Art. 25. (Norme regolamentari)
Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.
Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e successive modificazioni, e le disposizioni esplicative ed adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.
Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e successive modificazioni, e le disposizioni esplicative ed adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.