TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14825/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. GEROLA PAOLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. GEROLA PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori , nato a [...] il Parte_1
16/02/1982 e residente in [...] (C.F. ) e C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Colombo n. 1 (C.F. ), ordinando al Comune di Verolanuova (BS) di annotare C.F._2
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) le figlie minori e avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_1 Persona_2
presso il padre,
1 4) la casa familiare sita in Verolanuova (BS) via Cristoforo Colombo n. 1 (immobile identificato al NCEU di Verolanuova, sezione NCT, Foglio 18, particella 507, subalterni 1 e 2), di proprietà esclusiva del padre sig. , verrà allo stesso assegnata unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano e che Parte_1
resteranno in proprietà esclusiva al medesimo, ad eccezione degli effetti personali e dei beni di proprietà esclusiva della signora che la stessa ha già prelevato. Egli continuerà a risiedervi Controparte_1
unitamente alle figlie minori. La signora avrà, invece, a trasferirsi a vivere presso la Controparte_1
nuova abitazione sita in 25028 Verolanuova (BS) via Cavour n. 18 entro il mese di luglio 2024 e con detto trasferimento avrà altresì a spostare la propria residenza dall'attuale casa familiare;
5) le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori così da Per_1 Per_2
poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e consentire a queste ultime una condivisione dell'impegno e responsabilità connaturate all'educazione e all'assistenza delle figlie minori. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori e relative Per_1 Per_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, dei desideri e delle aspirazioni delle stesse via via che cresceranno. Limitatamente, invece, a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente con impegno reciproco di informazione e, per quanto possibile, di condivisione tra loro in ordine alle decisioni assunte.
6) In ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e dei diversi orari di lavoro, gli stessi si accordano che la madre potrà vedere e stare con le proprie figlie quando lo vorrà previo accordo con il padre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie medesime e degli impegni lavorativi dei genitori e, compatibilmente con i turni lavorativi di ciascuno, comunque secondo i seguenti tempi e modalità: durante l'anno scolastico: Tutte le settimane: la madre terrà con sé le figlie dal lunedì dopo la scuola al martedì mattina allorquando avrà cura di riaccompagnarle a scuola (o a casa del padre nei periodi di non frequenza scolastica) e il mercoledì dopo la scuola sino al giovedì mattina allorquando avrà cura di riaccompagnarle a scuola (o a casa del padre nei periodi di non frequenza scolastica); La madre avrà, altresì,
a tenere con sé le figlie a fine settimana alternati con il padre dal sabato mattina alle ore 9.00 circa allorquando andrà a prenderle presso l'abitazione del padre e sino al lunedì mattina allorquando avrà cura di riportarle a scuola o presso l'abitazione del padre nei periodi in cui non saranno a scuola. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e con disponibilità dell'altro genitore a tenere eventualmente con sé le figlie in caso di impedimento del genitore in quel momento collocatario. Vacanze estive: la madre, compatibilmente con la propria tipologia di lavoro autonomo, avrà a tenere con sé le figlie due settimane anche non consecutive tra loro nel corso dell'estate, mentre il padre avrà a tenere con sé le figlie due settimane anche consecutive tra loro ed una ulteriore settimana non consecutiva nel corso dell'estate, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le settimane di vacanze così individuate resterà sospeso il calendario di visite
2 ordinario. I coniugi avranno a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno ed in caso di irrimediabile sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi avranno proporzionalmente a ridurre i medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di poter trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie. Quanto alle festività: le festività saranno suddivise secondo la logica dell'alternanza tra feste e ad anni alterni tra i genitori (Vigilia con la madre e Natale con il padre;
31 dicembre con la madre e 1 gennaio con il padre;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre). Così pure le altre festività di calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) i genitori le alterneranno tra loro nel corso dell'anno e negli anni a seguire. Il tutto, comunque, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori e sempre salvo diversi accordi tra le parti in ragione anche di eventuali giorni di ferie di cui i genitori avranno eventualmente a disporre in concomitanza con i detti periodi di festività.
