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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/10/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 931 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
SANT'AGATA 18 95043 MILITELLO IN VAL DI NI IA , CF
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STRANIERO NICOLA C.F._1
MARIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Parte_2
CAMPISI 3 95043 MILITELLO IN VAL DI NI IA CF C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv BARONE MARIO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione egli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto in data 29.5.2004 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Militello Val di Catania al n. 6 anno 2004 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 20.7.2023 reso nel procedimento R.G. 1346/2021 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 3.10.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 13.9.2024
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 20.7.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29.5.204 tra Fra e annotato nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del comune di Militello Val di Catania al n. 6 anno 2004 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 3.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 931 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
SANT'AGATA 18 95043 MILITELLO IN VAL DI NI IA , CF
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STRANIERO NICOLA C.F._1
MARIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Parte_2
CAMPISI 3 95043 MILITELLO IN VAL DI NI IA CF C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv BARONE MARIO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 e Parte_1 Parte_2
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione egli effetti
[...]
civili del matrimonio contratto in data 29.5.2004 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Militello Val di Catania al n. 6 anno 2004 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 20.7.2023 reso nel procedimento R.G. 1346/2021 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 3.10.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 13.9.2024
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 20.7.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29.5.204 tra Fra e annotato nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del comune di Militello Val di Catania al n. 6 anno 2004 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 3.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo