto della domanda riconvenzionale, oltre alla CP_1
condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite.
L'opposto si era costituito chiedendo di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di Pace, sentiti i testimoni indicati dalle parti, con sentenza n. 264/2023 depositata il 4.7.2023, aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato l'8.9.2023 la società ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale, in rito revocare o comunque dichiarare inammissibile, nullo o infondato il decreto ingiuntivo opposto, Giudice di pace di Rho R.G.761/2021, ING.495/2021 per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione del caso;
- nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento del Geom. CP_1 dichiarare infondata la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto revocandolo e
pagina 2 di 8 mandando assolta la parte opponente da ogni e qualsiasi domanda;
- nel merito, in via riconvenzionale accertato e dichiarato il grave inadempimento del Geom. dichiarare infondata la pretesa CP_1 creditoria del decreto ingiuntivo, revocandolo e condannarlo al pagamento della somma di €1.250,00 a titolo risarcitorio o della diversa, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, con rifusione della somma di €3.184,19 oltre a €413,75 a titolo di imposta di registro, pagata all'esito della concessione della provvisoria esecutorietà; in via di estremo subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dal Geom. disporne la compensazione con le somme oggetto CP_1 della domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi”.
Si è costituita la parte appellata chiedendo: “nel merito, di rigettare l'appello e confermare la sentenza n.264 del 2023 emessa dal giudice di pace di Rho in ogni sua parte con vittoria di compensi e spese”.
A seguito di un rinvio disposto per l'acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo del
Giudice di pace di Rho, rilevata la mancata comparizione delle parti personalmente, all'udienza del 21.1.2025 il giudice ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ed ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 1.10.2025.
In data 4.8.2025 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per parte attrice che ha provveduto al deposito, nei termini, della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
L'appello è affidato a due motivi: con il primo l'appellante contesta il difetto di liquidità del credito azionato in via monitoria per mancanza del visto di congruità sulla parcella da parte del competente ordine professionale, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., necessario per essere stati i compensi professionali determinati sulla base delle tariffe di legge in assenza di contratto tra le parti, con il secondo motivo, ha contestato l'inadempimento dell'appellato all'incarico professionale.
pagina 3 di 8 Ritiene il Tribunale che sia fondato il secondo motivo di appello con conseguente assorbimento del secondo.
Il geometra appellato, gravato della prova dell'adempimento all'incarico CP_1 professionale affidatogli dall'appellante , non ha assolto all'onere probatorio. Parte_1
Nella primavera del 2019 aveva conferito un incarico al geometra Parte_1 CP_1
affinché predisponesse il progetto per la costruzione di una recinzione divisoria interna tra diverse proprietà site in via Oceano a Nerviano. In particolare, si trattava di intervenire su tutto il perimetro della proprietà, confinante con proprietà diverse, costruendo una recinzione in muratura e rimuovendo il tratto di recinzione mobile già presente.
In esecuzione di tale incarico il primo di agosto del 2019 era stata depositata presso il comune di Nerviano la documentazione tecnica relativa al rifacimento della recinzione al fine di segnalare l'inizio dei lavori (doc. 8, 9, 10, 11 fascicolo di parte appellata
A fronte del deposito di tale documentazione il in data 19.8.2019 (doc. 9 di parte CP_2
appellante ), aveva segnalato alla committente delle inesattezze imputabili sia a Parte_1
documenti di competenza del geometra che a documenti di competenza della parte, indicando che, per il buon esito della pratica, tali inesattezze/documenti mancanti dovessero essere risolte entro 30 giorni, in caso contrario l'attività sarebbe stata da intendersi vietata. In data 30.10.2019 il comune di Nerviano, a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta, aveva comunicato all'appellante il divieto di proseguire l'attività edilizia perché non era stata presentata l'anzidetta documentazione e indicava la necessità di procedere alla presentazione di una nuova SCIA per realizzare l'intervento.
