Art. 21.
Alle Casse marittime puo' dal Ministero dell'interno essere affidata la gestione dei dispensari antivenerei governativi portuali, istituiti a norma dell' art. 300 del testo unico delle leggi sanitarie agli effetti dell' accordo internazionale di Bruxelles reso esecutorio nel Regno con R. decreto 11 aprile 1936, n. 1133 .
In queste caso si intendono di diritto risolute le convenzioni in vigore per la gestione di detti servizi fra il Ministero dell'interno ed altri enti o privati.
Per la gestione dei servizi medesimi sara' dal Ministero dell'interno stipulata con le Casse marittime apposita convenzione, con la quale saranno fissati il contributo statale, le sedi dei dispensarvi, lo norme per il funzionamento di essi e per l'assunzione dei dirigenti sanitari, nonche' le modalita' per l'eventuale coordinamento dei dispensarvi stessi con gli altri servizi sanitari delle Casse.
Alle Casse marittime puo' dal Ministero dell'interno essere affidata la gestione dei dispensari antivenerei governativi portuali, istituiti a norma dell' art. 300 del testo unico delle leggi sanitarie agli effetti dell' accordo internazionale di Bruxelles reso esecutorio nel Regno con R. decreto 11 aprile 1936, n. 1133 .
In queste caso si intendono di diritto risolute le convenzioni in vigore per la gestione di detti servizi fra il Ministero dell'interno ed altri enti o privati.
Per la gestione dei servizi medesimi sara' dal Ministero dell'interno stipulata con le Casse marittime apposita convenzione, con la quale saranno fissati il contributo statale, le sedi dei dispensarvi, lo norme per il funzionamento di essi e per l'assunzione dei dirigenti sanitari, nonche' le modalita' per l'eventuale coordinamento dei dispensarvi stessi con gli altri servizi sanitari delle Casse.