Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/02/2022, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00093/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Paladini e Bernadette Cacciapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza -OMISSIS-, notificata il 3 dicembre 2021, con cui il Settore S.U.A.P. del Comune di Ugento ha disposto la chiusura del solo percorso SPA (Salus Per Aquam) con Vasca idromassaggio e Sauna all’interno del Centro -OMISSIS- in Ugento di cui è titolare (insieme al marito) la ricorrente;
- di tutti gli atti comunque connessi al predetto;
nonché per la declaratoria
del diritto della ricorrente all’esercizio dell'attività di SPA con Vasca idromassaggio e Sauna all'interno del predetto Centro -OMISSIS-
e per la condanna del Comune di Ugento a riconoscere l'esercizio dell'attività di naturopata e a ritenere ammessa l'attività di SPA con Vasca idromassaggio e Sauna, nonchè al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato atteso che:
- non appaiono superabili i rilievi contenuti nel provvedimento comunale impugnato, nella nota della A.S.L. di Lecce prot. -OMISSIS-e nel rapporto dei Carabinieri del N.A.S. di Lecce, incentrate sulla necessità che la Sauna e la Vasca idromassaggio siano gestite da personale qualificato e abilitato sia per far fronte al primo soccorso per eventuali emergenze sia per prevenire il rischio di infezioni;
- come emerge dalle brochure pubblicitarie indicate nella motivazione del provvedimento impugnato, i trattamenti SPA con Sauna e Idromassaggio risultavano fruibili anche indipendentemente dagli altri trattamenti, volti al benessere globale della persona e sganciati da una finalità meramente estetica, offerti dal centro olistico de quo;
- le osservazioni presentate in sede procedimentale dalla odierna ricorrente sono state debitamente valutate e disattese dall’amministrazione procedente e non occorre, in ogni caso, un’analitica confutazione delle stesse nella motivazione del provvedimento impugnato (ex multis, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13/01/2021, n. 429), tanto più che non trova applicazione, nel caso di specie, il disposto dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. non venendo in rilievo un procedimento ad istanza di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.