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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 755/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 755/2019, riservata in decisione all'udienza del 18.6.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Livio Cutuli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._2
Piazza Nicola Amore 6, presso lo studio dell'avv. Francesca Strazzera;
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
- 80026 (C.F. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Fulvio Ricca (C.F.
), con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Giovanni C.F._3
Bovio n. 33, nonché elettivamente domiciliato presso lo stesso Condominio in CP_1
[...] CP_2
Pec: Email_2 APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 61/2019, il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, ha così provveduto: a) ha rigettato l'opposizione, e per l'effetto ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato al pagamento, in Parte_1 favore del , sito in in persona Controparte_3 CP_2 dell'amministratore p.t., delle spese di lite del giudizio che sono state liquidate in euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Fulvio Ricca, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; c) ha condannato al versamento all'entrata del bilancio Parte_1 dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9.1.2019, con atto di citazione notificato in data 7.2.2019, ha proposto appello, deducendo a sostegno cinque Parte_1 motivi.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errata pronunzia sulla legittimazione passiva da parte del giudice di prime cure, in quanto l'appellante non aveva mai accettato l'eredità e non aveva presentato denunzia di successione come, invece, ha ritenuto il decidente.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'inesistenza del credito e la nullità delle delibere, in quanto: a) il D.I. è fondato su delibere condominiali adottate in assemblee in cui risulta invitato a partecipare , che invece era Persona_1 deceduto, e solo con deposito al portiere, non con racc. A.R.; b) le delibere di approvazione dei bilanci non sono state mai notificate agli assenti, né all'opponente.
L'appellante ha avuto conoscenza delle delibere solo con la notifica del D.I. con cui sarebbero state ingiunte somme ultronee riportate sotto la voce inerente ai debiti pregressi senza che siano stati allegati i riparti degli anni precedenti.
2.3 Con il terzo motivo, la parte appellante ha evidenziato che la decisione del Tribunale è stata errata ed il decreto ingiuntivo era illegittimo, in quanto sono state ingiunte somme ormai prescritte ex art. 2948 c.c., che il non ha titolo di reclamare. CP_1
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato che l'amministratore del condominio ha esperito il tentativo di mediazione senza esser stato autorizzato da apposita assemblea, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione alla stessa sarebbe stata inutile.
2.5 Con il quinto motivo, ha sostenuto che le spese e i compensi di entrambi i gradi del
Giudizio andavano e vanno poste a carico del . CP_1
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata emessa in data
9.01.2019; l'atto d'appello è stato notificato il 7.02.2019, determinando la decorrenza dei termini di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Posta l'ammissibilità dell'appello, pare opportuno ricostruire le vicende processuali ed extraprocessuali susseguitesi nel tempo, al fine di rendere chiaro lo stato dei fatti al momento della pronuncia e le ragioni della decisione adottata. Ebbene, con la prima doglianza, l'appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata dal appellato, non avendo mai accettato CP_1
l'eredità del defunto fratello , proprietario dell'immobile – poi caduto Persona_1 in successione – cui competono gli oneri condominiali oggetto del presente giudizio. A sostegno di tale gravame, ha prodotto copia di atto di deposito e pubblicazione di testamento olografo redatto da il 10.10.1992 (circa un anno prima Persona_1 della data del decesso). Nella scheda testamentaria – riportata in atto pubblico per notar del 5.02.2019 – il testatore dichiarava di lasciare la proprietà dell'immobile, sito in Per_2
, , ai tre figli di sua sorella, e CP_1 CP_2 Persona_3 CP_5 Per_4
.
[...]
Unitamente al testamento olografo così pubblicato, parte appellante ha altresì depositato copia di denuncia di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate da , Persona_4 uno degli eredi.
