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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 1453/23 del Ruolo Generale promossa da
Parte_1
(P.I. ), con l'avv. ANDREA DI LIZIO;
P.IVA_1
attore opponente contro C.F. ), con l'avv. LUISA GOBBATO e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO OLIVETTI convenuto opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
L'opponente:
1 *rinnova in via preliminare e pregiudiziale, l'opposizione alla produzione documentale, siccome operata dall'opposta in spregio al rispetto delle regole del contraddittorio e al difuori dell'autorizzazione del Giudice e ribadendo, senza con ciò comporti l'accettazione del contraddittorio, l'inefficienza del documento ai fini che ne occupano, al rilievo che trattasi di provvedimento senza alcun valore di giudicato e prodotto in sede penale con regole istruttorie e di giudizio non compatibili con l'onus probandi proprio della materia civilistica e processualcivilistica;
*ribadisce tutte le proprie eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, di merito e istruttorie.
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente decidere
*in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità, illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, siccome proposto da difensori carenti di jus postulandi e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
*in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza adito ex art. 1182, co. 3, c.p.c., essendo competente ex art. 1182, co. 4, c.c. il Tribunale di Chieti, e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
*in via subordinata e nel merito:
a) ritenere e dichiarare che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta è infondata in fatto e in diritto e in ogni caso destituita di prova e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
b) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare il colpevole inadempimento della Controparte_1 con riferimento ai contratti d'ordine *ft. 3318 dell'11.11.2022 con relativo ordine n.
[...]
12618 “Iezzi Angela 2”; *ft. 3321 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13771 “De Vincentis”; *ft.
3320 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13762 “Marini”; *ft. 3322 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 12987 ”; *ft. 3319 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13971 Parte_2
e per conseguenza dichiararli risolti ex art. 1453, co. 1, c.c., con condanna della stessa al Pt_3
risarcimento del danno da liquidarsi anche nella misura di giustizia.
In ogni caso, con condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con la Controparte_1
condanna della stessa alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio e della fase di media conciliazione.
2 Per parte convenuta opposta
In via preliminare: sulla provvisoria esecutorietà del d.i. opposto:
Accertare che l'opposizione dell'attrice opponente non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e conseguentemente dichiarare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alternativamente, in via preliminare: sulla concessione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta spettabile Autorità ritenga non sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto, accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 633 comma 1 n. 1) c.p.c. in merito al credito vantato dalla convenuta per il mancato pagamento delle fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del
11.11.2022, emettersi ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per l'importo detto di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07), maggiorato di interessi, rivalutazione e spese e compensi legali tutti maturati come da tariffario vigente sino al momento della presentazione della presente istanza, ivi incluse spese e compensi maturati per l'assistenza stragiudiziale come da fascicolo monitorio allegato agli atti.
In via principale nel merito:
- Rigettare le domande tutte di parte attrice opponente per i motivi tutti di cui in premessa e confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2398/2022 del 13.12.2022, R.G.
6422/2022 qui opposto.
- Accertare l'inesistenza di inadempimento da parte di con Controparte_1
riferimento agli incarichi in oggetto e pertanto rigettarsi le domande tutte di parte attrice opponente.
- Per l'effetto dichiarare il diritto di parte convenuta opposta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento del corrispettivo pattuito per le forniture di cui alle conferme d'ordine sopra citate e risultante dalla sommatoria delle fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022 per l'importo di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07);.
- Dichiarare, per l'effetto dell'accertato inadempimento dell'attrice opponente per i motivi tutti di cui in fatto e in diritto, la sussistenza del diritto di parte convenuta opposta ai sensi e per gli effetti di cui
3 all'art.
9.1. delle Condizioni Generali di sottoscritte tra le parti, Controparte_1 di sospendere le consegne dei serramenti e l'opera di posa sino al pagamento integrale del corrispettivo di cui alle due conferme d'ordine sopra citate residuato dalle fatture n. 3318, 3319,
3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022.
- Accertare e dichiarare, a mente di tutto quanto sopra, la sussistenza del credito attuale di
[...]
come da fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022 di cui ai Controparte_1
docc. 01 e 02 del fascicolo monitorio che si produce unitamente al presente atto e conseguentemente condannare a corrispondere la Parte_1
somma di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07) in favore di Controparte_1
ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risulti dovuta dalle risultanze di causa,
[...]
