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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1820/2024
TRA difesa dagli avv.ti avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta Parte_1 ed Anna Barretta
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/01/24, la ricorrente in epigrafe espone di aver lavorato dall'01/10/14 al 29/02/20 alle dipendenze della
[...]
di non aver ricevuto le mensilità di dicembre 2019, Controparte_2 gennaio e febbraio 2020. Espone che «con ricorso ex art 414 cpc depositato innanzi al Tribunale di Napoli sezione lavoro in data 17.12.2020 introduttivo del giudizio avente r.g.n. 20605\2020 (allegato 1) la sig.ra chiedeva la condanna della al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spettanze maturate e non percepite nel corso del dedotto rapporto di lavoro ed in particolare chiedeva il pagamento di € 3951,80 a titolo di retribuzioni relative al periodo dicembre 2019 febbraio 2020.
Con Sentenza n. 1321\2022 (allegato 2) pubblicata il 10.03.2022 il
Tribunale di Napoli sezione lavoro ha condannato la Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.982,19
[...] di cui € 3.925,81 a titolo di ultime tre mensilità In data 4.4.2022 la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_2
Roma (cfr verbale udienza di verifica) In data 8.11.2022 (cfr verbale esame stato passivo allegato 5 pagina 183) la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo della in via privilegiata ex Controparte_2 art. 2751 bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di Euro 5.982,19di cui:
1 - Euro 3951,80 a titolo di retribuzioni arretrate da dicembre 2019 a febbraio 2020. In data 10.03.2023 la ricorrente inoltrava all' con CP_1 modalità on-line l'istanza ex artt. 1 e 2 d.lg.s 80/92 per l'intervento del
Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR pari ad € 3.134,90 maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
L' non ha provveduto al pagamento nel termine di 60 giorni previsto CP_1 dalla legge. In data 14.12.2023 la ricorrente ha depositato telematicamente ricorso amministrativo».
Tanto premesso ha chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1 della complessiva somma di € 3951,80 a titolo di mensilità da dicembre 2019
a febbraio 2020.
L' si costituiva eccependo l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. e la CP_1 prescrizione annuale ex art. 2 dlgs 80/1992, esponendo che «le mensilità richieste, infatti, si riferiscono a dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 mentre la domanda amministrativa è stata presentata solo in data 30.1.2023, quando la prescrizione annuale era ormai maturata». Contesta inoltre la presentazione di una idonea domanda.
Il ricorso è fondato.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto o degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e
2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione CP_1
(quinquennale del TFR e annuale delle ultime retribuzioni ex art. 2 comma 5
d.lgs. 80/1992) del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014; Sez. L,
Sentenza n. 4183 del 24/02/2006; Sez. L, Sentenza n. 14715 del 26/06/2006).
Nella specie, lo stato passivo viene dichiarato esecutivo in data 17/01/23.
Ne consegue la tempestività della domanda proposta in data 10/03/23.
Nel merito, con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, all'Articolo
1 si è poi stabilito:
2 «
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Il successivo Articolo 2 testualmente dispone quanto segue:
«
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo CP_1 gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio
1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. Sez. L,
3 Sentenza n. 1885 del 01/02/2005; Sez. L, Sentenza n. 12634 del 19/05/2008).
Nella specie, il lavoratore ha presentato il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della società datrice di lavoro in data 17/12/20. Ne consegue che i crediti riferiti alle retribuzioni maturate nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto sono azionabili con la procedura ex d.lgs. 80/1992.
In accoglimento del ricorso l' va condannato al pagamento dell'importo CP_1 di € 3134,90.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 d.lgs. 80/1992 saranno dovuti la rivalutazione secondo indice Istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda del 10/03/23 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € CP_1
3134,90, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 10/03/23 al saldo;
b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 1312,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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