Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 2209/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del/della legale rappresentante
− Difesa: Avv. URSO ILARIA;
− Domicilio: VIA DANTE 19 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Ilaria Urso
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del/della legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. RAFFAELLI MAURIZIO
− Domicilio: C.SO NAZIONALE 145 19126 LA SPEZIA presso lo studio dell'Avv. Maurizio Raffaelli
Decisa a Bologna il 15/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE Confermata l'intervenuta risoluzione, per colpa di Controparte_1 dell'accordo intercorso fra le Parti in data 29.03.2023, e condannare al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della dell'importo di euro € 150.000,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione alla domanda. Accertare la responsabilità aggravata di
[...]
ex art. 96 c.p.c., per resistenza temeraria nel presente giudizio, e condannare la CP_1 medesima al risarcimento del danno nei confronti della nella misura che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Confermata l'intervenuta risoluzione, per colpa di dell'accordo intercorso fra le Parti in data 29.03.2023, condannare Controparte_1
1
, porre lo stesso a deconto del maggior credito vantato dalla e CP_1 Parte_1 condannare a corrispondere alla il minor importo sino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza di euro 150.000,00 oltre interessi”
Parte convenuta:
“ respingere tutte le richieste avanzate da controparte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, perché infondate in fatto e diritto;
accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo transattivo datato 29.03.2023 per inadempimento della società Parte_1 ; accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati in data 19.11.22 e
[...] 19.12.22 come elencati in narrativa, per inadempimento della società ; Parte_1 per l'effetto condannare la società al risarcimento del danno in favore Parte_1 della società entrambe in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 da quantificarsi in Euro 206.595,64 quale danno emergente ed Euro 242.900,00 quale lucro cessante secondo le modalità di calcolo indicate in narrativa o nella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dall'istruttoria; quale criterio residuale di determinazione secondo equità dell'Ill.mo Giudice;
per l'effetto imputare Euro 150.000,00 già versati all'odierna convenuta da controparte quale acconto sulla maggior somma dovuta per le causali di cui al punto precedente, ovvero effettuate le dovute compensazioni, determinare quale sia la somma residua da restituire”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
1) contratto di transazione novativa 29 marzo 2023 stipulato con in Controparte_1 cui le parti si impegnavano reciprocamente alla stipula di futuri accordi per la realizzazione di commesse per euro 1.075.000,00 oltre Iva entro il 2023, sulla base di ordini di PC a LD, cui imputare la somma di euro 150.000,00 già pagata Co da nell'ambito delle estinte vicende pregresse;
2) l'inadempimento di in ragione della presentazione di offerte fuori Controparte_1 mercato e del rifiuto di alcuni ordini.
Pertanto, chiede di dichiarare la risoluzione della transazione per Parte_1 Co inadempimento di , condannando LD al risarcimento del danno, ovvero, in subordine, alla restituzione dell'importo di euro 150.000,00 a titolo di indebito arricchimento o, in via ulteriormente subordinata, alla compensazione con un eventuale controcredito accertato in corso di causa. si difende eccependo: Controparte_1
Co 1) l'inadempimento di che non ha affidato le commesse per il valore stabilito;
2 2) il danno derivante da tale inadempimento.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda e in via riconvenzionale che sia Controparte_1 dichiarata la risoluzione della transazione 29 marzo 2023 per inadempimento di PC e la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in Euro 206.595,64 quale danno emergente ed Euro 242.900,00 quale lucro cessante.
2.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
2.1
Premesso entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimento, il Tribunale osserva che:
1) le parti hanno espressamente attribuito all'accordo natura novativa;
2) l'art. 1976 cc non consente la risoluzione della transazione per inadempimento nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione;
3) la disposizione ha tuttavia carattere eccezionale rispetto ai principi generali e, dunque, non può essere estesa in via analogica agli altri casi di risoluzione (cfr. Cass. ord. 29210/2024);
4) le posizioni delle parti sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto, ormai inidoneo a produrre qualsivoglia effetto ulteriore, avendo entrambe manifestato la volontà di sciogliersi dal rapporto;
5) la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto infatti che “qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente inadempiente richieda anch'esso una pronuncia di risoluzione - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto” (Cass. 26907/2014);
6) ne consegue che a parte attrice deve essere restituita la somma di euro 150.000,00 (così riqualificata la domanda, potendosi intendere, dal tenore complessivo delle sue difese, che la domanda di restituzione di parte attrice svolta in subordine si fondi sull'assenza di un titolo) oltre interessi dalla domanda stragiudiziale del 15 gennaio 2024 (non vi è contestazione circa il fatto che LD abbia ricevuto l'importo in buona fede a titolo di acconto per commesse future), in quanto la caducazione del rapporto di transazione (nonché l'estinzione di quelli precedenti per novazione) fa venir meno la giustificazione dello spostamento patrimoniale.
2.2
La domanda di è infondata. CP_1
3 Al riguardo, il Tribunale osserva: Co
1) i capitoli di prova orale formulati da non sono in grado di dimostrare che il Co calo del fatturato ricavabile dal confronto tra i registri Iva 2022 e 2023 di sia derivato dal “fermo produttivo in attesa dell'inizio delle commesse concordate con la società che avrebbero assorbito l'intera Parte_1 sua capacità produttiva e, pertanto, aveva rifiutato altri contratti esterni agli accordi citati nella consapevolezza di non avere maestranze, mezzi tecnici e spazi per poter seguire ulteriori commesse rispetto a quelle concordate con l'odierna attrice”;
2) anche a non ritenere generica l'allegazione del lucro cessante “per consuetudine” al 20% sull'importo della commessa, considerato che la scrittura transattiva novativa prevedeva la condizione che PC avesse “la Co disponibilità di lavori compatibili”, occorrerebbe la prova, non fornita, che (nel corso del 2023) abbia avuto tale disponibilità o l'abbia perduta per sua colpa, non bastando allo scopo il capitolo di prova testimoniale n. 1, che si riferisce alle non meglio specificate “criticità” indicate da IN nella mail 5 settembre 2023.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto 29 marzo 2023 tra le parti;
2) condanna a pagare a euro 150.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi ex art. 1284 comma I cc dal 15 gennaio 2024 ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate Controparte_1 Parte_1 in euro 10.500,00 (di cui 406,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 15/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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