Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1021/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZZIOLI CRISTINA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MUZZIOLI CRISTINA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 8
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 03/04/2024 sentenza di separazione consensuale n. 126/2024, pubblicata in data 08/04/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno.
pagina 2 di 8 2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quale provvederanno alla sua istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse degli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per la prole.
3. La casa famigliare, sita, in Novi di Modena viene assegnata al sig . Controparte_1
4. La sig.ra con il figlio hanno trasferito al propria residenza in Pt_1 Persona_1
Fossoli Statale Romana Nord 114, Fossoli di Carpi (MO)
5. Il padre potrà frequentare il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e la madre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui.
Indicativamente, visto che la madre svolge l'attività di insegnante, il figlio passerà con il padre durante la settimana le serate in cui il giorno successivo la madre deve lavorare la prima ora in modo da accompagnare il figlio a scuola entro l'orario prestabilito e un fine settimana alternato.
Le parti concorderanno di volta in volta gli orari di permanenza del figlio presso di loro.
Nel periodo di permanenza con il figlio le parti si occuperanno dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici.
- in relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con il figlio periodi tempo congrui e allo stesso tempo dar modo al figlio di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi:
indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con il figlio tre
Per_ settimane ciascuno;
per le vacanze natalizie e pasquali rimarrà con i genitori per periodi di tempo equivalenti. Il giorno di Natale, quello del Capodanno e pagina 3 di 8 quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni,
salvo diversi accordi tra i genitori.
- i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze coi figli;
- i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali
(suddivise in due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti. Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé il figlio in modo continuativo;
- qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento dei figli dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi impellenti l'altro, previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura del figlio
6. Il sig corrisponderà la somma di €.250,00 (duecentocinquanta,00) mensili a CP_1
titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese,
da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale somma sarà Pt_1
soggetta annualmente a rivalutazione Istat.
7. La sig.ra invece, continuerà ad incassare l'accompagnamento del figlio Pt_1
minore e il sig l'assegno unico pari ad €.320,00, che provvederà a girare alla CP_1
sig.r Pt_1
8. Le spese straordinarie relative ai minori verranno suddivise così come previsto dal protocollo di Codesto Tribunale, che si riporta integralmente come di seguito:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal pagina 4 di 8 Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no,
purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di pagina 5 di 8 ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. Le questioni relative al bene immobile d 3 Novi di Modena sono Controparte_2
già state regolate in sede di separazione.
10. Per quanto riguarda le auto il sig. si impegna al pagamento della rata del CP_1
noleggio a lungo termine dell'auto Dacia Duster immatricolata nell'anno 2023 targata
GN571MZ utilizzata dalla sig.ra fino ad esaurimento del debito Parte_1
relativo al finanziamento con cessione del quinto richiesto dalla sig.ra per il Pt_1
rifacimento del tetto e degli infissi della casa famigliare.
Qualora il suddetto finanziamento non sia stato saldato alla fine del contratto di noleggio dell'auto il sig. si impegna a sostenere i costi di un ulteriore noleggio a lungo CP_1
termine a favore della sig.r Pt_1
11. Le parti fin da ora si danno reciprocamente l'assenso per la concessione dei documenti validi per l'espatrio per il minore e perché il minore possa seguire i genitori in eventuali viaggi all'estero.
12. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e Pt_1 CP_1
rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, in quanto entrambi in grado di provvedere a sé stessi.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 6 di 8 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 10/10/2003 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il Controparte_1
08/12/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 Atto n. 54 Parte I.
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8