Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L.: 165 /2025
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
IL GIUDICE dott. ssa Gerardina Guglielmo quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.)
sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 6.2.2025 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c. promossa da CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cesareo Tommaso C.F._1 nei confronti di , rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco FORLENZA;
OSSERVA Con ricorso ex artt. 669 sexies, co. 2, c.p.c. e 700 c.p.c. depositato il 03/02/2025, e notificato all' in pari data, il ricorrente CP_2 [...] ha premesso: Pt_1
- che in data 31/01/2025, in considerazione del suo stato febbrile con brividi e dolori al momento della minzione, il MMG Dott. Persona_1 gli prescriveva una risonanza magnetica di addome inferiore
[...] e scavo pelvico senza e con mezzo di contrasto con quesito diagnostico: prostatite acuta;
- che sempre in data 31/01/2025 egli provvedeva a prenotare l'esame attraverso il Centro Unico di Prenotazione regionale (C.U.P.) ottenendo come primo appuntamento disponibile la data del 12/02/2025;
- che in data 02/2/2025, per anticipare i tempi dell'esame, si recava presso il P.O. di Sapri ove, rappresentando l'urgenza dell'esame diagnostico, richiedeva la prestazione prima della data ottenuta tramite il CUP, ma invano;
- che non avendo ottenuto quanto richiesto tempestivamente e sentendosi esposto al “pericolo imminente ed irreparabile di un aggravamento delle condizioni cliniche”, adiva il Tribunale di Lagonegro, convenendo l' e chiedendo l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni: “I. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del sig. all'erogazione della risonanza magnetica di addome inferiore Pt_1 e scavo pelvico senza e con mezzo di contrasto a carico del
[...] nel termine di 10 giorni – a decorrere dal Controparte_3 31.01.2025, data della prescrizione medica – previsto dalla classe di priorità B (breve), nel rispetto del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021; II. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del sig. nel caso in cui il suddetto Pt_1 termine di 10 giorni non possa essere rispettato, ad ottenere l'erogazione della medesima prestazione attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, con spese a carico del
IV. in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere di disporre inaudita altera parte, previa fissazione in tempo utile dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, ORDINANDO al , Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, di erogare immediatamente in favore del sig. la risonanza magnetica Pt_1 prescritta dal proprio medico curante, direttamente o attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso;
V. CONDANNARE
[...]
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro ritenuta congrua per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo negli obblighi di facere di cui ai punti III e IV, fissando la decorrenza e, se del caso, il termine di durata della misura di coercizione indiretta;
VI. CONDANNARE, in ogni caso,
in persona del Direttore Controparte_1 Generale pro tempore, al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario per averne fatto anticipo.” Negata la emissione del decreto inaudita altera parte, veniva fissata udienza per il giorno 6.2.2025. L' si costituiva in giudizio e contestava CP_2 la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum in mora. Il ricorrente depositava in data 5.02.2024 memorie di replica, non autorizzate. Alla udienza veniva sentito il dott. ed all'esito il Persona_1 Tribunale riservava la causa in decisione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sebbene la parte ricorrente all'esito della escussione del dott. abbia chiesto dichiararsi la Per_1 cessazione della materia del contendere. Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale ritiene inammissibile la produzione di note di replica atteso che trattasi invero di memorie, non autorizzate. La udienza del 6.02.2025 era, peraltro, fissata in presenza ed in sede di udienza la parte istante ben poteva, come avvenuto, prendere posizione in ordine alle deduzioni di cui alla memoria difensiva. Appare necessario, ante omnia, riportare il contenuto della deposizione raccolta, tenuto conto della rilevanza ai fini della decisione di quanto emerso in sede istruttoria. Il alla udienza del 6.2.2025 dichiarava: è mio Per_1 Parte_1 assistito dal 28 gennaio 2025. Ho sentito il signo solo telefonicamente e Pt_1 tramite whatsapp. Lo conoscevo precedentemente per un incontro presso il mio studio di Sapri. E' venuto a presentare un tipo di progetto, come avvocato, per assistere le persone che non riuscivano ad ottenere gli esami prescritti nel rispetto delle liste d'attesa. Ciò è avvenuto circa tre mesi fa. Mi è stato chiesto di tenerlo e suggerirlo ai pazienti. Infatti ho affisso la locandina che mi è stata fornita dall'avvocato che in sintesi ha questo Pt_1 contenuto: diceva ai pazienti la possibilità di poter aver riconosciuti gli esami