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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 200933525 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute del diritto al rimborso della maggiore imposta versata dall'appellata.
Questa richiede in particolare il rimborso : a) della differenza tra la maggiore Irpef indebitamente versata sul reddito di € 43.613,00 e l'imposta sostitutiva, commisurata al 12,5%, che invece si sarebbe dovuta versare;
b) dei conseguenti maggiori importi versati a titolo di addizionale regionale e comunale.
Sostiene infatti la contribuente che la somma in oggetto, percepita a titolo di "ristoro per la perdita del voto capitario in Banca_1", era stata erroneamente dichiarata nel quadro RL (righi RL15, RL 17 e RL 18) del Modello Unico PF 2007, mentre doveva essere tassata quale reddito diverso ex art. 67, l o co., lett. c-bis, T.U.I.R. soggetta, pertanto, all'imposta sostitutiva del 12,5%.
La somma veniva ricevuta a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra la contribuente e la banca di cui era socia, che chiudeva un contenzioso tra loro esistente.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va confermata.
La decisione si basa sulla qualificazione da dare all'accordo transattivo del 23.5.2005.
Appare corretta sul punto la decisione del primo giudice.
Sul punto si sono già espresse sia questa Corte, che ha più volte deciso su richieste di analoghi rimborsi avanzate da altri soci della Banca_1, sia la Suprema Corte (Cass.civ.n.20316/2021), chiamata a decidere proprio sulla transazione in oggetto.
Secondo la Suprema Corte infatti “ occorre guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli il regime fiscale appropriato”.
Con la transazione in questione– ha evidenziato la Corte – “ ponendo fine alla lite insorta con la banca, il contribuente ha rinunciato a fare valere il suo diritto di opzione, cioè una parte significativa dei diritti connessi al suo status di socia della Banca_1. Un tanto è avvalorato da tre elementi: a) dalla circostanza che proprio la lesione di quel diritto aveva indotto la contribuente a muover lite alla Banca;
b) dalla circostanza che con l'abbandono della lite in appello (vittoriosa avendola vinta in primo grado) la contribuente rinunciava a far valere il suo diritto di opzione, lasciando libera la Banca di sottoscrivere per l'intero il prestito obbligazionario convertito forzatamente in azioni;
c) dalla circostanza che il risarcimento accordato fosse commisurato per ciascun socio alla sua partecipazione societaria, quindi proporzionato al diritto di opzione rinunciato, non ad un obbligo capitario di fare, non fare o permettere (secondo la dicitura del DPR n.917/1986)”.
La somma in oggetto quindi andava in sostanza a retribuire la rinuncia della contribuente al suo diritto di opzione e di conseguenza andava inserito tra i redditi diversi disciplinati dall' art 67, primo comma lettera c bis.
Significativa sul punto – come ricordato dalla Suprema Corte - “ è la circolare dell'Amministrazione
Finanziaria del 10.12.2004 n.52/E al punto 2.25, ove attrae ai redditi diversi di cui all'art 67, primo comma, lettera c) bis “ la cessione di partecipazione, titolo o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio” e tale deve considerarsi – secondo la
Corte - anche il diritto di opzione o la rinuncia al relativo, che è alla base della transazione in oggetto.
D'altra parte guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare “ come categoria autonoma e generale della transazione – come prospetta l'Ufficio – significa accordare a tale istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale” , con la conseguenza che “ ogni operazione può essere oggetto di transazione su una lite minacciata al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare, con la conseguenza che sarebbe rimesso la disponibilità dele parti un strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva” .
Dello stesso tenore sono le sentenze della Corte id Cassaizone n.1046/2022 e 1047/2022.
Non vi sono ragioni per discostarsi da questo indirizzo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite del presente grado dell'appellata, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Ancona in data 14 ottobre 2024
Il Presidente estensoredott. Davide Storti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 609/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 200933525 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute del diritto al rimborso della maggiore imposta versata dall'appellata.
Questa richiede in particolare il rimborso : a) della differenza tra la maggiore Irpef indebitamente versata sul reddito di € 43.613,00 e l'imposta sostitutiva, commisurata al 12,5%, che invece si sarebbe dovuta versare;
b) dei conseguenti maggiori importi versati a titolo di addizionale regionale e comunale.
Sostiene infatti la contribuente che la somma in oggetto, percepita a titolo di "ristoro per la perdita del voto capitario in Banca_1", era stata erroneamente dichiarata nel quadro RL (righi RL15, RL 17 e RL 18) del Modello Unico PF 2007, mentre doveva essere tassata quale reddito diverso ex art. 67, l o co., lett. c-bis, T.U.I.R. soggetta, pertanto, all'imposta sostitutiva del 12,5%.
La somma veniva ricevuta a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra la contribuente e la banca di cui era socia, che chiudeva un contenzioso tra loro esistente.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va confermata.
La decisione si basa sulla qualificazione da dare all'accordo transattivo del 23.5.2005.
Appare corretta sul punto la decisione del primo giudice.
Sul punto si sono già espresse sia questa Corte, che ha più volte deciso su richieste di analoghi rimborsi avanzate da altri soci della Banca_1, sia la Suprema Corte (Cass.civ.n.20316/2021), chiamata a decidere proprio sulla transazione in oggetto.
Secondo la Suprema Corte infatti “ occorre guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli il regime fiscale appropriato”.
Con la transazione in questione– ha evidenziato la Corte – “ ponendo fine alla lite insorta con la banca, il contribuente ha rinunciato a fare valere il suo diritto di opzione, cioè una parte significativa dei diritti connessi al suo status di socia della Banca_1. Un tanto è avvalorato da tre elementi: a) dalla circostanza che proprio la lesione di quel diritto aveva indotto la contribuente a muover lite alla Banca;
b) dalla circostanza che con l'abbandono della lite in appello (vittoriosa avendola vinta in primo grado) la contribuente rinunciava a far valere il suo diritto di opzione, lasciando libera la Banca di sottoscrivere per l'intero il prestito obbligazionario convertito forzatamente in azioni;
c) dalla circostanza che il risarcimento accordato fosse commisurato per ciascun socio alla sua partecipazione societaria, quindi proporzionato al diritto di opzione rinunciato, non ad un obbligo capitario di fare, non fare o permettere (secondo la dicitura del DPR n.917/1986)”.
La somma in oggetto quindi andava in sostanza a retribuire la rinuncia della contribuente al suo diritto di opzione e di conseguenza andava inserito tra i redditi diversi disciplinati dall' art 67, primo comma lettera c bis.
Significativa sul punto – come ricordato dalla Suprema Corte - “ è la circolare dell'Amministrazione
Finanziaria del 10.12.2004 n.52/E al punto 2.25, ove attrae ai redditi diversi di cui all'art 67, primo comma, lettera c) bis “ la cessione di partecipazione, titolo o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio” e tale deve considerarsi – secondo la
Corte - anche il diritto di opzione o la rinuncia al relativo, che è alla base della transazione in oggetto.
D'altra parte guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare “ come categoria autonoma e generale della transazione – come prospetta l'Ufficio – significa accordare a tale istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale” , con la conseguenza che “ ogni operazione può essere oggetto di transazione su una lite minacciata al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare, con la conseguenza che sarebbe rimesso la disponibilità dele parti un strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva” .
Dello stesso tenore sono le sentenze della Corte id Cassaizone n.1046/2022 e 1047/2022.
Non vi sono ragioni per discostarsi da questo indirizzo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite del presente grado dell'appellata, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Ancona in data 14 ottobre 2024
Il Presidente estensoredott. Davide Storti