Sentenza 30 aprile 2013
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative accessorie, è obbligatoria, dovendosi quindi escludere valutazioni discrezionali della P.A., ai sensi dell'art. 44, comma primo, della legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, la confisca del natante utilizzato per l'esercizio, in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, del servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna di Venezia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3640-2009 proposto da:
BUSETTO RENZO 02244880270, in proprio e q.l.r. di INTERLINEA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato CLARICH MARCELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVENUTI LUDOVICO;
- ricorrente -
contro
COMUNE VENEZIA 00338370272, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI NICOLÒ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BALLARIN MAURIZIO, VENEZIAN GIUSEPPE, IANNOTTA ANTONIO, MORINO MARIA MADDALENA, GIDONI GIULIO, ONGARO NICOLETTA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1101/2008 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 06/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l'Avvocato Ludovico BENVENUTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Natalia PAOLETTI con delega depositata in udienza dell'Avvocato PAOLETTI Nicolò, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 depositato il 9.11.2007, Busetto Renzo, in proprio e quale legale rappresentante della società Interlinea s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione 4.10.2007 con cui il Comune di Venezia aveva ingiunto al Busetto, in qualità di conducente dell'imbarcazione "mototopo" ed alla Interlinea s.r.l., quale armatrice della medesima imbarcazione, di pagare la somma di Euro 344,00, per violazione della L.R. n. 63 del 1993, art. 43, lett. a) disponendo la contestuale confisca dell'imbarcazione, per aver effettuato, in data 31.5.2007, il trasporto di n. 6 dipinti e due custodie per dipinti, per conto del Comune di Venezia - Museo Correr, senza essere provvisto della necessaria autorizzazione comunale al trasporto di cose per conto terzi.
Costituitosi in giudizio il Comune di Venezia, con sentenza depositata il 6.11.2008, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso osservando che, nella specie, si trattava di trasporto per conto terzi e non per conto proprio, posto che il trasporto costituiva adempimento di un'obbligazione scaturente dal contratto di spedizione (ancorché quale obbligazione accessoria), di natura onerosa e diretta a soddisfare le esigenze del mandante e non quelle professionali o istituzionali dell'impresa proprietaria del natante. Avverso tale decisione propone ricorso il Busetto, in proprio e quale legale rappresentante della società Interlinea s.r.l., formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1737, 1708 e 1766 c.c. nonché della L.R. n. 63 del 1993, artt. 30 e 32 per errata qualificazione della condotta contestata;
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la condotta della società Interlinea concernente il ritiro dei dipinti dal museo Correr ed il loro deposito nel magazzino di Marcon, in attesa del perfezionamento delle operazioni doganali e della consegna dei dipinti al vettore, per il successivo trasporto alla destinataria Galleria Bischofberger, integrava attività accessoria al mandato conferito allo spedizioniere Interlinea s.r.l e costituiva, quindi, trasporto in conto proprio;
erroneamente il Tribunale aveva, inoltre, ricondotto l'incarico di deposito dei quadri ad una obbligazione di custodia accessoria al contratto di spedizione anziché ad un autonomo contratto di deposito di cui il trasporto contestato costituiva attività accessoria;
peraltro, al momento della contestazione della violazione di cui alla L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 30, comma 4, l'imbarcazione di proprietà Interlinea
s.r.l. non era in transito, ma ormeggiata di fronte all'hotel Bauer in San Marco sicché la condotta posta in essere dal Busetto non costituiva attività di trasporto ex art. 1737 c.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 27 Cost., comma 3, dovendosi ritenere la sanzione della confisca dell'imbarcazione, non proporzionata alla condotta tenuta dal Busetto e dalla Interlinea s.r.l., avuto riguardo al valore economico dell'imbarcazione, pari ad Euro 50.000 ed al danno patrimoniale, subito dalla società stessa, per non averla potuto utilizzare per la propria attività lavorativa e tenuto conto della "ratio" della L. n. 689 del 1981, art. 10 in tema di sanzioni proporzionali.
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso viene sottoposto all'esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: "se l'attività di consegna e ritiro della merce operata dallo spedizioniere, anche depositario dei beni, con mezzi facenti parte della propria organizzazione imprenditoriale, sia qualificabile come prestazione accessoria a tali contratti e non come obbligazione principale di un autonomo accordo di trasporto con le relative conseguenze di diritto". Orbene, rileva il Collegio che la questione prospettata e la censura correlata non attingono le regioni della decisione, laddove la sentenza impugnata ha evidenziato che l'attività di trasporto eseguita dal Busetto andava qualificata come "trasporto per conto terzi" sulla base del disposto della L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 30 posto che si trattava di trasporto merci altrui,
eseguito in adempimento di un'obbligazione accessoria scaturente dal contratto di spedizione, da presumersi oneroso ex art. 1709 c.c., in difetto di prova contraria, dovendosi quindi escludere l'applicazione dell'art. 32 L.R. cit. che definisce quale attività di trasporto per conto proprio quella posta in essere senza corrispettivo dall'armatore "esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante". La Corte territoriale ha dato conto, sulla base di una valutazione di merito, sorretta da adeguata motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, che nella specie non ricorreva tale ipotesi, avendo il Busetto eseguito il trasporto con la propria imbarcazione per soddisfare, verso corrispettivo, le esigenze del mandante e non ricorrendo, comunque, i presupposti dell'art. 22 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna che ravvisa, fra l'altro, il trasporto per conto proprio ove "le cose trasportate siano tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato a vendere" di cui non è stata fornita la prova. Va aggiunto che le operazioni accessorie", previste dall'art.1737 c.c., alla stregua dell'ampia portata di detta espressione e del suo necessario collegamento con la funzione della spedizione, sono comprensive di tutte le attività complementari rispetto al risultato finale voluto dal committente, compresa, quindi, l'attività di una parte del trasporto, strumentale alla esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto di spedizione. Al riguardo il Tribunale ha, peraltro, dato conto che non era stato prodotto il contratto stipulato con il mandante sicché non era dato sapere se il Busetto si fosse obbligato ad eseguito anche parte del trasporto ai sensi dell'art. 1741 c.c. ovvero come prestazione accessoria del contratto di spedizione ex art. 1737 c.c.. Costituisce questione nuova quella relativa alla circostanza di fatto che la imbarcazione, al momento della contestazione della contravvenzione, non fosse in transito, non risultando che essa sia stata tempestivamente dedotta nel giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22. Priva di fondamento è pure la seconda censura.
È sufficiente ribadire sul punto che, in materia di sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui la confisca è obbligatoria, il provvedimento ablatorio deve sempre aver luogo, avendo la confisca del mezzo con cui viene commesso l'illecito funzione di misura diretta a prevenire la commissione di nuove trasgressioni e stabilendo il disposto della L.R. n. 63 del 1993, art. 44, comma 1 che alla violazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), concernente l'esercizio di servizio pubblico non di linea senza in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, "consegue" la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante, la cui obbligatorietà, oltre a precludere valutazioni discrezionali della P.A., esclude pure la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, non desumibile dalla ratio della L. n. 689 del 1981, art. 10 come vorrebbe il ricorrente, a fronte del disposto della legge regionale cit. avente carattere di specialità rispetto alla normativa statale.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013