Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola -Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza del 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. Rg 3534/2022+ 211/2023 vertente
TRA
"rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ciccone come da procura speciale alle liti Parte 1 in atti,
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Oliva RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.07.)7.2022 la ricorrente in epigrafe indicata, premetteva di aver ricevuto in data 15.3.2022 comunicazione dell' con la quale si rendeva nota l'indebita percezione della somma di euro 2009,53 a titolo di ratei di prestazione invalidità civile per il periodo dal 1.1.2021 al 31.07.2021; che ella sin dal 1.10.2015 era stata riconosciuta invalida in misura superiore al 73% e di aver sempre percepito in buona fede tali ratei;
che trattandosi di indebito assistenziale alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità stante l'incolpevole affidamento del percipiente non erano ripetibili i ratei antecedenti al provvedimento di accertamento dell'indebito del 15.3.2022; che in ogni caso la richiesta di restituzione del 15.3.2022 era generica.
Tutto ciò premesso chiedeva l'annullamento della richiesta di ripetizione di indebito del 15.3.2022 avanzata dall' - con vittoria elle spese di lite con attribuzione. Si costituiva ritualmente in giudizio 1 insistendo per rigetto della domanda stante la sua
-
infondatezza per le motivazioni illustrate in memoria
All 'udienza del 13.09.2023 veniva disposta la riunione al giudizio n.Rg 3534/ 2022 di quello recante n. 211/2023 stante la sussistenza di una connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. In tale giudizio la parte ricorrente deduceva l'illegittimità della richiesta avanzata dall' in data 15.09.2022 avente ad oggetto la ripetizione delle somme erogate a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo dal 1.10.2025 al 31.12.2020 per un importo complessivo di euro 10.583,74. A sostegno della domanda evidenziava di essere invalida in misura pari al 100% dal 1.10.2025, che a decorrere dal 20.4.2021 1' aveva provveduto alla liquidazione dei ratei di Assegno ordinario ex legge 222/84 per un importo mensile pari a circa 515,17 euro;
che dal 2014 al 2020 aveva un reddito personale annuo non superiore ad euro 13.000,00 da poter godere della prestazione di invalidità civile.
-In tale giudizio l' ribadiva l'infondatezza della domanda evidenziando che l'indebito derivava da una ricostituzione d'ufficio per comunicazioni di liquidazione A.O.I con richiesta di diritto di opzione avanzata dalla parte ricorrente in data 29.4.2022; che a seguito di tale opzione, come da allegato, in data 2.5.2022 gli Uffici avevano ricostituito il trattamento INV CIV e avevano formalizzato l'indebito oggetto di causa relativo agli importi dell'assegno INVCIV percepiti da marzo 2018 ( atteso che a seguito di visita di revisione del febbraio 2018 alla ricorrente non era stata confermata una invalidità pari al 100% bensì pari al 74%) a dicembre 2020. Insisteva per il rigetto anche di tale domanda con vittoria delle spese di lite
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, le cause così riunite all'udienza del 13.3.2025 sono state decise con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Come si evince dai documenti prodotti in giudizio dalle parti, Parte 1 a decorrere dal 1.10.2015 è stata riconosciuta invalida in misura pari al 100% percependo, pertanto, la pensione di
Appare opportuno richiamare la normativa in tema di incompatibilità dei due trattamenti di cui all'art. 9 D.L. n. 791/81 secondo cui: "A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.". La questione della incompatibilità non è messa in dubbio neppure dalla parte ricorrente la quale ha insistito sul proprio incolpevole affidamento. Tuttavia, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2033 c.c.
