Ordinanza cautelare 21 aprile 2016
Decreto decisorio 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 06/12/2021, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 00405/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, Anaao-Assomed, Cimo, Fassid, Fvm, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Scagliotti, Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Zambardi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Azienda Ulss n. 1 Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Cacciavillani, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Sindacato Medici Italiani (S.M.I), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Puliatti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1907 del 23 dicembre 2015 nella parte in cui dispone che le cd. "prestazioni serali" da rendersi dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni feriali e nei giorni festivi da parte del personale sanitario delle aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto siano effettuate in orario istituzionale ai sensi dell'art. 14, comma 7 del ccnl dirigenza medica e veterinaria 3.11.2005 in violazione della normativa che riserva alla contrattazione collettiva la materia dell'orario di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 aprile 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 6 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.