Art. 26.
I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all' articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le donne.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l' articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .
I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all' articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le donne.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l' articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .