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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Candido, elettivamente domiciliata in Piacenza, C.so Vittorio Emanuele II n. 142/D, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.05.2024, ha convenuto in giudizio l' instando per l'accertamento e la Parte_1 CP_1 dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 28.11.2023, con cui CP_1 quest'ultimo le chiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di NASPI nel periodo 01.07.2023-31.10.2023, per € 2.347,80, per asserita parallela titolarità di diritto pensionistico, del rigetto del ricorso amministrativo proposto contro il suddetto provvedimento. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- in data 02.11.2021, riceveva dal proprio datore lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con interruzione del rapporto il lavorativo al tempo in essere;
- presentava, quindi, in data 04.11.2021, domanda di indennità di disoccupazione NASPI, la quale veniva accolta dall' con comunicazione del 08.11.2021; Controparte_2
- continuava, dunque, a ricevere la suddetta indennità fino a quando, avendone maturato i requisiti, presentava domanda di pensionamento in data 04.10.2023, accolta dalla resistente in data 07.12.2023 con decorrenza dal 01.11.2023;
- tuttavia, riceveva, un avviso di accertamento formato in data 28.11.2023, con il quale l' le CP_1 comunicava l'indebita percezione dell'indennità NASPI ricevuta tra il 01.07.2023 ed il 31.10.2023 per asserita parallela titolarità di trattamento pensionistico;
- invero, l' , in data 05.09.2019, le aveva certificato, ai sensi dell'art. 54 della L. n. 88/1989, con CP_1
estratto conto n. 2131816300019, un totale di 1.961 settimane contributive alla data del 29.06.2019, dunque con requisiti pensionistici di 41 anni e 10 mesi esatti maturabili, sulla base di questo eco-cert, alla data del 12.08.2023; considerando la c.d. finestra di tre mesi, la decorrenza della pensione sarebbe stata, dunque, dicembre 2023;
- tale tempistica veniva ribadita dall' due anni dopo, a gennaio del 2021; Controparte_2
- a fronte di tali circostanze, proponeva ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento ma il
Comitato Provinciale lo rigettava, sostenendo che certificazione resa nel 2019 fosse provvisoria, CP_1 non potendo prevedere le future intenzioni dell'interessata;
- invero, l'erronea maturazione del diritto alla pensione anticipatamente rispetto ai calcoli in precedenza effettuati derivava dal fatto che, per l'anno contributivo del 1991, per il quale l'eco-cert del
2019 considerava 25 settimane di contributi, all'atto del provvedimento di liquidazione della pensione ne venivano conteggiate 44.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che
2/5 l' non era incorso in alcun errore, né in sede di rilascio di estratto conto certificativo, né in sede CP_1
di definizione della domanda di pensione, in quanto la domanda di estratto conto certificativo non conteneva alcuna richiesta di accredito figurativo per eventi di gravidanza e puerperio, come, invece, richiesto dalla normativa. Precisava che: aveva perfezionato il requisito contributivo Parte_1
necessario per la pensione anticipata alla data del 31.03.2023 e, quindi, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico sarebbe stata il 01.07.2023; la stessa, tuttavia, aveva presentato domanda di pensione anticipata solo in data 04.10.2023. Rappresentava che, dal momento che il percettore decadeva dal diritto di fruizione della NASPI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il trattamento di disoccupazione percepito dalla ricorrente nel periodo dal
01.07.2023 al 31.10.2023 doveva considerarsi indebito e la relativa somma andava, quindi, dalla stessa restituita.
1.2) Con ordinanza del 20.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.09.2024, il G.I. ammetteva la prova orale formulata da parte resistente, la quale veniva assunta all'udienza del 07.11.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata.
In punto di diritto, giova rammentare che l'art 2, comma 40 e comma 41, della L. n. 92/2012 stabilisce che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.” e che “la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continualo a percepire”.
Tale previsione statuisce, quindi, l'incompatibilità tra la percezione della prestazione assistenziale di colui che si trova in stato di disoccupazione involontaria, che ha la funzione di sopperire allo stato di bisogno ad essa correlato, e la percezione del trattamento pensionistico.
Ciò che il legislatore ha voluto impedire è che i due trattamenti si sommino in capo ad uno stesso soggetto e che vi sia una duplicazione di fonti di reddito.
La norma prevede che la decadenza (dal diritto) si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina (cioè il pensionamento), con l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire. Conseguentemente, se non c'è domanda di pensione, che è l'elemento
3/5 costitutivo del diritto, non c'è la sovrapposizione di due prestazioni, per le quali il legislatore ha previsto l'incompatibilità.