Atteso che la segnalazione dell'amministrazione era volta a consentire la prosecuzione della pratica edilizia, una volta corretta ed integrata la documentazione già depositata presso il
è evidente che, se il tecnico avesse correttamente svolto l'incarico con la CP_2 presentazione della documentazione di sua competenza nell'agosto 2019, l'attività edilizia non sarebbe stata vietata per le descritte carenze. Inoltre, fronte della segnalazione da parte del comune delle carenze documentali, era compito del geometra, tecnico esperto, quello di assolvere alle integrazioni documentali richieste dal Comune e di fornire adeguata e tempestiva informazione ed assistenza tecnica al cliente per l'allegazione della documentazione di sua competenza.
pagina 4 di 8 Dunque, al fine di verificare il compiuto adempimento dell'incarico professionale, occorre accertare se, a fronte della prima segnalazione del Comune, prontamente inoltrata dalla parte al geometra in data 23.8.2019, quest'ultimo abbia fatto tutto quanto era in suo potere per soddisfare le richieste, così da potere escludere che l'esito negativo della pratica, comunicato dal comune in data 30.10.2019, sia imputabile al geometra.
Nella missiva inviata il 19 agosto 2019 il Comune aveva elencato in cinque punti i documenti mancanti o inesatti rispetto alla situazione di fatto. Per quanto di interesse rispetto al procedimento in oggetto, aveva evidenziato che non erano stati indicati gli estremi autorizzativi dei tratti di recinzione già esistenti, non c'era corrispondenza tra il modulo unico titolare e la documentazione allegata per quanto riguarda la titolarità dell'intervento, non c'era corrispondenza tra la relazione tecnica di asseverazione e l'intervento con riguardo ai requisiti igienico-sanitari e alle autorizzazioni paesaggistiche e mancava la firma del progettista ed, infine, che non erano state prodotte l'autocertificazione dell'esecutore dei lavori e la dichiarazione dell'organico medio annuo della società titolare dei lavori (cfr. doc.9
). Esaminando l'elenco emerge come gli adempimenti indicati ai punti 4, 5 avevano ad oggetto documenti da fornirsi dall'appellante, mentre i punti 1, 2 e 3 riguardavano documentazione di esclusiva competenza del geometra. Il geometra avrebbe dovuto procedere integrando i documenti di sua competenza ed indicando ed assistendo la parte committente con riferimento a quelli che la stessa avrebbe dovuto produrre.
Non risulta provato che tali obblighi siano stati tempestivamente assolti dall'appellato.
Infatti alla mail inviata l'11 settembre 2019 a (doc. 25 del fascicolo di parte Pt_1
appellata), con la quale dopo aver riferito di un incontro con la geometra , CP_1 Tes_1 responsabile del procedimento presso il Comune di Nerviano, aveva evidenziato a Pt_1
l'opportunità di rivedere il progetto senza tenere conto del tratto di recinzione mobile già esistente e del quale non erano state rinvenute le pratiche edilizie ( oggetto della contestazione del di cui al punto 1 della comunicazione del 19.8.2019 ) , non è CP_2
seguito l'invio al del progetto aggiornato né la tempestiva sollecitazione al CP_2 committente di provvedere alla firma di tale progetto ed all'invio della documentazione di sua competenza ( peraltro inutile in assenza di quella di progetto di competenza del geometra
). Infatti i documenti prodotti dall'appellato che recano la data del 13 settembre 2019 CP_1
pagina 5 di 8 ( relazione tecnica illustrativa delle opere e relativa documentazione costituita da modulo unico titolare, relazione tecnica di asseverazione , planimetrie ed esame paesistico dei progetti cfr doc. da 12 a 16 di parte del fascicolo di primo grado ) non risultano né inviati alla parte né depositati presso il comune ed anche la relazione illustrativa delle opere è rivolta al sindaco nella sua intestazione, ma non risulta essere stata inviata o depositata.
