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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'8 maggio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, nella causa civile iscritta al n. 1394/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 48 depositata dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo in data 10 giugno 2022, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cap d'Orlando, via Piave n. 57, presso lo studio dell'avv. Emiliano Amadore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Criscione, attrice in appello, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in Brolo, via L. Da C.F._3
Vinci n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ribaudo che li rappresenta e difende, convenuti in appello, avente ad oggetto: contratto di pacchetto turistico;
sono presenti l'avv. Carmelo Pirrotta in sostituzione dell'avv. Carmine Criscione e l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Fabrizio Ribaudo, i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e alle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2022, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 48 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo in data 10 giugno 2022, con la quale era stato risolto il contratto di pacchetto turistico sottoscritto con , Controparte_1
e , con condanna di essa Parte_2 Parte_3 appellante al pagamento, in favore degli stessi, della somma di euro
4.830,00, oltre interesse legali dalla domanda sino al soddisfo e spese di procedura, a titolo di ripetizione del corrispettivo. L'appellante ha eccepito, con il primo motivo di appello, l'erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza appellata per difetto dei presupposti di esercizio del diritto di recesso ex art. 41, comma 4, cod. turismo nonché di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c.; con il secondo motivo di appello, ha eccepito l'erronea applicazione dell'istituto di risoluzione per sopravvenuta carenza della causa in concreto del contratto. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e dichiarare non dovuta la ripetizione della somma di euro 4.830,00, con condanna dei convenuti alla restituzione degli importi a loro versati in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 1° marzo 2023, i convenuti in appello, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'appellante, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza odierna la causa viene decisa. L'appello è infondato. Ragioni di economia espositiva suggeriscono una trattazione congiunta dei due motivi di appello.
Preliminarmente, occorre rilevare che il contratto di pacchetto turistico è stato tipizzato dall'Allegato 1 del d.lgs. n. 79/2011, che ha enucleato nel codice del turismo la disciplina applicabile a coloro i quali acquistano un pacchetto o un servizio turistico. Siffatta disciplina, di attuazione della direttiva europea n. 2015/2302/UE (c.d. “Direttiva Pacchetti”), è funzionale ad armonizzare la disciplina applicabile nel mercato unico europeo ai consumatori viaggiatori ed attribuire loro una maggiore tutela, con particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore (cfr. considerando 1 della Direttiva).
Il legislatore europeo, in continuità con la direttiva a tutela dei consumatori, attuata internamente con il codice del consumo, è stato mosso dalla volontà di riequilibrare taluni mercati ove la parte debole del rapporto possa essere soggetta ad uno squilibro normativo a causa del difetto informativo in cui negozia il contratto;
in buona sostanza, la disciplina del codice del turismo, al pari della disciplina a tutela del consumatore, pone le basi per giustificare una maggiore tutela del consumatore viaggiatore di modo da attribuire questi taluni diritti maggiori rispetto a quelli di diritto comune: il contratto di pacchetto turistico rientra, pertanto, nei c.d. contratti di secondo tipo che intervengono tra professionista e consumatore, ove quest'ultimo abbia contratto per finalità di turismo.
Ne deriva che lo scopo di turismo, che si sostanzia nello scopo di divertimento e piacere del viaggiatore, costituisce un bene suscettibile di valutazione economica che può essere oggetto di un servizio oneroso disciplinato dal contratto. Pertanto, lo scopo turistico individua la causa del contratto di pacchetto turistico, che non si sostanzia nella sola funzione economica sociale, in senso astratto, di stipulare un appalto di servizi ove il tour operator si obbliga alla prestazione di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo, ma lo scopo di piacere costituisce la causa in concreto del contratto determinante il consenso del consumatore viaggiatore così da potere godere il viaggio organizzato dal tour operator.
Sulla scorta di siffatti condivisibili principi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) è l'interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio, l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. "pacchetto turistico", la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. ed art. 1464 c.c. (Cass., n. 16315/2007).
Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la “finalità turistica” che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;
nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la “finalità turistica” che integra la causa concreta del contratto;
con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (Cass., n. 1417/2023).
Pertanto, il difetto sopravvenuto dello scopo di piacere per causa non imputabile al tour operator determina che l'obbligazione non corrisponda più all'interesse creditorio, con frustrazione sopravvenuta della causa in concreto del contratto e sua conseguente caducazione in difetto di taluni rimedi manutentivi di tipo negoziale. La giurisprudenza, invero, individua nell'art. 1463 c.c. non soltanto la facoltà delle parti di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione sulla scorta di un criterio fondato sullo sforzo diligentemente esigibile del debitore, bensì siffatta disposizione è applicata analogicamente alle c.d. sopravvenienze atipiche, che non hanno espressa tutela codicistica o contrattuale, di modo da attribuire ad una parte anche la facoltà di risolvere il contratto per l'impossibilità di utilizzare la prestazione di controparte per causa a lui non imputabile.