Tanto premesso, rilevato il primo motivo di gravame e rilevato che non risultava documentata in atti l'intervenuta accettazione dell'eredità del de cuius da parte degli eredi istituiti nel predetto testamento olografo, questa Corte– con ordinanza del 28.12.2022 – ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, , al fine di consentire l'espletamento dell'actio interrogatoria nei confronti di , affinchè la stessa dichiarasse di Parte_1 accettare o meno dell'eredità di . Persona_1
A fronte di tale ordinanza, il ha depositato un'istanza Controparte_4 nella quale ha reso evidenza dell'intervenuto atto di vendita dell'immobile – già allegato alla memoria di replica di parte appellante – redatto in data 16.09.2022, tra Persona_3
ed , eredi testamentari – tramite in qualità di CP_5 Per_4 Persona_5 procuratore speciale – e e in qualità di acquirenti. CP_6 Controparte_7
Dal citato atto di compravendita risulta che gli acquirenti, consapevoli della lite pendente avente ad oggetto debiti condominiali pregressi, si sono accollati l'onere relativo (art. 9).
È, inoltre, previsto che la somma di € 16.165,99 venisse versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Condominio, quale pagamento delle spese condominiali pregresse, “con riserva di ripetizione in tutto o in parte in esito al giudizio pendente” (art. 10; cfr. pag. 5 dell'atto di vendita).
Ebbene, a fronte dell'intervenuta vendita dell'immobile e pagamento del debito pregresso
– con assegno circolare non trasferibile, n. 6080925785-12, di importo di € 16.165,00, come documentato in atti – il Condominio ha depositato istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di rimessione sul ruolo del 28.12.2022, rappresentando l'impossibilità di riproporre la domanda di actio interrogatoria nei confronti di Parte_1
, invero richiesta in primo grado e non accolta dal giudice di prime cure per
[...] ritenuta accettazione tacita dell'eredità.
Ciò sul presupposto che: a) in data 5.02.2019 è stato pubblicato, per atto pubblico di
NO , testamento olografo di , in cui lo stesso ha nominato Per_2 Persona_1 eredi i tre figli di;
b) l'immobile sito nello stabile di Parte_1 Controparte_1 in oggetto della pretesa creditoria per oneri condominiali pari ad euro 8.656,13 CP_2 oltre spese è stato trasferito dagli stessi eredi a terzi.
Sulla base di tali circostanze, il ha chiesto la revoca dell'ordinanza citata CP_1 nonché dichiararsi cessata la materia del contendere per mancanza dell'immobile a fronte del credito per cui si è proceduto.
, All'udienza del 18/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti i termini previsti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., solo il Condominio ha provveduto a depositare nuove comparse conclusionali in data 9.07.2025, con le quali, in primo luogo, ha reiterato la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere “per avvenuta transazione, come da scrittura privata del 16.09.2022, firmata dal
, da delegato dai figli come dall'atto di vendita, Controparte_4 Persona_5 dall'avv. Fulvio Ricca e dall'acquirente ; in secondo luogo, stante la persistenza CP_6 dell'appellante nel coltivare il giudizio, ha chiesto la condanna di quest'ultima alle spese di lite;
in via subordinata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, il Condominio (cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale del 9.07.2025) ha sostenuto che tra le parti in causa è intervenuta transazione per scrittura privata inviata da in qualità di procuratore speciale dei figli, e restituita firmata dal Persona_5
Condominio e dall'avv. Fulvio Ricca, nella quale vi era scritto che 1) il Giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord r.g. 11349/2020 avente per oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3420/2020 (procedura monitoria r.g. 7222/2020) verrà abbandonato e cancellato dal ruolo e il decreto ingiuntivo perderà la sua efficacia ..." […] "... 5) I sigg.ri autorizzano Per_5
l'acquirente di versare in sede di stipula dell'atto pubblico di trasferimento un assegno CP_6 circolare intestato al Condominio di Euro 16.500,00 e un assegno circolare dell'importo di Euro
2.000,00 intestato all'avv. Cutuli Livio per la sentenza 368/2016 Tribunale di Napoli Nord, di regolare in altro modo direttamente con l'avv. Ricca per le sue spettanze a saldo e stralcio del suo credito con gli eredi sigg.ri ..". […] "...Gli avv.ti Livio Cutuli e Fulvio Ricca dichiarano di rinunciare Per_5 alla solidarietà professionale ex art. 68 L.F. e sottoscrivono il presente atto per autentica e per rinunzia a vincolo di solidarietà ex lege professionale".
