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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note depositate da
[...]
e da a seguito della sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'udienza del 7.5.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3537/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Via Senatore G. Maielli, 12 Parte_3 C.F._1
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in V.LE S. Parte_2 P.IVA_1
PANAGIA N. 136/C 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato Controparte_2 P.IVA_3
in VIA VECCHIA OGNINA, 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2024 ha proposto opposizione Parte_3
avverso l'intimazione di pagamento n°29820249008588020 con cui l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 44.660,76 portata dalle cartelle di pagamento nn°29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, incorporanti iscrizioni a ruolo relative a recupero crediti Fondo vittime della strada anno 2010, notificata il 21 febbraio 2023, e recupero somme indebitamente percepite negli anni 2011, 2012 e 2013, notificata l'11 CP_3
novembre 2023.
L'intimato ha in particolare eccepito: i) la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, prodromiche alla intimazione di pagamento n°29820249008588020; ii) l'estinzione del credito per scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) In limine
litis
pagina 2 di 8 - ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per le ragioni
esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, sospendere
inaudita altera parte la efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n°29820249008588020 e
delle cartelle di pagamento ivi incorporate;
- in via meramente subordinata, previa fissazione di
apposita udienza, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per
le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte,
sospendere la efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n°29820249008588020 e delle
cartelle di pagamento ivi incorporate;
Nel merito ritenere e dichiarare che la Parte_2
non ha diritto di avviare la minacciata espropriazione forzata, per omessa preventiva
[...]
notifica delle cartelle di pagamento nn°29820190003311678, 29820210006222140,
29820230000036992, per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte, e conseguentemente dichiarare nulla, annullabile e/o, comunque, priva di
efficacia giuridica la intimazione di pagamento n°29820249008588020 e le cartelle di pagamento ivi
incorporate; - ritenuta e dichiarata la omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento
nn°29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, dichiarare la prescrizione della
presunta pretesa integralmente richiamate e trascritte, e conseguentemente, ritenere e dichiarare che
non ha diritto di avviare la minacciata espropriazione forzata e Parte_2
dichiarare nulla, annullabile e/o, comunque, priva di efficacia giuridica la intimazione di pagamento
n°29820249008588020, e le cartelle di pagamento ivi incorporate;
condannare i convenuti in solido
tra loro al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui si chiede la
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di non aver riscosso
gli onorari.
pagina 3 di 8 Radicatosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio e , le quali hanno CP_4 CP_2
contestato l'ammissibilità nonché la fondatezza delle doglianze attoree.
Segnatamente, l' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_5
conclusioni: In via pregiudiziale: Dichiarare la decadenza in cui è incorsa parte attrice per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della intimazione di pagamento n. 29820249008588020 e delle cartelle di pagamento presupposte per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in ordine ai motivi di opposizione Controparte_6
inerenti prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo;
Rigettare le domande e le eccezioni proposte con atto di citazione in opposizione contro perchè Controparte_6
infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione. Manlevare l'
[...]
in caso di condanna alle spese. Parte_2
L' ha a sua volta rassegnato le seguenti Controparte_2
conclusioni: «Voglia l'adito Tribunale: Rigettare la sospensione dell'esecuzione richiesta da controparte;
Dichiarare inammissibile o infondata l'opposizione avversaria;
in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi in relazione al valore della controversia.
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Con istanza depositata in data 14.1.2025 parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio proposti nei confronti di e, nella medesima istanza, ha rappresentato CP_1
pagina 4 di 8 di aver “richiesto e ottenuto la rateizzazione del pagamento dell'iscrizione a ruolo posta in essere da
che sta regolarmente onorando” (cfr. istanza depositata da in data 14.1.2025). CP_2 Parte_3
Indi alla prima udienza del 6 marzo 2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il sottoscritto Giudice ha chiesto che parte attrice prendesse esplicita posizione nei confronti di e CP_4
. CP_2
Alla successiva udienza del 7 maggio 2025, stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non ha depositato note e i convenuti opposti hanno insistito nelle rispettive difese chiedendo la condanna alle spese dell'opponente.
Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda nei confronti di e di non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio a CP_2 CP_4
norma dell'art. 306 c.c.
Venendo quindi al merito delle doglianze attoree deve osservarsi quanto segue..
Con il primo motivo di opposizione, lamenta l' “omessa preventiva notifica Parte_3
delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento”.
Tale motivo di doglianza, attenendo a profili formali del processo notificatorio, integra gli estremi di una opposizione agli atti esecutivi e, stante il decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge, va dichiarato inammissibile.