Occorre evidenziare che, oltre al rimedio caducatorio della risoluzione, dall'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto derivano, altresì, rimedi di tipo manutentivo, finalizzati alla conservazione del contratto, come il dovere del creditore di non esigere la prestazione nella misura in cui l'utilizzo sia impossibile per sopravvenienza non imputabile al debitore ovvero un obbligo ex lege di rinegoziazione del contratto di modo da riportarlo in equilibrio.
Siffatti condivisibili principi hanno fatto leva su clausole generali come la buona fede e la connessa diligenza contrattuale, nonché l'equità, di modo da regolare anche sopravvenienze atipiche non disciplinate dal codice, ma che meritano di essere regolate al pari di altre sopravvenienze in quanto frustrano la causa del contratto;
ne deriva che la mancata regolamentazione della sopravvenienza atipica determinerebbe uno squilibrio normativo e causale del contratto con conseguente ingiustizia dello scambio. Il tradizionale brocardo “pacta sunt servanda”, applicato al diritto dei contratti sulla scorta di un'interpretazione eccessivamente restrittiva del codice civile insensibile alle variazioni di mercato, ha lasciato spazio ad un'interpretazione evolutiva del codice che diviene più elastico alle logiche dello scambio economico sulla scorta del principio di “rebus sic stantibus”, attribuendo maggiore rilevanza alla causa in concreto del contratto che verrebbe frustrata da una sopravvenienza atipica, come quella di impossibilità di utilizzo della prestazione. La necessità di conservare l'inziale assetto economico e normativo del contratto ha parzialmente ceduto dinanzi alla necessità di garantire maggiore speditezza dei traffici giuridici, con un diritto dei contratti che possa conformarsi all'evoluzione economica degli accordi. In questo contesto socio-economico, la teoria della causa in concreto ha costituto la base per potere attribuire al contratto non soltanto la sua causa tipica come prevista dal legislatore, ma anche una funzione ulteriore con particolare riferimento al concreto assetto di interessi voluto dalle parti di modo da tutelare al meglio il rispetto della volontà negoziale in un'economia caratterizzata da scambi veloci in assenza di trattativa.
Nel caso di specie, successivamente alla sottoscrizione del contratto di pacchetto di turistico, per cui non è prevista la forma scritta ad substantiam,
è sorta la pandemia derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che ha determinato l'assunzione di misure normative finalizzate al contenimento del virus. Le parti dovevano partire, con un primo volo da Catania a MI
MA ed un successivo volo fino a New York, nei giorni tra il 5 ed il 10 marzo 2020. La diffusione del virus, già presente in Italia ed in altri Stati dai mesi di gennaio e febbraio 2020, ha comportato l'emanazione del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, con cui all'art. 28, comma 5, prevedeva la facoltà dei viaggiatori di recedere dai contratti di pacchetto turistico in virtù dell'art. 41, comma 5, codice del turismo, nella misura in cui, inter alia, il viaggio era diretto presso uno dei Paesi interessati dal contagio del virus.
Nel dettaglio, il richiamato d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, aveva previsto a fronte del recesso del viaggiatore ex art. 41, quarto comma, cod. turismo, la facoltà del tour operator di rimborsare integralmente il corrispettivo, offrire un pacchetto sostitutivo od emettere un voucher di pari importo del rimborso spettante: nel caso di specie, l'appellante, organizzatore del viaggio, a fronte del recesso esercitato in data 4 marzo 2020, ha soltanto emesso un voucher di importo pari ad euro 300,00, notevolmente inferiore al costo della prestazione, sulla scorta della mancanza dei presupposti del diritto di recesso. In questo contesto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpretando il considerando n. 31 della c.d. Direttiva Pacchetti, ha avuto modo di chiarire che sebbene, ai fini della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, la qualificazione di un determinato evento come situazione rientrante nella nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie”, nell'accezione della direttiva 2015/2302 , dipenda necessariamente dalle circostanze concrete del caso di specie, e in particolare dai servizi turistici concretamente convenuti, nonché dalle conseguenze di tale evento nel luogo di destinazione previsto, resta il fatto che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di Covid-19 deve, di per sé, essere considerata idonea a rientrare in tale nozione (Corte di Giustizia Unione Europea, n. 407/2021).