Nonostante la rilevata mancanza di sottoscrizione da parte dell'appellante, il CP_1 ha ritenuto che l'intesa debba ritenersi comunque perfezionata e idonea a definire il rapporto controverso.
A fronte di tali deduzioni di parte appellata, a ben vedere, parte appellante non ha depositato nuove comparse conclusionali;
sicché occorre fare riferimento al contenuto delle ultime difese ritualmente versate in atti e, segnatamente, alle memorie di replica del
27.09.2022.
In tale scritto, ha dato atto del fatto nuovo e sopravvenuto relativo Parte_1 all'intervenuta vendita dell'immobile di cui sopra, evidenziando l'assunzione, da parte degli acquirenti, delle spese condominiali pregresse gravanti sullo stesso, anche anteriori al biennio (cfr. art. 9 dell'atto di compravendita). Ha, inoltre, precisato che il pagamento effettuato al mediante assegno circolare di € 16.165,00 è stato eseguito “con CP_1 riserva di ripetizione in tutto o in parte in esito al giudizio pendente”, ai sensi dell'art. 10 del medesimo atto.
Parte appellante ha poi espressamente contestato che una valida transazione fosse intervenuta tra le parti, deducendo che la scrittura privata invocata dal Condominio costituiva una bozza modificata unilateralmente, non sottoscritta dagli eredi venditori, e comunque incompatibile con la clausola di riserva di ripetizione inserita nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile (cfr. pag. 2 delle memorie di replica del 27.09.2022 di parte appellante “il procuratore alla vendita, privo di poteri, ha siglato una bozza di scrittura modificata furbescamente dall'Amministratore in maniera difforme alle trattative, nessuno dei venditori ha firmato e nell'atto pubblico è stata inserita la riserva di ripetizione all'esito del giudizio pendente”.
Pertanto, ha insistito per la decisione nel merito della controversia, Parte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. CP_1
7. Alla luce dei riportati scritti conclusionali non è possibile dichiararsi cessata la materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si traduce in una pronuncia meramente processuale che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, da decidersi secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale (Cassazione civile sez. II,
29/07/2021, n. 21757).
Di contro, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e, in caso negativo, di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni proposte (cfr. Cass., Sez.
II, 29/07/2021, n. 21757).
Inoltre, in presenza di una transazione extraprocessuale asseritamente intervenuta tra le parti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere resa solo qualora la stessa risulti pacifica nel suo contenuto e nella sua rilevanza giuridica;
diversamente, occorre accertare il merito della pretesa, poiché la declaratoria in esame è idonea a formare giudicato solo processuale (Cass. civ., Sez. I, 30/08/2024, n. 23396).
Nel caso di specie, sebbene entrambe le parti abbiano allegato il fatto sopravvenuto della vendita dell'immobile cui si riferiscono gli oneri condominiali controversi e, dunque, sia pacificamente mutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio, non vi è concordia circa l'intervenuta stipula di un accordo transattivo, il quale, oltre a non essere stato sottoscritto da e dal suo difensore, risulta essere contestato in riferimento alla Parte_1 genuinità del contenuto.
Ne deriva che non può ritenersi cessata la ragione del contrasto delle parti né l'interesse ad una pronuncia di merito. Tanto emerge dalla circostanza che le parti non hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi: per un verso, il ha asserito CP_1
l'intervenuta transazione per mezzo di una scrittura privata antecedente all'atto di compravendita, chiedendo esplicitamente e in via principale dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
per altro verso, ha insistito nella richiesta di Parte_1 una decisione sul merito della causa, evidenziando la riserva di ripetizione del pagamento effettuato dagli acquirenti dell'immobile dei debiti condominiali pregressi all'esito del giudizio pendente.
Dunque, permanendo contrasto tra le parti circa la sussistenza e gli effetti dell'asserita transazione, non ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Occorre, pertanto, procedere alla verifica circa la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'atto di appello.
8. Va, per completezza, dato atto che, nelle more del presente giudizio, il ha CP_1 azionato analoga pretesa nei confronti di , e CP_5 Persona_4 Per_3
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3429/2020, avverso il quale gli stessi hanno
[...] proposto opposizione nel giudizio R.G. n. 11349/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord.
In tale diverso giudizio, con sentenza n. 3637/2023, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento del credito condominiale da parte degli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto di causa, come previsto nell'atto di compravendita del 16.09.2022 e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
Tuttavia, tale decisione, intercorsa tra soggetti diversi rispetto al presente giudizio, non assume rilievo dirimente nel procedimento de quo. Essa, infatti, ha natura meramente processuale e si fonda sull'accertato venir meno dell'interesse alla decisione nel singolo giudizio in cui è resa, ma non comporta alcun accertamento sul merito del rapporto obbligatorio né è idonea a formare giudicato sostanziale sulla sussistenza o imputazione del credito (Cassazione civile sez. trib., 24/01/2018, n.1695).
La valutazione circa la persistenza o meno del contrasto tra le parti è, infatti, circoscritta al singolo processo e non è automaticamente trasferibile nel presente giudizio di appello, nel quale permane la necessità di esaminare nel merito la fondatezza dei motivi di gravame.
9. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato, in accoglimento del primo motivo di gravame;
sicché devono
[...] dichiararsi assorbiti gli ulteriori motivi.
10. Come già evidenziato nella ricostruzione in fatto, con la prima doglianza, Parte_1
ha dedotto di non aver mai accettato l'eredità del fratello e,
[...] Persona_1 per l'effetto, di non essere tenuta a rispondere degli oneri condominiali maturati medio tempore sull'immobile in contestazione. A sostegno di tale assunto, l'appellante ha dedotto che, nel corso del presente giudizio di appello, è stata rinvenuta scheda testamentaria contenente il testamento olografo del de cuius, pubblicato con atto notarile del 5.02.2019, con il quale sono stati istituiti eredi i figli della stessa.
Sul punto, va preliminarmente osservato che la produzione, in grado di appello, del testamento olografo di , pubblicato per notar in data 5.02.2019, Persona_1 Per_2 non viola il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto si tratta di fatto sopravvenuto rispetto alla decisione di primo grado, idoneo ad incidere sulla individuazione del soggetto passivamente legittimato e, pertanto, ammissibile.
Passando al merito, la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione passiva dell'appellante è fondata.
Dalla documentazione prodotta risulta la scheda testamentaria contenente il testamento olografo di , successivamente pubblicato con atto pubblico per notar Persona_1
in data 5.02.2019 (allegato all'atto di citazione in appello), con il quale il de cuius ha Per_2 inequivocabilmente istituito quali eredi i figli della sorella e, Parte_1 segnatamente, e , lasciando loro la Persona_3 CP_5 Persona_4 proprietà dell'immobile sito in alla , oggetto del presente giudizio. CP_2 Controparte_1
I predetti chiamati hanno successivamente disposto del bene, alienandolo a terzi con atto pubblico per notar , in data 16.09.2022. Per_6
Tale atto di disposizione costituisce accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476
c.c., trattandosi di atto dispositivo che presuppone la volontà di assumere e spendere la qualità di erede, come espressamente dichiarato dagli stessi alienanti nel corpo dell'atto di compravendita (cfr. pag. 3).
Secondo quanto previsto dall'art. 459 c.c., l'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione, a prescindere dal tempo in cui viene espressa
Pertanto, gli oneri condominiali maturati dopo il decesso del de cuius gravano sin dall'origine sui predetti eredi accettanti e non su . Parte_1
Ne consegue la non condivisibilità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato in capo all'odierna appellante la soggettività passiva dell'obbligazione dedotta, in assenza di prova – espressa o tacita – di una sua accettazione dell'eredità del fratello.
Gli atti posti in essere da prima della pubblicazione del testamento, Parte_1 consistenti in interlocuzioni con l'amministratore condominiale, sono, difatti, riconducibili ai poteri del chiamato all'eredità di cui all'art. 460 c.c., in quanto atti di conservazione o di amministrazione temporanea del bene caduto in successione.
Essi non presentano carattere dispositivo né risultano incompatibili con la volontà di rinunciare, e pertanto non sono idonei a integrare accettazione tacita.
11. Né può condurre a diversa conclusione la circostanza, valorizzata dal CP_1 appellato, secondo cui , per il tramite del coniuge Parte_1 Persona_5 avrebbe tenuto comportamenti corrispondenti a quelli del proprietario dell'unità immobiliare.
Tale rilievo è inidoneo a fondare la legittimazione passiva dell'appellante, non potendo trovare applicazione, nei rapporti tra e , il principio CP_1 CP_1 dell'apparenza del diritto.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il principio dell'affidamento incolpevole non opera in tema di contribuzione alle spese condominiali, poiché il Condominio non è terzo rispetto al rapporto sostanziale, ma ne è parte diretta. Ne deriva che la legittimazione passiva va individuata esclusivamente in capo al proprietario effettivo della porzione immobiliare, restando irrilevanti eventuali condotte o comportamenti di chi, in fatto, si sia ingerito nella gestione o nella disponibilità del bene. In tal senso, si è affermato che «in tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato, rispetto all'azione promossa dall'amministratore per il recupero della quota di competenza, il vero proprietario della porzione immobiliare, e non anche chi possa apparire come tale, dovendosi escludere l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e condomino» (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2002, n. 5035).
Inoltre, ai fini della corretta attivazione dell'azione volta al recupero degli oneri comuni,
l'amministratore di condominio è tenuto a verificare preventivamente l'effettiva titolarità del diritto sull'unità immobiliare.
L'art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. dispone che rientra tra i compiti dell'amministratore la cura della tenuta del registro di anagrafe condominiale, comprensivo, tra l'altro, delle generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento sulle unità immobiliari.
Tale disposizione, letta unitamente ai doveri di ordinaria diligenza nella gestione, impone all'amministratore di accertare l'effettivo proprietario mediante il riscontro dei registri pubblici, prima di promuovere azioni monitorie o esecutive. Pertanto, l'omessa verifica della titolarità effettiva dell'immobile preclude al Condominio la possibilità di rivalersi su un soggetto diverso dal proprietario effettivo, anche qualora questi abbia intrattenuto relazioni o interlocuzioni con l'amministrazione in ordine alla gestione dell'unità immobiliare.
12. Né può invocarsi, a sostegno di opposta soluzione, la disciplina dell'erede apparente.
L'art. 534 c.c. è posto esclusivamente a tutela del terzo che, confidando incolpevolmente nell'apparenza della qualità di erede in capo al suo dante causa, abbia acquistato beni ereditari o diritti su di essi, garantendo stabilità all'atto di alienazione compiuto dall'erede solo apparente. La ratio dell'art. 534 c.c. non può quindi essere estesa ai rapporti passivi nascenti dalla successione, né può fungere da fondamento per attribuire la legittimazione passiva a chi non abbia accettato l'eredità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che non Parte_1 abbia mai acquistato la qualità di erede di , né abbia assunto in proprio Persona_1 la titolarità dell'unità immobiliare cui afferiscono gli oneri oggetto di ingiunzione. La legittimazione passiva in ordine ai debiti condominiali maturati dopo il decesso del de cuius grava, pertanto, sui soli eredi accettanti e, cioè, e Persona_3 CP_5
. Persona_4
13. Ne consegue che va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato nell'odierna appellante il soggetto passivamente obbligato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riforma della decisione impugnata.
