Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5415/2023 Sent. N.
Cron. N.
TRIBUNALE DI BRESCIA Rep. N.
– SEZIONE II° CIVILE - R. Gen. N. 5415/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A iv. N. Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del
Giudice unico E. Sampaolesi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 5415/2023 Ruolo Generale promossa
D A
[...]
OGGETTO:
, Parte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.to NOVIELLO ROCCO per procura in atti
RICORRENTE
c o n t r o
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.to CONTI STEFANO per procura in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies cpc depositato il 21.4.23, l'
[...]
esponeva che, con contratti Parte_3
Cont relativi alla “Definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
di e L' CP_1 Controparte_2
Contr
, l' si era impegnata a
[...]
Parte pagare a i corrispettivi per le prestazioni rese, anche attraverso il versamento di acconti mensili, salvo eventuali conguagli e salva la ripetizione delle somme che fossero risultate non dovute o dovute
Parte solo in parte;
che per l'anno 2020 aveva emesso nei confronti di
ATS fatture per l'importo complessivo di euro 1.073.550,00; che con
Contr decreto del direttore generale dell' del 28.10.21 l'importo predetto era stato riconosciuto come dovuto;
che nulla era stato, però,
Contr Parte pagato da che per l'anno 2016 aveva emesso la fattura per prestazioni psichiatriche per euro 225.698,00; che anche detto
Contr importo era stato riconosciuto da come dovuto;
che con deliberazione della giunta regionale del 18.3.2019, in applicazione delle L:R. n. 33/09 e n. 23/2015, erano stati rideterminati in riduzione
Contr per PLV i contributi per il periodo 2012-2017; che aveva,
quindi, avviato procedimento per il recupero delle somme erogate in eccesso per euro 1.012.560,81; che il Tar aveva respinto il ricorso
Parte proposto da per l'annullamento dei provvedimenti di
Contr rideterminazione degli importi ricevuti;
che il 23.2.23 aveva
Parte comunicato a l'intenzione di compensare gli importi che la ricorrente era tenuta a restituire, compresi gli interessi nel frattempo
Contr Parte maturati, con le somme dovute da a di cui sopra, oltre all'importo di euro 163.508,00 di cui alla fattura del 4.8.22; che gli - 3 -
Contr interessi calcolati da ex art. 1284 comma IV cc e pari ad euro
295.889,45 non erano dovuti;
che, trattandosi di ripetizione di somme derivanti dalla rideterminazione d'autorità delle maggiorazioni tariffarie, gli interessi moratori ex art. D.L.vo n. 231/02 non erano
Contr applicabili;
che, peraltro, non aveva proposto alcuna domanda
Parte giudiziale di condanna di al pagamento degli importi dovuti, di tal che l'art. 1284, comma 4 cc era inapplicabile.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che fosse accertato che la pretesa di ATS di interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., era illegittima e infondata;
che fosse, di conseguenza, dichiarato che non
Parte erano dovuti da interessi e che la compensazione operata da
Contr in relazione a detti interessi era illegittima;
che, previo accertamento dell'entità dei reciproci debiti, fosse dichiarata l'avvenuta compensazione della somma capitale di € 1.012.560,81
Contr pretesa da ATS con gli importi scaduti tutti dovuti dalla stessa e di cui alle fatture 84E/680/2020, 85E/680/2020, 90E/680/2020,
105E/680/2020 e, parzialmente, con l'importo di cui alla fattura n.
Contr Parte 62E/680/2021; che fosse, quindi, condannata a pagare a la somma di € 295.889,45, oltre interessi e rivalutazione;
che fossero disapplicati gli atti e i provvedimenti con cui erano stati richiesti gli interessi (nota di ATS del 23/2/2023 n. prot. 0022598/23; nota di
ATS 0025694/23 del 2/3/202; Decreto n. 134 del D.G. di ATS del
8/3/2023).
Si costituiva in giudizio Controparte_1
di , che domandava il rigetto del ricorso, in ragione del fatto CP_1 - 4 -
Contr Parte che il rapporto tra e aveva natura contrattuale e, quindi, in caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi da applicare avrebbero dovuto essere quelli del D.L.vo n. 231/02; che le somme erogate da
Contr a titolo di maggiorazioni tariffarie e di cui la resistente era creditrice non costituivano indebito;
che, quindi, correttamente gli interessi erano stati calcolati dalla data della domanda giudiziale
Parte proposta da davanti al Tar AR del 15 luglio 2019.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281
duodecies cpc, all'udienza del 15.5.25, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 281 sequies cpc, dopo ampia discussione, la causa era trattenuta in decisione.
………………………
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che parte ricorrente ha domandato che questo tribunale accertasse se l'applicazione degli interessi ex D.L.vo
Parte Contr n. 231/02 sulla somma che era obbligata a restituire a -
anche alla luce della sentenza del Tar AR, che aveva respinto
Parte il ricorso proposto da per l'annullamento dei provvedimenti di rideterminazione degli importi ricevuti- fosse corretta e che, in caso
Contr Parte negativo, fosse condannata a pagare a il relativo importo,
nel frattempo compensato con crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della resistente per prestazioni svolte.
