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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Nei procedimenti riuniti a quello N. 157/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, n. 36, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a Verbale unico di accertamento e notificazione, accertamento negativo del debito contributivo e diffide ad adempiere. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, depositati in cancelleria rispettivamente il 25.01.2022 e il 13.04.2022, la società ricorrente, agiva in questa sede, preliminarmente riassumendo per incompetenza territoriale il precedente giudizio presentato dinnanzi al Tribunale di Como, rappresentando l'illegittimità del verbale Unico di accertamento e notificazione N. CO00000/2020-354-01, del 15.07.2020 e la conseguente non debenza delle somme oggetto dello stesso.
1 La società ricorrente, con il primo ricorso deduceva: a) di aver ricevuto, all'esito dell'accesso ispettivo del 30.01.2020, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, con il quale le veniva contestata la violazione descritta dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 12/2002, convertito con modificazione dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, sostituito dall'art. 22, comma1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, per aver impiegato irregolarmente (“occupazione in nero”), nell'attività di addetto alle vendite, un lavoratore ( ), dal 01.09.2018 Persona_1 al 07.01.2020, senza preventiva formale comunicazione di occupazione. Con detto verbale veniva, altresì, quantificato l'importo dei contributi dovuti per il dipendente. b) Con il secondo ricorso, la società ricorrente chiedeva l'accertamento negativo dei crediti riportati da due diverse diffide, ricevute il 16.03.2022 e il 5.04.2022, con cui l'Ente previdenziale le chiedeva il pagamento di contributi non versati discendenti dal verbale Unico di accertamento e notificazione N. CO00000/2020-354-01 del 15.07.2020, anche in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento con n. RG. 770/2020, la quale dichiarava l'inesistenza del rapporto subordinato tra la società ricorrente e , con la Persona_1 conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo a carico della società. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
5. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge. In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti e della pretesa di pagamento dell per tutti i vizi eccepiti nel CP_1 ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie dell contenute nell'atto impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta CP_1 dalle parti ricorrenti, anche in considerazione della pendenza del giudizio sul Verbale presupposto, nonché per esistenza di sentenza che ha dichiarato insussistente il rapporto di lavoro subordinato connesso, nonché per le altre ragioni espresse in atti;
In ogni caso:
3. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva per CP_1 entrambi i ricorsi il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
2. Gli elementi istruttori (documenti e dichiarazioni) utilizzati per la redazione del Verbale di accertamento contestato non possono ritenersi sufficienti a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società ricorrente e il sig. . Per_1
3. La dichiarazione resa dal sig. (secondo cui avrebbe lavorato, senza essere mai stato Per_1 regolarmente assunto, alle dipendenze della società , per il tramite di un Parte_1 amico, , svolgendo le mansioni di addetto alle vendite e ottenendo come Persona_2
2 compenso, mediamente, 800 euro al mese) e quella resa da (la quale lavorava Testimone_1 in un negozio attiguo a quello della società del ricorrente, secondo cui avrebbe Per_1 interagito con clienti sul luogo di lavoro) non permettono di affermare, con certezza, che nel periodo intercorrente fra il 1.09.2018 e il 7.01.2020, il sig. esercitasse l'attività sotto il Per_1 controllo, la direzione e la coordinazione della società , al punto da Parte_1 configurare un rapporto di lavoro fra i due soggetti.
4. Peraltro, anche il Tribunale di Como (con sentenza resa nell'ambito del procedimento avente n. di RG. 770/2020), dichiarando l'inesistenza dell'“elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato, cioè la disponibilità del lavoratore da parte del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo e alle relative esigenze aziendali, cd. eterodirezione”, ha escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la e Parte_1 CP_2
.
[...]
5. a tal fine non risulterebbero utili neanche le articolazioni istruttorie formulate dall'istituto resistente perché non provano e non chiedono di provare la natura subordinata del dedotto vincolo tra l'odierna ricorrente ed il . Per_1
6. risulta pertanto illegittimo il verbale opposto in quanto manca la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il e l'odierna ricorrente. Per_1
7. Dalla illegittimità del Verbale di accertamento discende la nullità delle pretese contributive e delle sanzioni ivi riportate, comminate al ricorrente per l'asserita irregolare assunzione di
, con conseguente illegittimità delle diffide per mancato versamento inoltrate dall'Ente Per_1 previdenziale alla società ricorrente, il 16.03.2022 e il 5.04.2022.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara la nullità del Verbale Unico di Accertamento impugnato e delle diffide opposte del 16.03.2022 e del 05.04.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, n. 36, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a Verbale unico di accertamento e notificazione, accertamento negativo del debito contributivo e diffide ad adempiere. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, depositati in cancelleria rispettivamente il 25.01.2022 e il 13.04.2022, la società ricorrente, agiva in questa sede, preliminarmente riassumendo per incompetenza territoriale il precedente giudizio presentato dinnanzi al Tribunale di Como, rappresentando l'illegittimità del verbale Unico di accertamento e notificazione N. CO00000/2020-354-01, del 15.07.2020 e la conseguente non debenza delle somme oggetto dello stesso.