7) Quanto al contributo al mantenimento delle figlie minori: i coniugi, in ragione delle proprie capacità economiche nonché dei modi e tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, non provvederanno a corrispondere all'altro genitore alcun contributo in denaro per il mantenimento mensile in favore delle figlie minori. Gli stessi si accordano affinché quanto all'abbigliamento ed al corredo ordinario scolastico essi avranno a farsene carico in ugual misura tra loro o, previo accordo, mediante rimborso del
50% del costo dello stesso in favore del genitore che lo abbia acquistato, rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Quanto alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, mensa scolastica, corredo scolastico di inizio anno, esse saranno poste al
50% a carico di ciascun genitore con rimborso in favore del genitore che le abbia anticipate da effettuarsi entro 15 giorni dalla loro richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Le altre spese straordinarie (sportive, ludiche, extrascolastiche) – queste purché preventivamente concordate – saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore con rimborso in favore del genitore che le abbia anticipate da effettuarsi entro 15 giorni dalla loro richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Gli assegni unici INPS ed eventuali ulteriori bonus erogati in favore delle due figlie minori verranno richiesti e percepiti nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) L'autovettura Fiat Punto targata EX690AZ acquistata in pendenza di matrimonio ed intestata alla signora resterà in proprietà esclusiva ed in uso alla stessa;
Controparte_1
9) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
10) i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti per le due figlie minori;
11) la signora riconosce di aver ricevuto dal marito sig. in pendenza di Controparte_1 Parte_1 matrimonio un prestito di somme di denaro a lei necessarie per l'ampliamento della propria attività autonoma di parafarmacia ammontante complessivamente ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00).
3 Le parti, in ragione di ciò, pattuiscono che la signora provvederà a restituire al sig. Controparte_1 Pt_1
detta integrale somma di € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) mediante n. 1 rata di €
[...]
7.250,00 da versarsi entro il 31/12/2024, nonché successive 9 rate annuali di € 14.500,00 ciascuna da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sino al 31/12/2034, e rata finale di € 7.250,00 da versarsi entro il giorno 30/06/2035, tutte a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Le parti concordano che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento suddetti, il sig. abbia la Pt_1
facoltà di procedere per il recupero dell'integrale residuo credito in unica soluzione.
12) I coniugi danno atto che ogni altra questione, anche di natura patrimoniale, è già stata tra gli stessi definita prima d'ora e che essi non intendono più avanzare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro, fatta eccezione per quanto previsto e statuito nel presente accordo di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Verolanuova (atto n. 8, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14825/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. GEROLA PAOLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. GEROLA PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori , nato a [...] il Parte_1
16/02/1982 e residente in [...] (C.F. ) e C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Colombo n. 1 (C.F. ), ordinando al Comune di Verolanuova (BS) di annotare C.F._2
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) le figlie minori e avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_1 Persona_2
presso il padre,
1 4) la casa familiare sita in Verolanuova (BS) via Cristoforo Colombo n. 1 (immobile identificato al NCEU di Verolanuova, sezione NCT, Foglio 18, particella 507, subalterni 1 e 2), di proprietà esclusiva del padre sig. , verrà allo stesso assegnata unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano e che Parte_1
resteranno in proprietà esclusiva al medesimo, ad eccezione degli effetti personali e dei beni di proprietà esclusiva della signora che la stessa ha già prelevato. Egli continuerà a risiedervi Controparte_1
unitamente alle figlie minori. La signora avrà, invece, a trasferirsi a vivere presso la Controparte_1
nuova abitazione sita in 25028 Verolanuova (BS) via Cavour n. 18 entro il mese di luglio 2024 e con detto trasferimento avrà altresì a spostare la propria residenza dall'attuale casa familiare;
5) le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori così da Per_1 Per_2
poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e consentire a queste ultime una condivisione dell'impegno e responsabilità connaturate all'educazione e all'assistenza delle figlie minori. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori e relative Per_1 Per_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, dei desideri e delle aspirazioni delle stesse via via che cresceranno. Limitatamente, invece, a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente con impegno reciproco di informazione e, per quanto possibile, di condivisione tra loro in ordine alle decisioni assunte.
6) In ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e dei diversi orari di lavoro, gli stessi si accordano che la madre potrà vedere e stare con le proprie figlie quando lo vorrà previo accordo con il padre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie medesime e degli impegni lavorativi dei genitori e, compatibilmente con i turni lavorativi di ciascuno, comunque secondo i seguenti tempi e modalità: durante l'anno scolastico: Tutte le settimane: la madre terrà con sé le figlie dal lunedì dopo la scuola al martedì mattina allorquando avrà cura di riaccompagnarle a scuola (o a casa del padre nei periodi di non frequenza scolastica) e il mercoledì dopo la scuola sino al giovedì mattina allorquando avrà cura di riaccompagnarle a scuola (o a casa del padre nei periodi di non frequenza scolastica); La madre avrà, altresì,
a tenere con sé le figlie a fine settimana alternati con il padre dal sabato mattina alle ore 9.00 circa allorquando andrà a prenderle presso l'abitazione del padre e sino al lunedì mattina allorquando avrà cura di riportarle a scuola o presso l'abitazione del padre nei periodi in cui non saranno a scuola. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e con disponibilità dell'altro genitore a tenere eventualmente con sé le figlie in caso di impedimento del genitore in quel momento collocatario. Vacanze estive: la madre, compatibilmente con la propria tipologia di lavoro autonomo, avrà a tenere con sé le figlie due settimane anche non consecutive tra loro nel corso dell'estate, mentre il padre avrà a tenere con sé le figlie due settimane anche consecutive tra loro ed una ulteriore settimana non consecutiva nel corso dell'estate, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le settimane di vacanze così individuate resterà sospeso il calendario di visite
2 ordinario. I coniugi avranno a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno ed in caso di irrimediabile sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi avranno proporzionalmente a ridurre i medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di poter trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie. Quanto alle festività: le festività saranno suddivise secondo la logica dell'alternanza tra feste e ad anni alterni tra i genitori (Vigilia con la madre e Natale con il padre;
31 dicembre con la madre e 1 gennaio con il padre;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre). Così pure le altre festività di calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) i genitori le alterneranno tra loro nel corso dell'anno e negli anni a seguire. Il tutto, comunque, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori e sempre salvo diversi accordi tra le parti in ragione anche di eventuali giorni di ferie di cui i genitori avranno eventualmente a disporre in concomitanza con i detti periodi di festività.
7) Quanto al contributo al mantenimento delle figlie minori: i coniugi, in ragione delle proprie capacità economiche nonché dei modi e tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, non provvederanno a corrispondere all'altro genitore alcun contributo in denaro per il mantenimento mensile in favore delle figlie minori. Gli stessi si accordano affinché quanto all'abbigliamento ed al corredo ordinario scolastico essi avranno a farsene carico in ugual misura tra loro o, previo accordo, mediante rimborso del
50% del costo dello stesso in favore del genitore che lo abbia acquistato, rimborso da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Quanto alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, mensa scolastica, corredo scolastico di inizio anno, esse saranno poste al
50% a carico di ciascun genitore con rimborso in favore del genitore che le abbia anticipate da effettuarsi entro 15 giorni dalla loro richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Le altre spese straordinarie (sportive, ludiche, extrascolastiche) – queste purché preventivamente concordate – saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore con rimborso in favore del genitore che le abbia anticipate da effettuarsi entro 15 giorni dalla loro richiesta e dall'esibizione del relativo scontrino di acquisto. Gli assegni unici INPS ed eventuali ulteriori bonus erogati in favore delle due figlie minori verranno richiesti e percepiti nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) L'autovettura Fiat Punto targata EX690AZ acquistata in pendenza di matrimonio ed intestata alla signora resterà in proprietà esclusiva ed in uso alla stessa;
Controparte_1
9) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
10) i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti per le due figlie minori;
11) la signora riconosce di aver ricevuto dal marito sig. in pendenza di Controparte_1 Parte_1 matrimonio un prestito di somme di denaro a lei necessarie per l'ampliamento della propria attività autonoma di parafarmacia ammontante complessivamente ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00).
3 Le parti, in ragione di ciò, pattuiscono che la signora provvederà a restituire al sig. Controparte_1 Pt_1
detta integrale somma di € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) mediante n. 1 rata di €
[...]
7.250,00 da versarsi entro il 31/12/2024, nonché successive 9 rate annuali di € 14.500,00 ciascuna da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sino al 31/12/2034, e rata finale di € 7.250,00 da versarsi entro il giorno 30/06/2035, tutte a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo. Le parti concordano che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento suddetti, il sig. abbia la Pt_1
facoltà di procedere per il recupero dell'integrale residuo credito in unica soluzione.
12) I coniugi danno atto che ogni altra questione, anche di natura patrimoniale, è già stata tra gli stessi definita prima d'ora e che essi non intendono più avanzare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro, fatta eccezione per quanto previsto e statuito nel presente accordo di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Verolanuova (atto n. 8, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4