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo.
In via riconvenzionale:
- Accertare il danno subito dalla convenuta opposta per aver sostenuto spese e compensi per la difesa in sede stragiudiziale come documentati in atti sub doc. 03 del fascicolo monitorio, accertarne la connessione causale con l'inadempimento dell'attrice opponente ai propri obblighi contrattuali di cui sopra e pertanto condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere detto importo alla convenuta,
[...]
maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- Accertare ogni altro danno subito da connesso Controparte_1 all'inadempimento dell'attrice opponente ai propri obblighi contrattuali di cui sopra, e per esso condannare l'attrice opponente a rifonderne la convenuta opposta nella misura equa ritenuta secondo giustizia.
- Accertare i danni subiti da per le spese legali sostenute Controparte_1
per la difesa in sede penale, in quanto infondata come da doc. 27 prodotto, nella misura che verrà provata in corso di causa, per le spese effettive sostenute.
In ogni caso:
4 Spese e competenze di causa rifuse da liquidarsi secondo il tariffario vigente, ivi compresa la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 aggiunto dal D.M. 37/2018.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 2398/22 questo Tribunale ha ingiunto a
[...] di pagare a la somma di € 20.366,07, Parte_1 Controparte_1
oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
A sostegno del proprio ricorso monitorio produttrice di serramenti, ha Controparte_1 dedotto di avere fornito all'ingiunta quanto commissionatole e riportato in cinque fatture emesse l'11.11.2022 (nn. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322), mai saldate dalla debitrice.
1.2 Nel proporre opposizione, l'ingiunta ha eccepito, in via preliminare: Parte_1
− il difetto di ius postulandi nei procuratori della ricorrente, avendo essi ricevuto mandato da la quale, secondo quanto rilevabile dal Registro delle Imprese, Controparte_2
risulterebbe unicamente componente del consiglio di amministrazione di Controparte_1 ma non titolare di deleghe conferite ai sensi dell'articolo 2381 c.c.;
[...]
− l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in sede monitoria, essendo competente il
Tribunale di Chieti, nel cui circondario ha sede l'opponente, ove avrebbe dovuto essere eseguita, ex art. 1182 comma 4 c.c., l'obbligazione di pagamento del prezzo gravante sul compratore.
Nel merito, l'opponente ha dedotto che la convenuta:
− avrebbe arbitrariamente emesso fatture recante l'indicazione del pagamento “a vista fattura”, in contrasto con quanto previsto dalle condizioni contrattuali standard predisposte dalla e allegate agli ordini (secondo le quali, afferma l'attrice, le fatture avrebbero dovuto CP_1 riportare la clausola di pagamento “R.B. 30-60 gg. D.F. al 10 del mese successivo”);
− avrebbe condizionato la consegna dei serramenti al pagamento anticipato o alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria, senza che ciò fosse previsto negli accordi negoziali e in assenza di una condizione di mora dell'attrice rispetto agli ordini impartiti;
5 − avrebbe altresì preteso di addebitare la somma di € 60,00 al giorno per ciascun ordine sospeso e giacente, anche in tal caso in assenza di accordi in tal senso.
Su queste basi, ha presentato denuncia-querela per estorsione avanti la Procura Parte_1
della Repubblica di Chieti, con conseguente sequestro probatorio delle fatture emesse da CP_1
disposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 253 c.p.p. nell'insorto Controparte_1
procedimento per il delitto di tentata estorsione ascritto a , legale rappresentante Controparte_3
della convenuta.
L'attrice ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione delle eccezioni preliminari proposte e dell'infondatezza nel merito della pretesa avversa. In via riconvenzionale, ha chiesto che i contratti di cui alle fatture nn. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del 2022, oggetto di causa, venissero dichiarati risolti per inadempimento della convenuta e che questa venisse condannata al risarcimento del danno, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.3 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_1
via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni correlati alle spese sostenute dalla convenuta per la difesa in sede stragiudiziale, per la difesa in sede penale e, più in generale, a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere.