E' noto il principio secondo cui “in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti
vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione
dell'autorità giudiziaria competente- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione
agli atti esecutivi…” (sic Cass. 2018/n. 8402; cfr. Cass. SS.UU. 2017/n. 13913); “l'opposizione alla
pagina 5 di 8 cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria,
comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il
primo atto col quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell'omissione della notifica dell'atto prodromico, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle
forme dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.” (Cass. 2021/n 20694).
Ebbene, dalla produzione documentale di Controparte_6
emerge che il provvedimento impugnato è stato notificato all'opponente il 21.9.2024 (v. all. 5_referto
notifica cartella.pdf di cui alla comparsa di costituzione), mentre l'atto di opposizione risulta spedito via P.E.C. il 17.10.2024 e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., sicché tale motivo di opposizione va dichiarato inammissibile.
Parte opponente ha poi eccepito la prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento sopra indicate. Tale eccezione, tenuto conto della rinuncia alla domanda nei confronti di va CP_1
esaminata solo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29820230000036992
avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite negli anni 2011, 2012 e 2013, CP_3
iscritto nel ruolo n. 2023/0000407 e reso esecutivo in data 25-11-2022.
Sul punto va evidenziato che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910 n. 633 sia per le entrate di diritto pubblico che per quelle di diritto privato, senza che occorra,
peraltro, la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. Cass. Civ. n. 13139/2006; Cass. Civ. 03.01.2020 n. 30). Ebbene, nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite dal beneficiario, la stessa, pertanto, deve ritenersi sottoposta all'ordinario termine di prescrizione pagina 6 di 8 decennale, che nella specie non può considerarsi spirato, in considerazione dell'interposta opposizione al provvedimento di accertamento del credito prot. 29373 del 05.04.2018 (All.5 della doc. allegata da
), nonché alla successiva ingiunzione fiscale prot. 69978 del 10.09.2019 (All.9 della doc. CP_2
allegata da ). CP_2
Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022,
secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa per la sola fase di studio e introduttiva del giudizio, in considerazione della condotta processuale di parte opponente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3537/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
statuisce:
1. Rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione proposta
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n°29820249008588020; Pt_3
2. Condanna l'opponente a rifondere all' ed all' Parte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio, che liquida - per ciascuna - in Euro 849,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, il 8 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, viste le note depositate da
[...]
e da a seguito della sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'udienza del 7.5.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3537/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Via Senatore G. Maielli, 12 Parte_3 C.F._1
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in V.LE S. Parte_2 P.IVA_1
PANAGIA N. 136/C 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato Controparte_2 P.IVA_3
in VIA VECCHIA OGNINA, 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2024 ha proposto opposizione Parte_3
avverso l'intimazione di pagamento n°29820249008588020 con cui l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 44.660,76 portata dalle cartelle di pagamento nn°29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, incorporanti iscrizioni a ruolo relative a recupero crediti Fondo vittime della strada anno 2010, notificata il 21 febbraio 2023, e recupero somme indebitamente percepite negli anni 2011, 2012 e 2013, notificata l'11 CP_3
novembre 2023.
L'intimato ha in particolare eccepito: i) la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.
29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, prodromiche alla intimazione di pagamento n°29820249008588020; ii) l'estinzione del credito per scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) In limine
litis
pagina 2 di 8 - ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per le ragioni
esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, sospendere
inaudita altera parte la efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n°29820249008588020 e
delle cartelle di pagamento ivi incorporate;
- in via meramente subordinata, previa fissazione di
apposita udienza, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per
le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte,
sospendere la efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n°29820249008588020 e delle
cartelle di pagamento ivi incorporate;
Nel merito ritenere e dichiarare che la Parte_2
non ha diritto di avviare la minacciata espropriazione forzata, per omessa preventiva
[...]
notifica delle cartelle di pagamento nn°29820190003311678, 29820210006222140,
29820230000036992, per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte, e conseguentemente dichiarare nulla, annullabile e/o, comunque, priva di
efficacia giuridica la intimazione di pagamento n°29820249008588020 e le cartelle di pagamento ivi
incorporate; - ritenuta e dichiarata la omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento
nn°29820190003311678, 29820210006222140, 29820230000036992, dichiarare la prescrizione della
presunta pretesa integralmente richiamate e trascritte, e conseguentemente, ritenere e dichiarare che
non ha diritto di avviare la minacciata espropriazione forzata e Parte_2
dichiarare nulla, annullabile e/o, comunque, priva di efficacia giuridica la intimazione di pagamento
n°29820249008588020, e le cartelle di pagamento ivi incorporate;
condannare i convenuti in solido
tra loro al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui si chiede la
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di non aver riscosso
gli onorari.
pagina 3 di 8 Radicatosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio e , le quali hanno CP_4 CP_2
contestato l'ammissibilità nonché la fondatezza delle doglianze attoree.