Al riguardo, in relazione ai rapporti fra l'errore dell'ente e il dolo dell'interessata allorché si verta in una situazione di incompatibilità ex lege delle prestazioni, giova riportare adesivamente in parte qua la motivazione della Corte di Cassazione in un caso relativo alla percezione contemporanea dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili. "Con il secondo motivo l'denuncia violazione dell'articolo 2033 c.c. in relazione alla L. n. 54 del 1982, articolo 9 (che sancisce incompatibilita' tra pensione e assegno e lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto che la fattispecie fosse regolata dalle norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge per il diritto a pensione - ovvero il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3 ter, conv. in L. n. 29 del 1977 e il Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 10, conv. in L. n. 291 del 1988 - requisiti che nella specie sussistevano, essendosi, invece verificata l'incompatibilita' tra le due prestazioni. Osserva che nessuna specifica norma regolava la fattispecie, che pertanto doveva trovare applicazione l'articolo 2033 c.c. non essendo possibile applicare analogicamente norme relative ad altre ipotesi.
5. Il motivo è fondato. pensionato assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilita' delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilita' sulla erroneita' del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. La Corte territoriale ha accolto la prospettazione del OMISSIS) ed ha ritenuto di escludere l'applicabilita' dell'articolo 2033 c.c. individuando, invece, come criterio quello contenuto nelle disposizioni della L. n. 29 del 1977 e della L. n. 291 del 1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilita' delle somme riscosse dal pensionato.
6. Questa Corte ha evidenziato (cfr Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
6.Si e' altresi' precisato che, in generale, "in tema di ripetibilita' delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
7. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la soluzione adottata dalla Corte d'appello secondo cui devono trovare applicazione le regole di cui ai citati Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. 29 del 1977, 850/1976, e Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 non puo' trovare accoglimento, dovendo, invece, le prestazioni erogate al (OMISSIS) essere assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie, ne' potendo applicarsi, in via analogica, quelle richiamate dalla Corte territoriale.
8.E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l'ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in base alla L. n. 54 del 1982, articolo 9, l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, articolo 13 e' incompatibile con la pensione diretta di invalidita' e che, poiche' le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, l'Istituto aveva agito per la ripetizione.
9.Come correttamente rilevato dall' non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr, da ultimo ord. n 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilita', come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilita' del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilita' non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensi' all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento. 10. Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'articolo 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che e' applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilita' della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. (...) (Cass. Civ Sez lav 12/06/2019 n. 15759). Nello stesso senso anche Cass Civ Sez lav 18/10/2022 n. 30516.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenendo peraltro conto che la parte ricorrente ha presentato ad aprile del 2022 all' istanza di opzione, dichiarando essendo titolare per il periodo dal 1.3.2018 all'1.07.2021 di due prestazioni incompatibili di voler optare per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, somme percepita a titolo di assegno mensile in tale arco temporale non sono dovute e vanno restituite avendo, nel contempo, l' provveduto ad aprile del 2021 alla liquidazione degli arretri di AOI ex lege 222/84 per anno di competenza. Appare dunque legittima la richiesta di restituzione della somma di euro 10.538,47 percepite a titolo di del assegno mensile di assistenza dall' 1.3.2018 al 31.12.2020 (oggetto della comunicazione
15.09.2022) e la somma di euro 2.009,53 corrispondente alle somme percepite a titolo di assegno mensile del 15.03.2022) di assistenza dall' 1.1.2021 al 31.7.2021 (oggetto della comunicazione CP Va evidenziato che come risulta dal TE08 depositato in giudizio dall"
-Inel fascicolo RG 211/2023
l'indebito di euro 10.583,74 deriva dall'azzeramento dell'assegno mensile dal 1 marzo 2018 e fino al 31.12.2020, mentre per il periodo dal 1.10.2015 al febbraio 2018 non vi è alcuna somma indebita e non viene in rilievo alcuna questione di superamento dei limiti reddituali per il godimento della prestazione della pensione di invalidità civile come invece sostenuto dalla parte ricorrente. Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni i ricorsi vanno rigettati Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così Rigetta i ricorsi
Dichiara irripetibili le spese di lite Così deciso in Nola il 12.3.2025
att. c.p.c.
provvede.
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola