Sentenza 12 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 50390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50390 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MA LE nato a [...] il [...] • HI RA nata a [...]1'11/06/1982 avverso la sentenza emessa il 10/04/2018 dalla Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. Massimo Pietro Balzano per la CC anche in sostituzione dell'avv. Alessandro Laudisio per il MA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/04/2018 la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore dell'08.06.2015 con la quale gli appellanti MA LE e CC RA erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di estorsione in concorso in danno di Schiavo Pietro.
2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
3. Il MA ha eccepito la violazione di .legge ed il vizio di motivazione, in relazione: - all'acritico rinvio da parte del giudice di appello al testo della sentenza di primo grado, senza adeguato riscontro dei motivi di impugnazione, specie con riferimento al giudizio di credibilità della persona offesa ed alle denunciate incongruenze delle dichiarazioni testimoniali a base del giudizio di responsabilità; - all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, attesa la finalità restitutoria della somma pretesa, per estinguere un debito scaduto e non saldato;
- alla mancata derubricazione dell'estorsione nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone); - all'omessa riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata perché la minaccia non aveva raggiunto il risultato della costrizione, in quanto la persona offesa aveva continuato a svolgere l'attività lavorativa in proprio;
- all'applicazione della recidiva specifica reiterata in assenza di un giudizio di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale;
- all'ingiustificato diniego della circostanza di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen. nonostante l'esiguità del danno patrimoniale (C 150) ed alla determinazione della pena non adeguata al caso concreto.
4. La CC ha articolato tre motivi di ricorso anch'essi incentrati sulla violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermata responsabilità concorsuale a fronte di un quadro indiziario insufficiente;
l'omessa derubricazione dell'estorsione nelle ipotesi previste dagli artt. 379 ovvero 393 cod. pen;
l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. I ricorrenti, in primo luogo, sotto il profilo del vizio di motivazione, sottopongono alla Corte di Cassazione un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.Si consideri altresì - rispetto alla previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. - che la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Cass. sez. 5, sent. n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014 - Rv. 260409). Nel caso di specie va anche ricordato - quanto alla diversa lettura dei dati istruttori prospettata dai ricorrenti - che nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all'ipotesi di cd. "doppia conforme" sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio. Del resto il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. La corte di appello, al contrario, con argomentazioni immuni da rilievi nel giudizio di cassazione, ha evidenziato, sulla base delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, l'infondatezza della tesi alternativa fornita dalla difesa del MA circa la richiesta del danaro, effettuata secondo la valutazione dei giudici di merito "non già per tacitare debiti ma per poter continuare a svolgere in tutta tranquillità l'attività di gestione del club/ prive", con circostanziati riferimenti al contenuto di conversazioni registrate e trascritte, all'effettiva consegna della somma (oggetto di successivo sequestro a seguito di mirata attività di indagine delle forze dell'ordine), alle dichiarazioni - ritenuti attendibili - della persona offesa e di suo figlio (si rinvia a tal fine alle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata). Anche nei confronti della CC il materiale probatorio è stato ritenuto sufficiente ed idoneo a giustificare la responsabilità concorsuale (pagine 7 e 8) sottolineandosi la partecipazione alla condotta estorsiva (lo stretto rapporto con il MA ed il costante accompagnamento a costui nelle interlocuzioni con gli Schiavo;
la presenza al momento della richiesta del danaro;
la diretta riscossione della tangente;
il tentativo di occultamento delle banconote all'arrivo dei militi).
3. Per altro verso i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le. tante Cass. Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009 - rv 244181). In termini corretti sul piano logico e giuridico la corte territoriale - ribadendo peraltro le argomentazioni del primo giudice - ha infatti escluso la possibilità di qualificare diversamente la fattispecie estorsiva (pag.6), confermando la natura di tangente della somma, pretesa ed ottenuta, senza possibilità di ricollegare la stessa ad un effetto estintivo di precedenti obbligazioni;
ha inoltre rilevato la consumazione del reato - e l'esclusione quindi del tentativo - per la caratteristica delle espressioni minacciose ed il loro potenziale offensivo, con oggettiva incidenza nella sfera della vittima (sul punto, di recente, Cass. sez. 2, sent. n. 12675 del 20/12/2018 - dep. 21/03/2019 - Rv. 275417). Ha inoltre condiviso l'omesso riconoscimento per entrambi gli imputati della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con pertinente riferimento ad una valutazione complessiva - e non già meramente economica - del pregiudizio cagionato alla persona offesa;
ha confermato la determinazione della pena, a fronte peraltro dei generici rilievi degli appellanti, privi di specificità anche nel ricorso per cassazione. La corte di appello, infine, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla recidiva contestata al MA, specificando le ragioni per cui dovesse in concreto applicarsi (pag.6, ultimo capoverso), con motivazione tutt'altro che apparente, per i precisi riferimenti al tipo di reati, alla data di commissione, all'accentuata pericolosità sociale.
4. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2