secondo le liste d'attesa; Io l'ho esposto per una ragione di coscienza dei pazienti. Il ricorrente mi ha riferito che aveva tosse, febbre e disuria (dolore alla minzione). La febbre associata ad una difficoltà di minzione lascia ipotizzare una infezione delle vie urinarie. Ho prescritto delle analisi il giorno 29 gennaio 2025. Ricordo di aver visionato delle analisi del 27 gennaio 2025 che facevano propendere per un'infezione prostatica. Il ricorrente era a e per tale ragione non l'ho visitato. Ho detto al di recarsi in CP_1 Pt_1 studio per una visita e mi ha detto di essere a Dovevo fare una CP_1 diagnosi differenziale che desse una spiegazione sia alla febbre che alla disuria ed alla tosse. Il ricorrente stava già prendendo antibiotici ed ho confermato la terapia con gli antibiotici. Non potevo prescrivere una urinocultura proprio per la presenza di antibiotici in corso ed ho chiesto una radiografia del torace, una conferma dell'esame del PSA con un esame aggiuntivo che si chiama PSA libero. Ho chiesto poi una risonanza magnetica multiparametrica, prescritta con la lettera B. La risonanza serve a dare valore al PSA elevato ed aiutarmi a confermare la presenza di una possibile infezione. Questo esame non è stato da me ritenuto urgente né procrastinabile nel senso di programmato a 120 giorni. Dovevo decidere tra tempi brevi ( 10 giorni ) e differibile 60 giorni. Ho scelto di indicare B. E ' improbabile che la differenza in termini di giorni tra 10-15 potesse creare pregiudizio al paziente. I referti degli esami hanno confermato due focolai radiologici ai polmoni. Io ho già i referti della risonanza magnetica multiparametrica che avevo prescritto con la lettera B. La risonanza è stata effettuata presso il centro Verrengia di il 31 gennaio 2025 ed è la CP_1 risonanza che io avevo prescritto il 31 gennaio 2025. Il referto mi è stato mandato sabato 1 Febbraio 2025 dall'avvocato Non mi ha detto nulla Pt_1 l'avvocato della prenotazione tramite Cup dell'esame da me prescritto. Pt_1 Non ricordo di aver prescritto al dottor LC l'esame RM due volte. Ricordo la ricetta del 31 gennaio 2025. ADR dell'avvocato Cesareo Tommaso: il PSA è un marcatore prodotto normalmente dalla prostata che in caso di infezione ovvero tumore aumenta. La risonanza magnetica rileva un indice e nel caso suo è uscito al massimo (5) il che fa supporre che ci sia un tumore. Tanto ho rilevato dal referto di risonanza che mi è stato trasmesso. Il valore del PSA riscontrato nel è anomalo rispetto ad un soggetto di pari età. Ho Pt_1 Par ricontrollato il valore il giorno 1 Febbraio ed era salito a 17,60. La ha spostato il discorso su un carcinoma prostatico, sebbene probabilmente benigno tenuto conto del valore del PSA libero. Il ricorrente ad oggi deve effettuare una biopsia e non un nuovo RM di addome. La risonanza ha dato il massimo che poteva dare. L'esame che l'avvocato mi ha trasmesso è di Pt_1 una RM con mezzo di contrasto. Io non ricordo perché ho emesso la ricetta del 31 gennaio. Forse perché la prima ricetta era senza mezzo di contrasto. Io cancello le ricette antecedenti e perciò non ne ho più traccia. Io ho visto l'avvocato Cesareo qui presente quando si è recato al mio studio con l'avvocato per propormi il progetto. ADR dell'avvocato Bardi: se il ricorrente Pt_1 avesse effettuato l'esame da me prescritto il 12 Febbraio 2025 come da prenotazione, di cui io non sono a conoscenza, dal punto di vista oncologico non sarebbe cambiato nulla. Dal punto di vista infettivo è improbabile, tenuto conto che il lasso di tempo era breve, sebbene con le infezioni la situazione può rapidamente precipitare. ADR dell' avvocato Cesareo: il ritardo di due giorni nell'esame RMN dal punto di vista infettivo poteva in astratto determinare una sepsi o meglio il ritardo nella diagnosi poteva determinarlo, ma è improbabile. La sepsi è potenzialmente mortale. Ho scelto l'esame che si avvicinava di più ai 10 giorni, scegliendo la lettera B. Quando ho visto la radiografia del torace dei polmoni ho aggiunto un secondo antibiotico e la sintomatologia riferitami dall'avv. è migliorata. Ho Pt_1 aggiunto il secondo antibiotico il 3 Febbraio 2025: ho fatto una ricetta il 3 Febbraio 2025. Ho sentito il ricorrente 2-3 giorni fa;
ho chiesto all'avvocato tramite whatsapp martedì di rendere la mia dichiarazione per iscritto;
Pt_1 questa è stata l'ultima volta che l'ho sentito. Poi ho trovato una chiamata vocale persa dell'avvocato A domanda del giudice: in relazione al Pt_1 colloquio di tre mesi fa gli avvocati e Cesareo offrivano la possibilità di Pt_1 seguire i pazienti qualora l'esame fosse stato svolto in ritardo. Che io sappia l'avvocato e Cesareo non hanno seguito pazienti in relazione a casi di Pt_1 ritardo. Non ho mai segnalato ai pazienti di rivolgersi all'avvocat Io ho Pt_1 solo affisso la locandina per difendere il diritto degli ammalati”. Orbene, all'esito della prova orale espletata è emerso che l'esame di risonanza magnetica multiparametrica che il dott. aveva prescritto con la Per_1 classe di priorità B – oggetto della presente domanda cautelare – è stato effettuato dal ricorrente