L'accoglimento del primo motivo, avente carattere dirimente, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
14. In ordine alle spese del giudizio, si ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado. Sebbene l'appello risulti fondato e sia stata accertata l'assenza di legittimazione passiva in capo all'odierna appellante – ciò che, in via ordinaria, determina la soccombenza del appellato – occorre considerare i fatti CP_1 sopravvenuti, rappresentati dal rinvenimento e dalla pubblicazione del testamento olografo di nel corso del presente giudizio, nonché dalla successiva Persona_1 alienazione dell'immobile oggetto di causa, con assunzione e pagamento delle spese condominiali pregresse da parte degli acquirenti.
Tali circostanze sopravvenute integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018), giustificano la deroga al principio generale della soccombenza e la conseguente compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n 61/2019, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1)accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1558/16 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 755/2019, riservata in decisione all'udienza del 18.6.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Livio Cutuli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._2
Piazza Nicola Amore 6, presso lo studio dell'avv. Francesca Strazzera;
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
- 80026 (C.F. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Fulvio Ricca (C.F.
), con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Giovanni C.F._3
Bovio n. 33, nonché elettivamente domiciliato presso lo stesso Condominio in CP_1
[...] CP_2
Pec: Email_2 APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 61/2019, il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, ha così provveduto: a) ha rigettato l'opposizione, e per l'effetto ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato al pagamento, in Parte_1 favore del , sito in in persona Controparte_3 CP_2 dell'amministratore p.t., delle spese di lite del giudizio che sono state liquidate in euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Fulvio Ricca, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; c) ha condannato al versamento all'entrata del bilancio Parte_1 dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9.1.2019, con atto di citazione notificato in data 7.2.2019, ha proposto appello, deducendo a sostegno cinque Parte_1 motivi.
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errata pronunzia sulla legittimazione passiva da parte del giudice di prime cure, in quanto l'appellante non aveva mai accettato l'eredità e non aveva presentato denunzia di successione come, invece, ha ritenuto il decidente.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'inesistenza del credito e la nullità delle delibere, in quanto: a) il D.I. è fondato su delibere condominiali adottate in assemblee in cui risulta invitato a partecipare , che invece era Persona_1 deceduto, e solo con deposito al portiere, non con racc. A.R.; b) le delibere di approvazione dei bilanci non sono state mai notificate agli assenti, né all'opponente.
L'appellante ha avuto conoscenza delle delibere solo con la notifica del D.I. con cui sarebbero state ingiunte somme ultronee riportate sotto la voce inerente ai debiti pregressi senza che siano stati allegati i riparti degli anni precedenti.
2.3 Con il terzo motivo, la parte appellante ha evidenziato che la decisione del Tribunale è stata errata ed il decreto ingiuntivo era illegittimo, in quanto sono state ingiunte somme ormai prescritte ex art. 2948 c.c., che il non ha titolo di reclamare. CP_1
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato che l'amministratore del condominio ha esperito il tentativo di mediazione senza esser stato autorizzato da apposita assemblea, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione alla stessa sarebbe stata inutile.
2.5 Con il quinto motivo, ha sostenuto che le spese e i compensi di entrambi i gradi del
Giudizio andavano e vanno poste a carico del . CP_1
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata emessa in data
9.01.2019; l'atto d'appello è stato notificato il 7.02.2019, determinando la decorrenza dei termini di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Posta l'ammissibilità dell'appello, pare opportuno ricostruire le vicende processuali ed extraprocessuali susseguitesi nel tempo, al fine di rendere chiaro lo stato dei fatti al momento della pronuncia e le ragioni della decisione adottata. Ebbene, con la prima doglianza, l'appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata dal appellato, non avendo mai accettato CP_1
l'eredità del defunto fratello , proprietario dell'immobile – poi caduto Persona_1 in successione – cui competono gli oneri condominiali oggetto del presente giudizio. A sostegno di tale gravame, ha prodotto copia di atto di deposito e pubblicazione di testamento olografo redatto da il 10.10.1992 (circa un anno prima Persona_1 della data del decesso). Nella scheda testamentaria – riportata in atto pubblico per notar del 5.02.2019 – il testatore dichiarava di lasciare la proprietà dell'immobile, sito in Per_2
, , ai tre figli di sua sorella, e CP_1 CP_2 Persona_3 CP_5 Per_4
.