Il sollecito al per la firma del progetto aggiornato e l'inoltro delle certificazioni Pt_1 richieste dal comune ai punti 4 e 5 della comunicazione del 19.8.2019 è intervenuto solo con la mail del 5.10.2019, dunque oltre lo spirare del termine perentorio ( e mai prorogato ) concesso dal pena il divieto allo svolgimento dell'attività . Controparte_3
In conclusione, posto l'incarico conferito al geometra consisteva nella redazione di un progetto e nella predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
SCIA, è evidente che questo avrebbe dovuto adoperarsi per soddisfare tutte le richieste del comune relative alla pratica medesima. Viceversa, per quanto risulti dimostrato che l'appellato , a seguito della comunicazione del in data 19.8.2019, ha incontrato il CP_2
tecnico comunale per avere chiarimenti sulla pratica ( cfr dep. testimone ), Testimone_2
tuttavia solo la tempestiva sottoposizione del progetto a e la sua sottoscrizione Pt_1 avrebbe consentito a di adempiere a quanto richiesto dal Per contro non CP_1 CP_2
risulta dimostrato che i documenti, predisposti tempestivamente dall'appellato in data
13.9.2019, siano mai stati trasmessi all'appellante per la firma e poi depositati presso il
CP_2
Le prove orali non hanno dimostrano che la parte appellante sia stata tempestivamente sollecitata verbalmente alla firma del progetto ed al ritiro della documentazione integrativa predisposta dall'appellato.
Quanto esposto, atteso il mancato assolvimento da parte dell'appellato alla prova del compiuto adempimento delle prestazioni contrattuali, non risulta dovuto il pagamento dei compensi professionali oggetto del credito azionato in via monitoria.
Sulla domanda risarcitoria proposta dall'appellante il Giudice di Pace non si è pronunciato, evidentemente ritenendola assorbita dal rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda è infondata e va respinta.
pagina 6 di 8 Infatti la pretesa ha ad oggetto i costi che l'appellante avrebbe sostenuto per la realizzazione di una nuova pratica edilizia ( euro 1.050,00 ), oltre alle spese sostenute per la verifica delle misurazioni rivelatesi sbagliate ( euro 200 ), per un totale di euro 1.250,00 e ciò sul presupposto avere dovuto pagare due volte per la stessa pratica. Il danno non sussiste in quanto la revoca del decreto ingiuntivo ha eliso i costi sostenuti per la pratica edilizia svolta dal geometra CP_1
Per le ragioni espresse va accolto l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.264/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano il 4.7.2023 e, in riforma della sentenza gravata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto con i conseguenti effetti restitutori e va respinta la domanda riconvenzionale.
In applicazione del principio della soccombenza, articolo 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 147 del 2022, applicati i valori medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra euro 1.101 e 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Rho n. 264/2023 pubblicata il 4.7.2023 e, in riforma della sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo numero 495/2021, emesso dal Giudice di Pace il 18.6.2021, condanna l'appellato alla restituzione all'appellante delle somme già corrisposte pari ad euro 3.184,19 e ad euro 413,75, oltre interessi legali, respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condanna l'appellato a rifondere all'appellante la spese di entrambi i gradi giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali, Cpa ed IVA e, per il secondo grado, ed in 1.700,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed Iva.
pagina 7 di 8 Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 31964/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IN UR e con elezione di domicilio in Piazza Europa, 3 20010 ARLUNO presso l'avvocato suddetto
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CP_1 C.F._1
RA , con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI 12 21100 VARESE presso lo studio dell'avvocato suddetto
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 495/2021 pubblicato in data 18/6/2021 e notificato in data
13/9/2021, il Giudice di Pace di Rho ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di euro 2.148,92 oltre ad interessi e spese a favore del geometra
CP_1
La somma ingiunta corrispondeva ai compensi maturati dal geometra nell'ambito di un contratto d'opera concluso con la società dell'appellante avente ad oggetto la predisposizione del progetto per la costruzione di una recinzione divisoria interna tra diverse proprietà site in
Nerviano via Oceano del valore di 10.000 euro;
l'incarico consisteva, almeno nella prima parte, nella predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della pratica tecnica e della SCIA al comune. Nello specifico, il geometra aveva fatto valere in via monitoria, quale titolo del proprio credito, la fattura numero 1 del 4.1.2021 emessa per la somma di euro 2.148,92 corrispondente all'attività svolta. aveva proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1
l'accertamento del grave inadempimento del geometra e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di 1.500 euro a titolo risarcitorio con eventuale compensazione tra quanto dovuto al e le somme oggetto della domanda riconvenzionale, oltre alla CP_1
condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite.