presso il centro Verrengia di il 31 gennaio CP_1 2025. Trattasi della medesima risonanza prescritta il 31 gennaio 2025 ed il relativo referto è stato inoltrato dal l MMG sabato 1 Febbraio 2025. Pt_1 Appare evidente che il fatto di cui sopra, riferito dal MMG in sede di deposizione testimoniale, sebbene sia un fatto nuovo, non è un fatto sopravvenuto alla introduzione del giudizio, bensì trattasi di circostanza già nota al ricorrente e che determina la inammissibilità della presente iniziativa giudiziale per carenza di interesse ad agire in giudizio. In sostanza, allorquando il 3.2.2025 il ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il Pt_1 suo diritto ad ottenere la prenotazione della risonanza magnetica nel termine di gg. 10 come previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019/2021 in caso di priorità B (breve) lo stesso aveva già effettuato il detto esame, aveva ottenuto il referto e lo aveva anche già inoltrato al Parte_
Che l'esame sia stato effettuato sulla scorta di una prescrizione antecedente ovvero in regime privato è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto il Cont Tribunale giammai avrebbe potuto ordinare all' di rendere la prestazione nel termine di gg.10 (in luogo dei 12 di cui alla prenotazione), essendo stato l'esame già effettuato ed il referto già ottenuto. Il Dott. ha, anche, Per_1 chiarito la superfluità di una ulteriore RM, dovendosi procedere con un esame bioptico. Parte_ La parte ricorrente all'esito della escussione del ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Nel caso che ci occupa, il fatto nuovo non è affatto sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, sicché la stessa è improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione. Ad ogni buon conto, il ricorso non avrebbe potuto ugualmente trovare Parte_ accoglimento, in quanto il ha chiaramente affermato che il ritardo di 2 giorni nella prenotazione e la conseguente effettuazione dell'esame il 12.2.2025 in luogo del 10.2.2025 (12 giorni in luogo dei 10 previsti dal codice di priorità nella prenotazione – B-) non avrebbe determinato “un danno irrimediabile alla …salute o, purtroppo la morte” come allegato nel ricorso introduttivo. Il MMG ha, infatti, dichiarato: “E ' improbabile che la differenza in termini di giorni tra 10-15 potesse creare pregiudizio al paziente…. se il ricorrente avesse effettuato l'esame da me prescritto il 12 Febbraio 2025 come da prenotazione, di cui io non sono a conoscenza, dal punto di vista oncologico non sarebbe cambiato nulla. Dal punto di vista infettivo è improbabile, tenuto conto che il lasso di tempo era breve, sebbene con le infezioni la situazione può rapidamente precipitare. …. il ritardo di due giorni nell'esame RMN dal punto di vista infettivo poteva in astratto determinare una sepsi o meglio il ritardo nella diagnosi poteva determinarlo, ma è improbabile. La sepsi è potenzialmente mortale.” Il MMG ha anche riferito che “Quando ho visto la radiografia del torace dei polmoni ho aggiunto un secondo antibiotico e la sintomatologia riferitami dall'avv. è migliorata. Pt_1 Ho aggiunto il secondo antibiotico il 3 Febbraio 2025: ho fatto una ricetta il 3 Febbraio 2025.” Il teste ha, anche, chiaramente affermato che la sintomatologia descritta in ricorso, per come riferito dal al dott. era già migliorata dopo Pt_1 Per_1 la prescrizione del secondo antibiotico. In sostanza, quand'anche non si fosse pervenuti alla pronuncia di inammissibilità, il ricorso avrebbe dovuto, del pari, essere rigettato per carenza del periculum in mora. Pacifico che il periculum a fronte del quale può concedersi la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. non deve fondarsi su un mero timore soggettivo ma corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, nonché imminente ed irreparabile, nel caso di specie non sussiste la irreparabilità a Parte_ fronte di quanto dichiarato dal avendo lo stesso scelto la Per_1 opzione per la lettera B in sede di prescrizione ma dichiarato che la scelta possibile era tra tempi brevi a 10 giorni e differibile a 60 giorni. Il caso in esame prospetta ed investe anche la ricorrenza di un pericolo attuale (insito nelle condizioni del richiedente), concreto ed incombente, ritenendo il Tribunale che manchi, alla base della domanda cautelare, una reale situazione di rischio per la salute del ricorrente ricollegabile direttamente al ritardo di sole 48 nella erogazione della prestazione richiesta – cfr. dichiarazione del dott. “E ' improbabile che la differenza in termini Per_1 di giorni tra 10-15 potesse creare pregiudizio al paziente…”. - Segue la pronuncia di cui al dispositivo. Le spese vanno liquidate in applicazione del principio di soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 47/2022, non ricorrendo ragioni idonee a giustificare una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di LAGONEGRO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 950,00 oltre IVA, CPA e CP_2 rimborso spese generali al 15%, se dovute come per legge.
LAGONEGRO, 10/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Gerardina Guglielmo