“In tema di pensione di anzianità la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge, requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione d'ufficio prima della domanda” (Cass. civ., n. 7146/2008).
Nel caso in esame, è pacifico che pur in assenza di domanda amministrativa di pensione, Parte_1
aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.07.2023, così come è pacifico che la stessa non ha percepito contemporaneamente la NASPI e la pensione.
La NASPI spetta, dunque, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, che, nel caso in esame, è stata quella del 01.11.2023, data questa in cui si è verificato l'evento di cui all'art. 2, comma
41, della L. n. 92/2012, che determina il venir meno del diritto alla percezione della NASPI.
Una diversa interpretazione della normativa vigente risulterebbe non conforme ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo, per un certo periodo di tempo, di retribuzione e di indennità NASPI, senza effettiva percezione della pensione, spogliato, quindi, di qualsiasi fonte di sostentamento.
Deve, quindi, essere considerata irripetibile la somma erogata dall' alla ricorrente a titolo di CP_1
indennità di NASPI per il periodo 01.07.2023 – 31.10.2023.
2.1) Per le stesse considerazioni di cui sopra, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno economico subìto per il mancato pensionamento a far data dal 01.07.2023, avanzata da parte ricorrente. Infatti, l' , anche in presenza dei dovuti requisiti, non avrebbe potuto procedere CP_1
d'ufficio ad alcuna liquidazione di pensione in assenza di una specifica domanda amministrativa che, ripetesi, costituisce requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.
3) In considerazione dell'esito del giudizio, l' deve essere condannato a rifondere alla ricorrente il CP_1
70% delle spese di lite dalla stessa sostenute, compensato tra le parti il restante 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'irripetibilità della somma erogata dall' a (c.f. CP_1 Parte_1
) a titolo di indennità di NASPI per il periodo 01.07.2023 – 31.10.2023 e, per C.F._1
l'effetto,
2. dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 2.347,80, di cui l' ha chiesto la restituzione CP_1
con accertamento del 28.11.2023;
3. rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito;
4/5
4. condanna l' a rifondere al ricorrente il 70% delle spese di lite, che, per tale misura, si liquidano CP_1 in € 1.215,20, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
5. compensa tra le parti il restante 30%.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Candido, elettivamente domiciliata in Piacenza, C.so Vittorio Emanuele II n. 142/D, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 14.05.2024, ha convenuto in giudizio l' instando per l'accertamento e la Parte_1 CP_1 dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 28.11.2023, con cui CP_1 quest'ultimo le chiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di NASPI nel periodo 01.07.2023-31.10.2023, per € 2.347,80, per asserita parallela titolarità di diritto pensionistico, del rigetto del ricorso amministrativo proposto contro il suddetto provvedimento. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- in data 02.11.2021, riceveva dal proprio datore lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con interruzione del rapporto il lavorativo al tempo in essere;
- presentava, quindi, in data 04.11.2021, domanda di indennità di disoccupazione NASPI, la quale veniva accolta dall' con comunicazione del 08.11.2021; Controparte_2
- continuava, dunque, a ricevere la suddetta indennità fino a quando, avendone maturato i requisiti, presentava domanda di pensionamento in data 04.10.2023, accolta dalla resistente in data 07.12.2023 con decorrenza dal 01.11.2023;
- tuttavia, riceveva, un avviso di accertamento formato in data 28.11.2023, con il quale l' le CP_1 comunicava l'indebita percezione dell'indennità NASPI ricevuta tra il 01.07.2023 ed il 31.10.2023 per asserita parallela titolarità di trattamento pensionistico;
- invero, l' , in data 05.09.2019, le aveva certificato, ai sensi dell'art. 54 della L. n. 88/1989, con CP_1
estratto conto n. 2131816300019, un totale di 1.961 settimane contributive alla data del 29.06.2019, dunque con requisiti pensionistici di 41 anni e 10 mesi esatti maturabili, sulla base di questo eco-cert, alla data del 12.08.2023; considerando la c.d. finestra di tre mesi, la decorrenza della pensione sarebbe stata, dunque, dicembre 2023;
- tale tempistica veniva ribadita dall' due anni dopo, a gennaio del 2021; Controparte_2
- a fronte di tali circostanze, proponeva ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento ma il
Comitato Provinciale lo rigettava, sostenendo che certificazione resa nel 2019 fosse provvisoria, CP_1 non potendo prevedere le future intenzioni dell'interessata;
- invero, l'erronea maturazione del diritto alla pensione anticipatamente rispetto ai calcoli in precedenza effettuati derivava dal fatto che, per l'anno contributivo del 1991, per il quale l'eco-cert del
2019 considerava 25 settimane di contributi, all'atto del provvedimento di liquidazione della pensione ne venivano conteggiate 44.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1
affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che
2/5 l' non era incorso in alcun errore, né in sede di rilascio di estratto conto certificativo, né in sede CP_1
di definizione della domanda di pensione, in quanto la domanda di estratto conto certificativo non conteneva alcuna richiesta di accredito figurativo per eventi di gravidanza e puerperio, come, invece, richiesto dalla normativa. Precisava che: aveva perfezionato il requisito contributivo Parte_1
necessario per la pensione anticipata alla data del 31.03.2023 e, quindi, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico sarebbe stata il 01.07.2023; la stessa, tuttavia, aveva presentato domanda di pensione anticipata solo in data 04.10.2023. Rappresentava che, dal momento che il percettore decadeva dal diritto di fruizione della NASPI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il trattamento di disoccupazione percepito dalla ricorrente nel periodo dal
01.07.2023 al 31.10.2023 doveva considerarsi indebito e la relativa somma andava, quindi, dalla stessa restituita.