1 La società ricorrente, con il primo ricorso deduceva: a) di aver ricevuto, all'esito dell'accesso ispettivo del 30.01.2020, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, con il quale le veniva contestata la violazione descritta dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 12/2002, convertito con modificazione dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, sostituito dall'art. 22, comma1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, per aver impiegato irregolarmente (“occupazione in nero”), nell'attività di addetto alle vendite, un lavoratore ( ), dal 01.09.2018 Persona_1 al 07.01.2020, senza preventiva formale comunicazione di occupazione. Con detto verbale veniva, altresì, quantificato l'importo dei contributi dovuti per il dipendente. b) Con il secondo ricorso, la società ricorrente chiedeva l'accertamento negativo dei crediti riportati da due diverse diffide, ricevute il 16.03.2022 e il 5.04.2022, con cui l'Ente previdenziale le chiedeva il pagamento di contributi non versati discendenti dal verbale Unico di accertamento e notificazione N. CO00000/2020-354-01 del 15.07.2020, anche in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento con n. RG. 770/2020, la quale dichiarava l'inesistenza del rapporto subordinato tra la società ricorrente e , con la Persona_1 conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo a carico della società. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
5. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge. In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti e della pretesa di pagamento dell per tutti i vizi eccepiti nel CP_1 ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie dell contenute nell'atto impugnato, statuendo che nessuna somma è dovuta CP_1 dalle parti ricorrenti, anche in considerazione della pendenza del giudizio sul Verbale presupposto, nonché per esistenza di sentenza che ha dichiarato insussistente il rapporto di lavoro subordinato connesso, nonché per le altre ragioni espresse in atti;
In ogni caso:
3. Condannare la resistente alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva per CP_1 entrambi i ricorsi il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
2. Gli elementi istruttori (documenti e dichiarazioni) utilizzati per la redazione del Verbale di accertamento contestato non possono ritenersi sufficienti a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società ricorrente e il sig. . Per_1
3. La dichiarazione resa dal sig. (secondo cui avrebbe lavorato, senza essere mai stato Per_1 regolarmente assunto, alle dipendenze della società , per il tramite di un Parte_1 amico, , svolgendo le mansioni di addetto alle vendite e ottenendo come Persona_2
2 compenso, mediamente, 800 euro al mese) e quella resa da (la quale lavorava Testimone_1 in un negozio attiguo a quello della società del ricorrente, secondo cui avrebbe Per_1 interagito con clienti sul luogo di lavoro) non permettono di affermare, con certezza, che nel periodo intercorrente fra il 1.09.2018 e il 7.01.2020, il sig. esercitasse l'attività sotto il Per_1 controllo, la direzione e la coordinazione della società , al punto da Parte_1 configurare un rapporto di lavoro fra i due soggetti.
4. Peraltro, anche il Tribunale di Como (con sentenza resa nell'ambito del procedimento avente n. di RG. 770/2020), dichiarando l'inesistenza dell'“elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato, cioè la disponibilità del lavoratore da parte del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo e alle relative esigenze aziendali, cd. eterodirezione”, ha escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la e Parte_1 CP_2
.
[...]
5. a tal fine non risulterebbero utili neanche le articolazioni istruttorie formulate dall'istituto resistente perché non provano e non chiedono di provare la natura subordinata del dedotto vincolo tra l'odierna ricorrente ed il . Per_1
6. risulta pertanto illegittimo il verbale opposto in quanto manca la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il e l'odierna ricorrente. Per_1
7. Dalla illegittimità del Verbale di accertamento discende la nullità delle pretese contributive e delle sanzioni ivi riportate, comminate al ricorrente per l'asserita irregolare assunzione di
, con conseguente illegittimità delle diffide per mancato versamento inoltrate dall'Ente Per_1 previdenziale alla società ricorrente, il 16.03.2022 e il 5.04.2022.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara la nullità del Verbale Unico di Accertamento impugnato e delle diffide opposte del 16.03.2022 e del 05.04.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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