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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MONIZZA ALBERTO Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.10.2024, , premesso che in data 06/08/2019 contraeva matrimonio Pt_1
civile in Brindisi (Br) con , dalla cui unione non erano figli, domandava pronuncia della CP_1
separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente, ritualmente citata ex art. 143 comma 2 c.p.c., rimaneva contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparso il ricorrente all'udienza del 17.4.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 1 di 2 Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Afghanistan), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo matrimonio celebrato in Italia (Brindisi).
Sussiste altresì la competenza dell'adito Tribunale ex art. 473 bis.47 ult. parte c.p.c., essendo il ricorrente residente in [...]del Garda (Bs), mentre la resistente risulta irreperibile.
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31 l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
L'ulteriore domanda di assegnazione della casa coniugale si reputa inammissibile, in assenza di prole.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Pt_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi (Br) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 2019, n. 48, parte I;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MONIZZA ALBERTO Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.10.2024, , premesso che in data 06/08/2019 contraeva matrimonio Pt_1
civile in Brindisi (Br) con , dalla cui unione non erano figli, domandava pronuncia della CP_1
separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente, ritualmente citata ex art. 143 comma 2 c.p.c., rimaneva contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparso il ricorrente all'udienza del 17.4.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 1 di 2 Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Afghanistan), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo matrimonio celebrato in Italia (Brindisi).
Sussiste altresì la competenza dell'adito Tribunale ex art. 473 bis.47 ult. parte c.p.c., essendo il ricorrente residente in [...]del Garda (Bs), mentre la resistente risulta irreperibile.
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31 l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
L'ulteriore domanda di assegnazione della casa coniugale si reputa inammissibile, in assenza di prole.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Pt_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi (Br) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno 2019, n. 48, parte I;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1
d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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