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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 24/06/2025 R.G. 2548/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. con il patrocinio dell'avv. RESTINA Parte_1 C.F._1
GENEROSO YURI;
RICORRENTE contro difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 Controparte_1
c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI STEFANO;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.2.25, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per l'accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 e
[...] la conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente l'importo di € 500,00 dovutogli;
spese rifuse al procuratore antistatario. All'udienza del 24.6.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è attualmente alle dipendenze del resistente, con contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente, sino al 31 CP_1 agosto 2025, presso l'Istituto Tecnico industriale “Feltrinelli” di Milano;
Nella presente sede il lavoratore chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto all'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla attribuzione degli importi corrispondenti agli incarichi di supplenza annuale in questione. Tanto premesso si rileva quanto segue. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_3 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio economico ai soli docenti a tempo indeterminato rappresenta una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine;
ciò nella misura in cui essa appare priva di una ragionevole giustificazione – e certo non muove dalla comparazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., quanto affermato anche dal Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento
2 complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Si ritiene allora che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015) rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia ben possibile, senza necessità di scrutinio di legittimità costituzionale;
ciò in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022, n.1842). Significativo ai medesimi fini anche il rilievo per il quale, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNI di categoria, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
3 alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Nel caso in esame, è pacifico e documentale che il ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato su incarico annuale in istituzioni scolastiche della Provincia di Milano senza aver usufruito della Carta elettronica. Va, tuttavia, escluso il diritto rivendicato proprio in relazione all'anno scolastico 2024/2025. Tanto per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui Controparte_ alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è titolare di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 - 31/08/2025) è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta. Si ritiene sussistano comunque i presupposti per dare corso alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
3. fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 24/06/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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