Invero, il considerando n. 31 della Direttiva Pacchetti prevede espressamente che: “Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio (…) rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico”. Gli Stati Uniti, nella consapevolezza della diffusione della pandemia, hanno adottato talune misure di contenimento in data 11 marzo 2020 con effetto a decorrere dal 13 marzo 2020 e, pertanto, in data successiva rispetto al viaggio organizzato.
Tuttavia, già il 1° marzo 2020 il Ministero degli Esteri italiano aveva dato atto di talune misure di contenimento adottate dagli Stati Uniti che avevano proclamato uno stato di allerta di livello quattro per coloro i quali provenivano dalle regioni italiane Lombardia e Veneto, con la conseguenza che i viaggiatori erano costretti a sottoporsi ad un periodo di quarantena di quattordici giorni se sintomatici ovvero, in difetto, le Autorità statunitensi avrebbero ugualmente valutato l'obbligo di quarantena (cfr. allegati nn. 4 e 8 citazione di primo grado). Pertanto, sebbene, d'un verso, possa sussistere un ragionevole dubbio circa la sussistenza dei criteri di recesso di cui all'art. 41, comma 4, cod. turismo, stante che alla data del 5 marzo 2020 non vi era ancora un formale provvedimento di contenimento della diffusione del virus negli Stati Uniti, sicché potrebbe sostenersi che non vi era un focolaio di una grave malattia ovvero un'area interessata dal contagio;
per altro verso, non sussiste alcun dubbio circa la sussistenza di una sopravvenienza che abbia frustrato la causa in concreto del contratto di pacchetto turistico.
Invero, i viaggiatori, una volta giunti a destinazione, potevano essere anche soggetti all'obbligo di eseguire una quarantena di quattordici giorni, oltre alla possibilità di non potere visitare alcunché a causa della diffusione repentina e incontrollabile del virus in tutti gli Stati del panorama internazionale.
Pertanto, la diffusione del Covid-19, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella richiamata sentenza, costituisce di certo una sopravvenienza atipica che impossibilita il viaggiatore di potere utilizzare la prestazione oggetto del contratto di pacchetto turistico, con conseguente frustrazione della causa in concreto stante la caducazione dello scopo di piacere che deve connotare siffatto tipo contrattuale.
Né può avere alcuna diversa valutazione probatoria, come dedotto dall'appellante, la mail della compagnia Fly (allegato n. 3 Pt_4 citazione in appello) stante che essa non elide la sussistenza della sopravvenienza né, considerata l'assenza di un valido indirizzo mail della compagnia aerea nonché una diversa formattazione del documento, costituisce un documento da cui rilevare con certezza la paternità della comunicazione.
Considerazioni, queste, che trovano anche conferma nella comunicazione di recesso, la cui qualificazione non è stata oggetto di contestazione, allegata alla citazione di primo grado (all. n. 2 citazione di primo grado), da cui emerge la preoccupazione dei viaggiatori di non potere soddisfare il loro interesse di piacere a causa della diffusione del virus e possibile obbligo di quarantena in quanto provenienti da MI MA (cfr. lettera di recesso ove si legge: “La nostra permanenza a NY sarebbe esposta sia a rischi riguardanti la nostra provenienza da una zona ritenuta allerta 4 dagli Stati
Uniti sia la possibilità di un contagio che ci costringerebbe a rimanere in quarantena in loco o ancora la possibilità di restrizione a visite guidate e/o musei come da programma”). Ne deriva che il difetto sopravvenuto della causa in concreto del contratto determina il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, di cui ha fatto correttamente applicazione il giudice di prime cure accogliendo la domanda di risoluzione del contratto.
Per completezza, occorre precisare che nel caso di specie, in applicazione del principio tempus regit contractum, non può trovare applicazione il diverso regime di risoluzione previsto dall'art. 88 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, perché non ancora in vigore alla data di verificazione della sopravvenienza. Alla luce di siffatte considerazioni, deve essere rigettato l'appello e confermata la sentenza n. 48 depositata dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo in data 10 giugno 2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(giudizio di cognizione innanzi al Tribunale;
parametri medi;
senza istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 a 5.200,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1394/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 48 depositata dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo in data 10 giugno 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, nonché la domanda di ripetizione ivi proposta;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 [...]
e , delle spese di lite del presente CP_1 Parte_2 Parte_5 grado di giudizio che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, 8 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)