Segnatamente, l' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_5
conclusioni: In via pregiudiziale: Dichiarare la decadenza in cui è incorsa parte attrice per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della intimazione di pagamento n. 29820249008588020 e delle cartelle di pagamento presupposte per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in ordine ai motivi di opposizione Controparte_6
inerenti prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo;
Rigettare le domande e le eccezioni proposte con atto di citazione in opposizione contro perchè Controparte_6
infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare legittima la procedura di riscossione. Manlevare l'
[...]
in caso di condanna alle spese. Parte_2
L' ha a sua volta rassegnato le seguenti Controparte_2
conclusioni: «Voglia l'adito Tribunale: Rigettare la sospensione dell'esecuzione richiesta da controparte;
Dichiarare inammissibile o infondata l'opposizione avversaria;
in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi in relazione al valore della controversia.
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Con istanza depositata in data 14.1.2025 parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio proposti nei confronti di e, nella medesima istanza, ha rappresentato CP_1
pagina 4 di 8 di aver “richiesto e ottenuto la rateizzazione del pagamento dell'iscrizione a ruolo posta in essere da
che sta regolarmente onorando” (cfr. istanza depositata da in data 14.1.2025). CP_2 Parte_3
Indi alla prima udienza del 6 marzo 2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il sottoscritto Giudice ha chiesto che parte attrice prendesse esplicita posizione nei confronti di e CP_4
. CP_2
Alla successiva udienza del 7 maggio 2025, stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non ha depositato note e i convenuti opposti hanno insistito nelle rispettive difese chiedendo la condanna alle spese dell'opponente.
Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda nei confronti di e di non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio a CP_2 CP_4
norma dell'art. 306 c.c.
Venendo quindi al merito delle doglianze attoree deve osservarsi quanto segue..
Con il primo motivo di opposizione, lamenta l' “omessa preventiva notifica Parte_3
delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento”.
Tale motivo di doglianza, attenendo a profili formali del processo notificatorio, integra gli estremi di una opposizione agli atti esecutivi e, stante il decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge, va dichiarato inammissibile.
E' noto il principio secondo cui “in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti
vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione
dell'autorità giudiziaria competente- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione
agli atti esecutivi…” (sic Cass. 2018/n. 8402; cfr. Cass. SS.UU. 2017/n. 13913); “l'opposizione alla
pagina 5 di 8 cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria,
comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il
primo atto col quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell'omissione della notifica dell'atto prodromico, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle
forme dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.” (Cass. 2021/n 20694).
Ebbene, dalla produzione documentale di Controparte_6
emerge che il provvedimento impugnato è stato notificato all'opponente il 21.9.2024 (v. all. 5_referto
notifica cartella.pdf di cui alla comparsa di costituzione), mentre l'atto di opposizione risulta spedito via P.E.C. il 17.10.2024 e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., sicché tale motivo di opposizione va dichiarato inammissibile.
Parte opponente ha poi eccepito la prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento sopra indicate. Tale eccezione, tenuto conto della rinuncia alla domanda nei confronti di va CP_1
esaminata solo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 29820230000036992
avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite negli anni 2011, 2012 e 2013, CP_3
iscritto nel ruolo n. 2023/0000407 e reso esecutivo in data 25-11-2022.
Sul punto va evidenziato che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910 n. 633 sia per le entrate di diritto pubblico che per quelle di diritto privato, senza che occorra,
peraltro, la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. Cass. Civ. n. 13139/2006; Cass. Civ. 03.01.2020 n. 30). Ebbene, nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite dal beneficiario, la stessa, pertanto, deve ritenersi sottoposta all'ordinario termine di prescrizione pagina 6 di 8 decennale, che nella specie non può considerarsi spirato, in considerazione dell'interposta opposizione al provvedimento di accertamento del credito prot. 29373 del 05.04.2018 (All.5 della doc. allegata da
), nonché alla successiva ingiunzione fiscale prot. 69978 del 10.09.2019 (All.9 della doc. CP_2
allegata da ). CP_2
Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022,
secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa per la sola fase di studio e introduttiva del giudizio, in considerazione della condotta processuale di parte opponente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3537/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
statuisce:
1. Rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione proposta
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n°29820249008588020; Pt_3
2. Condanna l'opponente a rifondere all' ed all' Parte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio, che liquida - per ciascuna - in Euro 849,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, il 8 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8