L'opposto si era costituito chiedendo di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di Pace, sentiti i testimoni indicati dalle parti, con sentenza n. 264/2023 depositata il 4.7.2023, aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato l'8.9.2023 la società ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale, in rito revocare o comunque dichiarare inammissibile, nullo o infondato il decreto ingiuntivo opposto, Giudice di pace di Rho R.G.761/2021, ING.495/2021 per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione del caso;
- nel merito, accertato e dichiarato il grave inadempimento del Geom. CP_1 dichiarare infondata la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto revocandolo e
pagina 2 di 8 mandando assolta la parte opponente da ogni e qualsiasi domanda;
- nel merito, in via riconvenzionale accertato e dichiarato il grave inadempimento del Geom. dichiarare infondata la pretesa CP_1 creditoria del decreto ingiuntivo, revocandolo e condannarlo al pagamento della somma di €1.250,00 a titolo risarcitorio o della diversa, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, con rifusione della somma di €3.184,19 oltre a €413,75 a titolo di imposta di registro, pagata all'esito della concessione della provvisoria esecutorietà; in via di estremo subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dal Geom. disporne la compensazione con le somme oggetto CP_1 della domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi”.
Si è costituita la parte appellata chiedendo: “nel merito, di rigettare l'appello e confermare la sentenza n.264 del 2023 emessa dal giudice di pace di Rho in ogni sua parte con vittoria di compensi e spese”.
A seguito di un rinvio disposto per l'acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo del
Giudice di pace di Rho, rilevata la mancata comparizione delle parti personalmente, all'udienza del 21.1.2025 il giudice ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ed ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 1.10.2025.
In data 4.8.2025 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per parte attrice che ha provveduto al deposito, nei termini, della comparsa conclusionale.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
L'appello è affidato a due motivi: con il primo l'appellante contesta il difetto di liquidità del credito azionato in via monitoria per mancanza del visto di congruità sulla parcella da parte del competente ordine professionale, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., necessario per essere stati i compensi professionali determinati sulla base delle tariffe di legge in assenza di contratto tra le parti, con il secondo motivo, ha contestato l'inadempimento dell'appellato all'incarico professionale.
pagina 3 di 8 Ritiene il Tribunale che sia fondato il secondo motivo di appello con conseguente assorbimento del secondo.
Il geometra appellato, gravato della prova dell'adempimento all'incarico CP_1 professionale affidatogli dall'appellante , non ha assolto all'onere probatorio. Parte_1
Nella primavera del 2019 aveva conferito un incarico al geometra Parte_1 CP_1
affinché predisponesse il progetto per la costruzione di una recinzione divisoria interna tra diverse proprietà site in via Oceano a Nerviano. In particolare, si trattava di intervenire su tutto il perimetro della proprietà, confinante con proprietà diverse, costruendo una recinzione in muratura e rimuovendo il tratto di recinzione mobile già presente.
