Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da NL IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Di Lello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego definitivo pratica edilizia CE 166/2018 Comune di Vasto, richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per lavori di variazioni prospettiche e muro contro terra esterno, in Vasto via delle Croci fg 37 part. 1515, part 1516 sub 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. FA LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso si riferisce che il ricorrente eseguiva lavori in assenza del titolo abilitativo su di un fabbricato sito a Vasto (via Delle Croci foglio di mappa 37 particella catastale 1515 e 1516 sub, immobile in particella 1515 del fg. 37) e consistenti, si dice, nello sbancamento di circa mc 130 di terreno, con la realizzazione di un muro di contenimento in blocchi di cls preconfezionati dello spessore di cm 50, di lunghezza di mt 10,00 e di altezza di mt 4,00.
Sull’immobile identificato con la particella 1516 sub 2 del fg. 37 eseguiva anche modifiche prospettiche nel lato nord, tramite la realizzazione di un vano porta di mt 2,10 x 1,00 e di una finestra di mt 1,30 x 1,00. Realizzava anche una nuova balconata con annessa gradinata per l’accesso, al piano terra, con parziale demolizione di pareti di muratura portante e costruiva un nuovo solaio interposto tra il piano terra e il piano primo.
Il 13/11/2018 il ricorrente presentava al Comune di Vasto una istanza di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare tali opere.
Dopo l’integrazione documentale sollecitata dal Comune, tuttavia il 5/5/2020 era notificato al ricorrente il diniego definitivo dell’istanza del permesso di costruire in sanatoria, qui impugnato mediante un unico motivo di diritto, così rubricato, Violazione del procedimento, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione ammnistrativa; violazione degli artt. 1, 3, 6 della legge n.241/1990; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; contraddittorietà; sviamento; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 23 nta PRCS.
Si dice che tutte le opere eseguite, per cui si chiede l’accertamento in conformità, rientrano in un ampio intervento di riqualificazione, finalizzato alla c.d storicizzazione ovvero al recupero degli immobili e delle aree di pertinenza, da valorizzarsi all’interno della più ampia ristrutturazione edilizia, ammessa dall’art. 23 NTA Piano Recupero Centro Storico (PRCS) del Comune di Vasto.
Il Comune, si dice, ha erroneamente considerato le opere eseguite come nuove costruzioni non ammesse e in contrasto con l’art. 91 NTA al PR del Comune di Vasto oltre che con l’art. 23 NTA del Piano Recupero Centro Storico (PRCS).
Inoltre, la bonifica del terreno latistante il fabbricato, si afferma, rientra nel contesto della c.d. riqualificazione e non può essere intesa come opera autonoma e distinta dal resto dei lavori.
Si lamenta che l’art. 3 della Legge n. 241/90 avrebbe imposto una più puntuale motivazione anche in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il provvedimento di diniego di sanatoria impugnato è adeguatamente motivato e le critiche sollevate nel ricorso non ne intaccano la legittimità. Infatti,
- quanto al muro di contenimento realizzato, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha avuto modo di precisare che il muro di cinta o di contenimento è una struttura che differenziandosi dalla semplice recinzione - la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, sì che qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 24 giugno 2025 n. 4708; Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2024 n. 7049; sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4169). La tesi di parte ricorrente, dunque, non può essere condivisa, dato che la realizzazione di un muro lungo 10 metri e alto 4 metri, modifica la conformazione urbanistica dei luoghi interessati e non può prescindere dal permesso di costruire, così come il permesso in sanatoria non può prescindere dalla conformità urbanistica delle opere, qui assente, vista la contrarietà a quanto previsto dall’art. 91 NTA PR quanto a “Tipologie di intervento ammesse” che non annovera le nuove costruzioni;
- il muro realizzato è collegato alla nuova balconata mediante scalinata, con modifiche prospettiche dell’edificio, aumentate dalle aperture (porta e finestra) realizzate e dalla costruzione di un balconcino e di un terrazzino, in violazione dell’art. 91 c. 2.1 Zona A1 NTA PR (“ E’ consentito il ripristino delle aperture originarie. Le nuove aperture devono essere in asse con quelle dei piani superiori );
- manca (dichiaratamente, cfr. pag. 3 relazione tecnica integrativa, doc. 2 all.to al ricorso) il deposito della pratica antisismica ex L.R. 28/2011, per i lavori ad essa soggetti, che nella specie, data la espressa effettuazione di opere su muri portanti e solai, appare oltremodo necessaria.
Le previsioni dell’art. 23 PRCS (nuove opere parziali finalizzate alla storicizzazione del fabbricato) non sono pertinenti, in quanto come evidenziato nella relazione tecnica integrativa (all.to n. 2 al ricorso, pag. 5) l’immobile interessato dagli abusi è stato costruito negli anni ‘50 del secolo scorso ed è sprovvisto di “ caratteristiche storiche di particolare riferimento ”, né sono presenti “ elementi storici a cui conformarsi ”. Dunque, gli interventi effettuati sono dichiaratamente sprovvisti della finalità di storicizzazione del fabbricato. Inoltre, l’attestazione effettuata nel provvedimento gravato, circa la sua collocazione in zona A1 del centro storico (“ Nucleo antico e di valore storico ambientale ”) non è specificamente contestata in ricorso, per cui la “ storicizzazione ” di un fabbricato degli anni ’50 del Novecento nel nucleo antico del centro storico della città appare radicalmente non configurabile.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, dato che il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN MA VE, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
FA LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LF | NN MA VE |
IL SEGRETARIO