Con i contratti denominati “per la definizione dei rapporti
Contr giuridici ed economici tra di e l' CP_1 Parte_2 - 5 -
Controparte_2
per l'erogazione di prestazioni di ricovero,
[...]
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, psichiatria”
Contr Parte (doc. 1 ricorrente) l' si era impegnata a pagare a i corrispettivi per le prestazioni anche attraverso il versamento di acconti mensili.
L'art. 5 comma 6 dei contratti citati prevedeva che
“l'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che,
sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza…. Risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile”.
Non è più in discussione tra le parti (si veda la sentenza del
Tar AR del 3.1.22) che la resistente, a seguito della rideterminazione degli importi fruiti quali maggiorazioni tariffarie,
Parte avesse diritto alla restituzione da parte di della somma di euro
1.012.560,81.
Ed invero, va ricordato che l'art. 25 bis della L.R. n. 22/2009
prevedeva una maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia. - 6 -
Dal 2012 al 2017 erano state, pertanto, erogate anche a favore
Parte di dette “maggiorazioni tariffarie”. A seguito di un procedimento amministrativo di rideterminazione delle
“maggiorazioni tariffarie” (si veda D.G.R. n. XI/1403 del 18/3/2019
della Regione, doc. 8 di parte ricorrente), la Regione AR
aveva rideterminato, per il periodo 2012-2017, il contributo dovuto a ciascun Ircss o casa di cura convenzionata con istituti universitari
Parte Contr lombardi (e quindi anche a ). Di conseguenza, aveva avviato procedimenti di recupero delle somme erogate in eccesso e,
Parte quanto a , aveva quantificato detto importo in euro 1.012.560,81
Contr (cfr. nota di del 17/4/2019 doc. 9).
Contr ha sostenuto che tale credito non costituisse un indebito e, stante la mancata restituzione della somma sopra indicata da parte
Parte di , aveva compensato gli interessi, su questa calcolati ex D.L.vo n. 231/02 dal 15.7.2019 (data della proposizione della domanda di
Parte
dinanzi al Tar) al 21.2.23 e pari ad euro 295.889,45, con i
Parte crediti vantati nei suoi confronti da per prestazioni erogate negli anni 2020-2021.
Questo giudice ritiene, viceversa, che di indebito oggettivo si tratti, volta che si ha indebito anche in ipotesi di pagamenti dovuti al momento della solutio, ma successivamente rimasti privi di causa per un fatto sopravvenuto.
Il diritto di ATS alla restituzione della somma corrisposta si fonda, quindi, necessariamente sul venir meno della causa che aveva in precedenza giustificato l'attribuzione patrimoniale compiuta. - 7 -
Trattandosi di indebito oggettivo, a mente dell'art. 2033 cc,
gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento soltanto nel caso in cui chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buonafede, dal giorno della domanda.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica,
derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2,
c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può
ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass. 26.10.20 n. 23448; Cass.
7.5.24 n.
12362).
Nessuna prova è stata fornita al riguardo e, pertanto,
Parte dovendosi presumere la buona fede di , gli interessi non erano dovuti ed esiste, pertanto, il diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro 295.889,45 quale corrispettivo delle prestazioni erogate.
La giurisprudenza, a cui questo giudice ritiene di doversi uniformare, ha in più occasioni affermato che, in caso di buona fede dell'accipiens, la domanda di cui all'art. 2033 cc sia solo quella giudiziale e non qualsiasi domanda legalmente efficace a costituire in - 8 -
mora l'accipiens.
La giurisprudenza invocata da parte resistente a sostegno della tesi dell'applicazione dell'art. 1284 comma 4 cc al suo credito restitutorio (Cass.
3.1.23 n. 61) non conduce a diverse conclusioni,
Contr atteso che nessuna domanda giudiziale è stata mai promossa da che, peraltro, nel giudizio dinanzi al Tar, che aveva per oggetto (e non avrebbe potuto essere altrimenti) la domanda di annullamento dei
Parte provvedimenti di rideterminazione degli importi ricevuti da , era rimasta contumace.
Ciò posto, la resistente va condannata a pagare a favore della ricorrente la somma di euro 295.889,45, oltre interessi nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 cc dalla data di scadenza delle fatture a cui l'importo predetto si riferisce al 21.4.23 e di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc da tale ultima data al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/14 e successive modifiche.
P . Q . M .
Il Tribunale,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
accertato che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc,
calcolati dalla resistente sulla somma di euro 1.012.560,81, non erano dovuti,
condanna la resistente a pagare a favore del ricorrente la - 9 -
somma di euro 295.889,45, oltre interessi come in motivazione;
condanna parte resistente a rimborsare le spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandone l'ammontare in euro 12.046,00 per compensi professionali ed euro 1214,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, il giorno 27/05/2025
Il Giudice
E. Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.