In esecuzione di tale incarico il primo di agosto del 2019 era stata depositata presso il comune di Nerviano la documentazione tecnica relativa al rifacimento della recinzione al fine di segnalare l'inizio dei lavori (doc. 8, 9, 10, 11 fascicolo di parte appellata
A fronte del deposito di tale documentazione il in data 19.8.2019 (doc. 9 di parte CP_2
appellante ), aveva segnalato alla committente delle inesattezze imputabili sia a Parte_1
documenti di competenza del geometra che a documenti di competenza della parte, indicando che, per il buon esito della pratica, tali inesattezze/documenti mancanti dovessero essere risolte entro 30 giorni, in caso contrario l'attività sarebbe stata da intendersi vietata. In data 30.10.2019 il comune di Nerviano, a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta, aveva comunicato all'appellante il divieto di proseguire l'attività edilizia perché non era stata presentata l'anzidetta documentazione e indicava la necessità di procedere alla presentazione di una nuova SCIA per realizzare l'intervento.
Atteso che la segnalazione dell'amministrazione era volta a consentire la prosecuzione della pratica edilizia, una volta corretta ed integrata la documentazione già depositata presso il
è evidente che, se il tecnico avesse correttamente svolto l'incarico con la CP_2 presentazione della documentazione di sua competenza nell'agosto 2019, l'attività edilizia non sarebbe stata vietata per le descritte carenze. Inoltre, fronte della segnalazione da parte del comune delle carenze documentali, era compito del geometra, tecnico esperto, quello di assolvere alle integrazioni documentali richieste dal Comune e di fornire adeguata e tempestiva informazione ed assistenza tecnica al cliente per l'allegazione della documentazione di sua competenza.
pagina 4 di 8 Dunque, al fine di verificare il compiuto adempimento dell'incarico professionale, occorre accertare se, a fronte della prima segnalazione del Comune, prontamente inoltrata dalla parte al geometra in data 23.8.2019, quest'ultimo abbia fatto tutto quanto era in suo potere per soddisfare le richieste, così da potere escludere che l'esito negativo della pratica, comunicato dal comune in data 30.10.2019, sia imputabile al geometra.
Nella missiva inviata il 19 agosto 2019 il Comune aveva elencato in cinque punti i documenti mancanti o inesatti rispetto alla situazione di fatto. Per quanto di interesse rispetto al procedimento in oggetto, aveva evidenziato che non erano stati indicati gli estremi autorizzativi dei tratti di recinzione già esistenti, non c'era corrispondenza tra il modulo unico titolare e la documentazione allegata per quanto riguarda la titolarità dell'intervento, non c'era corrispondenza tra la relazione tecnica di asseverazione e l'intervento con riguardo ai requisiti igienico-sanitari e alle autorizzazioni paesaggistiche e mancava la firma del progettista ed, infine, che non erano state prodotte l'autocertificazione dell'esecutore dei lavori e la dichiarazione dell'organico medio annuo della società titolare dei lavori (cfr. doc.9
). Esaminando l'elenco emerge come gli adempimenti indicati ai punti 4, 5 avevano ad oggetto documenti da fornirsi dall'appellante, mentre i punti 1, 2 e 3 riguardavano documentazione di esclusiva competenza del geometra. Il geometra avrebbe dovuto procedere integrando i documenti di sua competenza ed indicando ed assistendo la parte committente con riferimento a quelli che la stessa avrebbe dovuto produrre.
Non risulta provato che tali obblighi siano stati tempestivamente assolti dall'appellato.
Infatti alla mail inviata l'11 settembre 2019 a (doc. 25 del fascicolo di parte Pt_1
appellata), con la quale dopo aver riferito di un incontro con la geometra , CP_1 Tes_1 responsabile del procedimento presso il Comune di Nerviano, aveva evidenziato a Pt_1
l'opportunità di rivedere il progetto senza tenere conto del tratto di recinzione mobile già esistente e del quale non erano state rinvenute le pratiche edilizie ( oggetto della contestazione del di cui al punto 1 della comunicazione del 19.8.2019 ) , non è CP_2
seguito l'invio al del progetto aggiornato né la tempestiva sollecitazione al CP_2 committente di provvedere alla firma di tale progetto ed all'invio della documentazione di sua competenza ( peraltro inutile in assenza di quella di progetto di competenza del geometra
). Infatti i documenti prodotti dall'appellato che recano la data del 13 settembre 2019 CP_1
pagina 5 di 8 ( relazione tecnica illustrativa delle opere e relativa documentazione costituita da modulo unico titolare, relazione tecnica di asseverazione , planimetrie ed esame paesistico dei progetti cfr doc. da 12 a 16 di parte del fascicolo di primo grado ) non risultano né inviati alla parte né depositati presso il comune ed anche la relazione illustrativa delle opere è rivolta al sindaco nella sua intestazione, ma non risulta essere stata inviata o depositata.
Il sollecito al per la firma del progetto aggiornato e l'inoltro delle certificazioni Pt_1 richieste dal comune ai punti 4 e 5 della comunicazione del 19.8.2019 è intervenuto solo con la mail del 5.10.2019, dunque oltre lo spirare del termine perentorio ( e mai prorogato ) concesso dal pena il divieto allo svolgimento dell'attività . Controparte_3
In conclusione, posto l'incarico conferito al geometra consisteva nella redazione di un progetto e nella predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della
SCIA, è evidente che questo avrebbe dovuto adoperarsi per soddisfare tutte le richieste del comune relative alla pratica medesima. Viceversa, per quanto risulti dimostrato che l'appellato , a seguito della comunicazione del in data 19.8.2019, ha incontrato il CP_2
tecnico comunale per avere chiarimenti sulla pratica ( cfr dep. testimone ), Testimone_2
tuttavia solo la tempestiva sottoposizione del progetto a e la sua sottoscrizione Pt_1 avrebbe consentito a di adempiere a quanto richiesto dal Per contro non CP_1 CP_2
risulta dimostrato che i documenti, predisposti tempestivamente dall'appellato in data
13.9.2019, siano mai stati trasmessi all'appellante per la firma e poi depositati presso il
CP_2
Le prove orali non hanno dimostrano che la parte appellante sia stata tempestivamente sollecitata verbalmente alla firma del progetto ed al ritiro della documentazione integrativa predisposta dall'appellato.
Quanto esposto, atteso il mancato assolvimento da parte dell'appellato alla prova del compiuto adempimento delle prestazioni contrattuali, non risulta dovuto il pagamento dei compensi professionali oggetto del credito azionato in via monitoria.
Sulla domanda risarcitoria proposta dall'appellante il Giudice di Pace non si è pronunciato, evidentemente ritenendola assorbita dal rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda è infondata e va respinta.
pagina 6 di 8 Infatti la pretesa ha ad oggetto i costi che l'appellante avrebbe sostenuto per la realizzazione di una nuova pratica edilizia ( euro 1.050,00 ), oltre alle spese sostenute per la verifica delle misurazioni rivelatesi sbagliate ( euro 200 ), per un totale di euro 1.250,00 e ciò sul presupposto avere dovuto pagare due volte per la stessa pratica. Il danno non sussiste in quanto la revoca del decreto ingiuntivo ha eliso i costi sostenuti per la pratica edilizia svolta dal geometra CP_1
Per le ragioni espresse va accolto l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.264/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano il 4.7.2023 e, in riforma della sentenza gravata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto con i conseguenti effetti restitutori e va respinta la domanda riconvenzionale.
In applicazione del principio della soccombenza, articolo 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 147 del 2022, applicati i valori medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra euro 1.101 e 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Rho n. 264/2023 pubblicata il 4.7.2023 e, in riforma della sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo numero 495/2021, emesso dal Giudice di Pace il 18.6.2021, condanna l'appellato alla restituzione all'appellante delle somme già corrisposte pari ad euro 3.184,19 e ad euro 413,75, oltre interessi legali, respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condanna l'appellato a rifondere all'appellante la spese di entrambi i gradi giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 1.265,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali, Cpa ed IVA e, per il secondo grado, ed in 1.700,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed Iva.
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Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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