Circa le eccezioni preliminari, ha dedotto:
− che rilasciando la procura alle liti, avrebbe agito nell'esercizio del Controparte_2
potere di rappresentare la società in giudizio conferitole con delibera 21.9.2017 del consiglio di amministrazione, mentre il suo operato sarebbe comunque confermato e ratificato dalla società convenuta;
− che la competenza del Tribunale di Vicenza sussisterebbe quale forum destinatae solutionis - in ordine ad un credito certo, liquido ed esigibile – e, comunque, quale foro convenzionalmente indicato a norma dell'art. 11 delle Condizioni Generali del Contratto.
Quanto al merito, la convenuta ha dedotto di avere agito in conformità a quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto, con riguardo alla facoltà di sospendere le forniture in presenza di un inadempimento della controparte, nonché dell'art. 1461 c.c., in ordine alla pretesa di
6 ottenere idonee garanzie di adempimento a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte. Non avendo ricevuto le richieste garanzie, avrebbe Controparte_1
esercitato la facoltà di ritenere decaduto il debitore dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., in relazione ai 5 ordini di cui alle fatture oggetto dell'azione monitoria.
1.4 La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 6.3.2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. - le parti, dopo avere dimesso memorie conclusionali autorizzate, hanno discusso la causa.
2. Sulle eccezioni preliminari
2.1 L'eccezione relativa allo ius postulandi dei procuratori che hanno depositato il ricorso per decreto ingiuntivo per conto della convenuta è infondata.
Lo statuto di prevede che, in caso di nomina di un consiglio di Controparte_1
amministrazione, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetti al presidente nonché agli amministratori cui è conferita delega (doc. 29 convenuta).
A fronte dell'eccezione dell'opponente, l'opposta ha provato (sempre mediante la visura dimessa sub doc. 29) che, con delibera 21.9.2017, il consiglio di amministrazione di Controparte_1
ha conferito il potere di rappresentare in giudizio la società alla consigliera
[...] CP_2
la quale ha quindi legittimamente agito per conto della società quando, in data 5.12.2022,
[...]
ha rilasciato agli avvocati Luisa Gobbato e Claudio Olivetti la procura in forza della quale i legali hanno predisposto il ricorso monitorio.
Ove anche non risultasse la pubblicazione nel Registro delle Imprese della delibera 21.9.2017 del consiglio di amministrazione in data anteriore all'introduzione del giudizio, ciò non avrebbe particolare rilievo, poiché l'art. 2475 bis c.c. attribuisce la rappresentanza della società a responsabilità limitata a tutti gli amministratori, mentre la disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo riguarda le limitazioni di tali poteri.
In ogni caso la convenuta, all'atto di costituirsi nel giudizio di opposizione con procura alle liti sottoscritta da in data 10.5.2023, ha dichiarato di ratificare l'operato di chi Controparte_2
7 l'ha rappresentata anche in sede monitoria, sanando ogni eventuale difetto di rappresentanza, ex art. 182 c.p.c., con effetto retroattivo.
2.2 Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
La clausola 11 delle condizioni contrattuali prevede la competenza esclusiva di questo Tribunale, né il fatto che al ricorso monitorio non sia stato allegato il testo del contratto fa ritenere che il ricorrente, come sostiene l'attrice opponente, abbia rinunciato ad avvalersi del foro convenzionale.
In ogni modo, trattandosi di contratto di compravendita, troverebbe comunque applicazione la regola dettata dall'art. 1498 c.c. che determina il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita e prescrive che, ove il pagamento non coincida con la consegna (così come prospettato da entrambe le parti), esso debba essere effettuato al domicilio del venditore (Cass. n. 8562/96, rv. 499818, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 19920/12, rv. 624430; n. 32692/19, rv. 656299-2), con conseguente identificazione di questo Tribunale come forum destinatae solutionis.
3. Sulla contestazione del credito della convenuta opposta
3.1 sostiene che avrebbe agito in contrasto con le Parte_1 Controparte_1
previsioni contrattuali nel momento in cui ha emesso le fatture sulle quali poggia il decreto ingiuntivo con clausola di pagamento “a vista fattura”, anziché mediante concessione al debitore di un termine successivo alla consegna e all'emissione della fattura. Deduce che la convenuta avrebbe dovuto consegnare la merce ordinata senza pretendere il pagamento anticipato e che pertanto il rifiuto di provvedere alla consegna configurerebbe un inadempimento colpevole della venditrice, legittimante la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice.