1.2) Con ordinanza del 20.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.09.2024, il G.I. ammetteva la prova orale formulata da parte resistente, la quale veniva assunta all'udienza del 07.11.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata.
In punto di diritto, giova rammentare che l'art 2, comma 40 e comma 41, della L. n. 92/2012 stabilisce che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.” e che “la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continualo a percepire”.
Tale previsione statuisce, quindi, l'incompatibilità tra la percezione della prestazione assistenziale di colui che si trova in stato di disoccupazione involontaria, che ha la funzione di sopperire allo stato di bisogno ad essa correlato, e la percezione del trattamento pensionistico.
Ciò che il legislatore ha voluto impedire è che i due trattamenti si sommino in capo ad uno stesso soggetto e che vi sia una duplicazione di fonti di reddito.
La norma prevede che la decadenza (dal diritto) si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina (cioè il pensionamento), con l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire. Conseguentemente, se non c'è domanda di pensione, che è l'elemento
3/5 costitutivo del diritto, non c'è la sovrapposizione di due prestazioni, per le quali il legislatore ha previsto l'incompatibilità.
“In tema di pensione di anzianità la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge, requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione d'ufficio prima della domanda” (Cass. civ., n. 7146/2008).
Nel caso in esame, è pacifico che pur in assenza di domanda amministrativa di pensione, Parte_1
aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.07.2023, così come è pacifico che la stessa non ha percepito contemporaneamente la NASPI e la pensione.
La NASPI spetta, dunque, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, che, nel caso in esame, è stata quella del 01.11.2023, data questa in cui si è verificato l'evento di cui all'art. 2, comma
41, della L. n. 92/2012, che determina il venir meno del diritto alla percezione della NASPI.
Una diversa interpretazione della normativa vigente risulterebbe non conforme ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo, per un certo periodo di tempo, di retribuzione e di indennità NASPI, senza effettiva percezione della pensione, spogliato, quindi, di qualsiasi fonte di sostentamento.
Deve, quindi, essere considerata irripetibile la somma erogata dall' alla ricorrente a titolo di CP_1
indennità di NASPI per il periodo 01.07.2023 – 31.10.2023.
2.1) Per le stesse considerazioni di cui sopra, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno economico subìto per il mancato pensionamento a far data dal 01.07.2023, avanzata da parte ricorrente. Infatti, l' , anche in presenza dei dovuti requisiti, non avrebbe potuto procedere CP_1
d'ufficio ad alcuna liquidazione di pensione in assenza di una specifica domanda amministrativa che, ripetesi, costituisce requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.
3) In considerazione dell'esito del giudizio, l' deve essere condannato a rifondere alla ricorrente il CP_1
70% delle spese di lite dalla stessa sostenute, compensato tra le parti il restante 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'irripetibilità della somma erogata dall' a (c.f. CP_1 Parte_1
) a titolo di indennità di NASPI per il periodo 01.07.2023 – 31.10.2023 e, per C.F._1
l'effetto,
2. dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 2.347,80, di cui l' ha chiesto la restituzione CP_1
con accertamento del 28.11.2023;
3. rigetta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito;
4/5
4. condanna l' a rifondere al ricorrente il 70% delle spese di lite, che, per tale misura, si liquidano CP_1 in € 1.215,20, oltre 15% rimborso forfettario spese generali e oltre Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
5. compensa tra le parti il restante 30%.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5