TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4634 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARINI GIOVANNI e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Magenta (MI) Via Pretorio n. 30
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI ANNA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano, via Fontana 5
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che sia dato atto che le parti sono economicamente indipendenti al pari della figlia maggiore della coppia;
che si dia atto dell'impegno del sig. a cedere alla sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1 costituente ex casa familiare sito in Abbiategrasso alla V. XXIV maggio n.22 e del box pertinenziale (Foglio 10 particella 558 sub 702 categoria A3 Classe 5 vani 4,5, rendita 371,85, e Foglio 10, particella 558 sub 707,
pagina 1 di 3 categoria C6, classe 5 consistenza mq 17 rendita 779,02) e del corrispondente impegno della sig.ra a CP_1 versare a titolo di corrispettivo della vendita la somma di euro 45.000,00 che sarà versata appena la banca erogherà il finanziamento e in ogni caso entro la data del rogito innanzi al notaio, dott.ssa già Per_1 individuato dalle parti;
dare atto che le spese notarili per il trasferimento immobiliare saranno sopportate integralmente dalla sig.ra
CP_1 dare atto che le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della sig.ra e che gli CP_1 arredi e altri beni presenti nell'immobile resteranno nella disponibilità della stessa;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Si dà, inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra i coniugi.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Abbiategrasso, in data 2.12.1995 (registro degli atti di matrimonio del comune di Abbiategrasso, anno 1995, atto n.107, parte II, serie A);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente pagina 2 di 3 (dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4634 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARINI GIOVANNI e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Magenta (MI) Via Pretorio n. 30
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI ANNA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano, via Fontana 5
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che sia dato atto che le parti sono economicamente indipendenti al pari della figlia maggiore della coppia;
che si dia atto dell'impegno del sig. a cedere alla sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1 costituente ex casa familiare sito in Abbiategrasso alla V. XXIV maggio n.22 e del box pertinenziale (Foglio 10 particella 558 sub 702 categoria A3 Classe 5 vani 4,5, rendita 371,85, e Foglio 10, particella 558 sub 707,
pagina 1 di 3 categoria C6, classe 5 consistenza mq 17 rendita 779,02) e del corrispondente impegno della sig.ra a CP_1 versare a titolo di corrispettivo della vendita la somma di euro 45.000,00 che sarà versata appena la banca erogherà il finanziamento e in ogni caso entro la data del rogito innanzi al notaio, dott.ssa già Per_1 individuato dalle parti;
dare atto che le spese notarili per il trasferimento immobiliare saranno sopportate integralmente dalla sig.ra
CP_1 dare atto che le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico della sig.ra e che gli CP_1 arredi e altri beni presenti nell'immobile resteranno nella disponibilità della stessa;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Si dà, inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra i coniugi.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Abbiategrasso, in data 2.12.1995 (registro degli atti di matrimonio del comune di Abbiategrasso, anno 1995, atto n.107, parte II, serie A);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 3.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente pagina 2 di 3 (dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3