3.2 non ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto ma Controparte_1 insiste per la condanna della controparte all'adempimento della prestazione a suo carico, dichiarando che i serramenti prodotti su richiesta dell'attrice sono pronti per la consegna presso i suoi magazzini.
8 3.3 Non è contestata la stipulazione dei contratti relativi agli ordini per cui è causa (salvo quanto si dirà circa la risoluzione consensuale di uno dei cinque rapporti), né l'ammontare del prezzo pattuito.
E' necessario verificare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento dei contratti proposta dall'opponente al fine di contrastare la domanda di adempimento svolta da Controparte_1
[...]
Quest'ultima ha dichiarato di avere sospeso l'esecuzione del contratto, omettendo di consegnare i serramenti ordinati, per il timore che la compratrice non onorasse l'obbligo di pagamento del prezzo.
In tal senso, deduce, essa ha esercitato le facoltà riconosciutele dall'art. 11 delle condizioni generali contrattuali (secondo il quale ha “facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, l'esecuzione CP_1 della Conferma d'Ordine qualora il Cliente sia in mora nel pagamento, anche in parte, di qualsiasi corrispettivo oggetto dello stesso o di una diversa Conferma d'Ordine”), nonché dagli artt. 1461 e
1186 c.c.
La condotta tenuta da risulta giustificata e conforme a quanto previsto Controparte_1
nel contratto e nella legge. In effetti essa aveva dovuto agire in sede monitoria e dare corso ad un pignoramento per ottenere da il pagamento di un diverso ordine (“ordine Parte_1
, n. 8547”), per un importo di molto inferiore a quello portato dalle fatture qui azionate CP_4
(relative agli ordini nn. 12168, 12987, 13762, 13771 e 13971). Solo a fine di ottobre 2022 la convenuta aveva rinunciato al pignoramento per avere ricevuto il pagamento del credito.
In questo quadro, il timore della convenuta di non ottenere dalla compratrice il pagamento del prezzo, dopo avere consegnato i beni, era fondato e così essa ha sospeso la consegna e preteso il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie. Le difficoltà dimostrate da Parte_1
hanno legittimato la creditrice a dichiarare la debitrice decaduta dal beneficio del termine contrattualmente previsto per il pagamento, con conseguente immediata esigibilità del credito. In relazione al ritenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore va osservato che le vicende relative ai rapporti tra le due parti e all'esecuzione di contratti aventi contenuto analogo a quelli in discussione, tali da incrinare la fiducia tra partner commerciali, hanno un rilievo di gran
9 lunga maggiore rispetto al generico “rating di affidabilità” esposto dall'opponente o alla circostanza che non risultassero protesti o procedure esecutive a carico della debitrice.
Non vi è prova, quindi, di un inadempimento colpevole della venditrice, sicché è fondata la pretesa di quest'ultima di ottenere il pagamento del credito, mentre è infondata la domanda proposta ex art. 1453 c.c. dall'attrice.
La vicenda del procedimento penale sorto a seguito della denuncia di Parte_1
peraltro conclusosi con un'ordinanza di archiviazione (depositata da parte convenuta, legittimamente, in occasione del primo atto difensivo successivo all'emissione del provvedimento),
è irrilevante ai fini di questa decisione.
3.4 La contestazione di parte opponente secondo la quale una delle fatture si riferirebbe ad un ordine annullato ha trovato conferma in sede istruttoria.
Ogni contratto tra le parti aveva un codice identificativo, come si desume dalla documentazione in atti. La fattura n. 3319/22 si riferisce ad un ordine denominato “ con numero identificativo Pt_3
13971. La revoca dell'ordine accettata da in data 8.6.2022 (doc. 33 Controparte_1 convenuta) si riferisce ad un ordine denominato “Salerni”, con numero d'ordine “14217 aggiornato”. L'attrice ha dimesso sub doc. 32 la documentazione relativa all'ordine “Salerni” n.
14217 e sostiene che i due ordini, avendo numeri diversi e riferimenti a clienti diversi, sarebbero distinti.
La ES , dipendente dell'attrice, ha dichiarato di essersi occupata Testimone_1 personalmente dell'ordine e che i due ordini, apparentemente diversi, sarebbero gli stessi, costituendo l'ordine 14127 del 20.5.2022 un mero aggiornamento dell'ordine 13971 dell'11.5.2022.
Le dichiarazioni della ES (la quale, diversamente dai testi di parte convenuta Testimone_1
e , ha avuto diretta conoscenza dei fatti) sono credibili in quanto è Testimone_2 Testimone_3 evidente, dall'esame dei due documenti relativi agli ordini 13971 e 14127, come i serramenti ordinati fossero identici per tipologia e misure. Ciò fa ritenere che l'ordine n. 14127 non sia altro che un aggiornamento dell'ordine n. 13971, come riferito dalla ES , e che la diversità Parte_1 nell'indicazione del cognome del cliente ( o Salerni) sia dovuta ad un errore materiale. Pt_3
10 non può pertanto pretendere il pagamento per un contratto che le parti avevano CP_1
consensualmente risolto (con una comunicazione nella quale, significativamente, si fa riferimento ad un ordine “aggiornato”).
4. Sulla domanda riconvenzionale dell'opposta
4.1 La convenuta chiede di essere risarcita dei danni patiti in conseguenza del mancato adempimento da parte dell'attrice. Fa riferimento, in proposito, ai costi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale di cui al doc. 3 (già denegati dal giudice del monitorio, fatta eccezione per la spesa relativa all'estratto notarile delle scritture contabili), ai costi sostenuti per la difesa in sede penale e a
“ogni altro danno”, da liquidarsi anche in via equitativa.
4.2 La domanda non è fondata.
Gli unici danni dedotti con sufficiente specificità sono quelli relativi ai costi di difesa.
Gli oneri di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio non sono riferibili con certezza alla vicenda in esame. La fattura degli avvocati Gobbato e Olivetti n. 145/22 del 1.12.2022 dimessa fa riferimento a
“compensi stragiudiziali” relativi a “Teg Metaltende di e ma ciò non Parte_1 Persona_1
consente di escludere (né vi è richiesta di prova sul punto) che abbia ad oggetto altre vertenze e, in particolare, la diversa vicenda cui si è fatto cenno, conclusasi con la rinuncia al pignoramento di cui al doc. 19 della convenuta. La fattura n. 149/22 del 5.12.2022 ha ad oggetto “compensi monitorio” che, se anche fossero correlati al decreto ingiuntivo in esame, non corrisponderebbero a spese per attività difensive stragiudiziali e andrebbero considerati nel quadro del più generale provvedimento di liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
I costi attinenti alla difesa penale, anche ove si volesse considerarli come danni correlati all'inadempimento contrattuale, non possono essere presi in esame perché dovrebbero gravare, al più, sull'indagato e non sulla società convenuta. Controparte_3
5. Conclusioni e spese
11 5.1 Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, atteso l'accoglimento dell'opposizione con riguardo alla fattura n. 3319/22.
Va accolta la domanda subordinata di volta alla condanna Controparte_1 dell'avversario al pagamento delle altre fatture, per un totale dovuto di € 16.851,21. A tale importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali di mora ex D.L.vo n. 231/02 maturati dalla data di scadenza di cui alle fatture (11.11.2022) al saldo.
una volta corrisposto il dovuto, potrà pretendere l'esecuzione dei contratti Parte_1
mediante consegna dei serramenti prodotti dalla convenuta su sua richiesta, con riguardo alle fatture nn. 3318, 3320, 3321 e 3322, ma non ha svolto tale domanda in questa sede.
Le ulteriori domande delle parti vanno rigettate.
5.2 Vista la parziale soccombenza reciproca va disposta una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, per la quota di un terzo, con condanna di a rifondere a Parte_1 [...]
la residua quota. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione Controparte_1
al valore e alla complessità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2398/22 del 14.12.2022;
2) dichiara non dovute le somme di cui alla fattura n. 3319/22 emessa da Controparte_1
[...]
3) condanna a pagare ad Parte_1 la somma di € 16.851,21, maggiorata con gli interessi di mora ex Controparte_1
D.L.vo n. 231/02, maturati dall'11.11.2022 al saldo;
4) condanna previa parziale Parte_1
compensazione tra le parti per la quota di un terzo, a rifondere a Controparte_1 la residua quota delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.268,00, di cui € 5.000,00 per
12 compensi, € 518,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e
CPA.
Vicenza, 7 marzo 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
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