Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4668/2024 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. ARCOLEO ANTONELLA;
-parte ricorrente -
E TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. BENEDETTO ZANGHI',
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 4/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2024 le parti, non legate da
sentimentale, sulla base delle condizioni ivi indicate.
2. Successivamente, il 28.01.2025 hanno depositato la “nota integrativa” congiunta, datata 21.01.2025, con la quale hanno modificato parzialmente le condizioni dell'accordo che qui di seguito si riportano integralmente:
“1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la residenza materna, oggi sita a San Cipirello
(PA), via Roma n. 19. Nel preminente interesse dello stesso minore, sia il padre che la madre eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi questi ultimi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) Per quel che concerne il regime di visita, a modifica di quanto vergato in ricorso, il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio minore , Per_1
previo accordo con la madre, compatibilmente con le eIGenze di vita e della volontà del minore: • Due (2) pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, il IG. provvederà a prelevare il figlio dall'uscita da scuola, a tenerlo con sé, Per_1
a farlo cenare e riportarlo a casa della madre entro le ore 20.00, compatibilmente con gli impegni del figlio minore. Nella settimana in cui il minore non pernotterà con il padre durante il weekend, il Sig. nella giornata di Per_1
martedì potrà tenere il minore con sé con relativo pernottamento per riaccompagnarlo a scuola o dalla madre il mercoledì mattina;
• Nei week-end, a fine settimana alternati, il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina (con relativi pernottamenti intermedi) laddove lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre.
In ordine alle vacanze estive, concluso il periodo scolastico, il minore trascorrerà con il padre quattordici giorni da suddividersi in due periodi da sette giorni ciascuno. • Per quanto concerne le festività natalizie e le vacanze pasquali, i IG.
e concordano che le festività civili e religiose seguiranno il Per_1 CP_1
criterio dell'alternanza annuale. Sicché, esemplificativamente, il figlio minore trascorrerà la giornata del 24 con il padre e la giornata del 25 con la madre, il
31 dicembre con il padre ed il primo di gennaio con la madre, così come per il periodo pasquale, il figlio minore trascorrerà la giornata della Pasqua con la madre e la giornata della Pasquetta con il padre;
turnazione da invertirsi annualmente, salvo diversi accordi;
3) Assegno di mantenimento: a modifica di quanto vergato in ricorso, il IG.
corrisponderà alla IG. l'importo mensile di Parte_1 Controparte_1
€450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore . Il suindicato importo, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici ISTAT al consumo, verrà versato dal IG. entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, mediante accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla IG.
; CP_1
4) Spese straordinarie: a modifica di quanto vergato in ricorso, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore - purché debitamente documentate - sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, nella accezione e secondo le modalità indicate nel protocollo sulle spese straordinarie IGlato dal Tribunale di Palermo e dal ConIGlio dell'Ordine di
Palermo in data 4 luglio 2019.
5) Il IG. dichiara di rinunciare alla propria quota (50%) dell'assegno Per_1
unico dell'I.N.P.S., che verrà pertanto erogato interamente a favore della IG.ra
. CP_1 6) A modifica di quanto vergato in ricorso, le utenze della casa (luce, acqua) in cui risiede la IG.ra con il piccolo rimarranno ad esclusivo CP_1 Per_1
carico della;
CP_1
7) Il IG. e la IG.ra farà capo l'obbligo di: a) comunicare Per_1 CP_1
all'altro genitore ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio;
b) comunicare il recapito anche telefonico degli eventuali luoghi di villeggiatura sia in Italia che all'Estero; c) sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità e del passaporto del minore, valida anche per l'espatrio;
8) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando, inoltre, di rinunciare ad eventuali procedimenti penali pendenti presso il Tribunale e di rinunciare e/o rimettere esposti, denunce e querele presentati presso le competenti autorità”.
3. La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
4. In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo, di cui alla “nota integrativa” datata 21.01.2025 e depositata in data 28.01.2025, intervenuto fra e e dispone che il regime di Parte_1 Controparte_1
affidamento, visita e mantenimento del figlio minore, nato a [...]
Palermo il 21 febbraio 2022, sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla sulla spese. Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal relatore.