[...]
Unitamente al testamento olografo così pubblicato, parte appellante ha altresì depositato copia di denuncia di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate da , Persona_4 uno degli eredi.
Tanto premesso, rilevato il primo motivo di gravame e rilevato che non risultava documentata in atti l'intervenuta accettazione dell'eredità del de cuius da parte degli eredi istituiti nel predetto testamento olografo, questa Corte– con ordinanza del 28.12.2022 – ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, , al fine di consentire l'espletamento dell'actio interrogatoria nei confronti di , affinchè la stessa dichiarasse di Parte_1 accettare o meno dell'eredità di . Persona_1
A fronte di tale ordinanza, il ha depositato un'istanza Controparte_4 nella quale ha reso evidenza dell'intervenuto atto di vendita dell'immobile – già allegato alla memoria di replica di parte appellante – redatto in data 16.09.2022, tra Persona_3
ed , eredi testamentari – tramite in qualità di CP_5 Per_4 Persona_5 procuratore speciale – e e in qualità di acquirenti. CP_6 Controparte_7
Dal citato atto di compravendita risulta che gli acquirenti, consapevoli della lite pendente avente ad oggetto debiti condominiali pregressi, si sono accollati l'onere relativo (art. 9).
È, inoltre, previsto che la somma di € 16.165,99 venisse versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Condominio, quale pagamento delle spese condominiali pregresse, “con riserva di ripetizione in tutto o in parte in esito al giudizio pendente” (art. 10; cfr. pag. 5 dell'atto di vendita).
Ebbene, a fronte dell'intervenuta vendita dell'immobile e pagamento del debito pregresso
– con assegno circolare non trasferibile, n. 6080925785-12, di importo di € 16.165,00, come documentato in atti – il Condominio ha depositato istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di rimessione sul ruolo del 28.12.2022, rappresentando l'impossibilità di riproporre la domanda di actio interrogatoria nei confronti di Parte_1
, invero richiesta in primo grado e non accolta dal giudice di prime cure per
[...] ritenuta accettazione tacita dell'eredità.
Ciò sul presupposto che: a) in data 5.02.2019 è stato pubblicato, per atto pubblico di
NO , testamento olografo di , in cui lo stesso ha nominato Per_2 Persona_1 eredi i tre figli di;
b) l'immobile sito nello stabile di Parte_1 Controparte_1 in oggetto della pretesa creditoria per oneri condominiali pari ad euro 8.656,13 CP_2 oltre spese è stato trasferito dagli stessi eredi a terzi.
Sulla base di tali circostanze, il ha chiesto la revoca dell'ordinanza citata CP_1 nonché dichiararsi cessata la materia del contendere per mancanza dell'immobile a fronte del credito per cui si è proceduto.
, All'udienza del 18/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti i termini previsti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., solo il Condominio ha provveduto a depositare nuove comparse conclusionali in data 9.07.2025, con le quali, in primo luogo, ha reiterato la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere “per avvenuta transazione, come da scrittura privata del 16.09.2022, firmata dal
, da delegato dai figli come dall'atto di vendita, Controparte_4 Persona_5 dall'avv. Fulvio Ricca e dall'acquirente ; in secondo luogo, stante la persistenza CP_6 dell'appellante nel coltivare il giudizio, ha chiesto la condanna di quest'ultima alle spese di lite;
in via subordinata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, il Condominio (cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale del 9.07.2025) ha sostenuto che tra le parti in causa è intervenuta transazione per scrittura privata inviata da in qualità di procuratore speciale dei figli, e restituita firmata dal Persona_5
Condominio e dall'avv. Fulvio Ricca, nella quale vi era scritto che 1) il Giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord r.g. 11349/2020 avente per oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3420/2020 (procedura monitoria r.g. 7222/2020) verrà abbandonato e cancellato dal ruolo e il decreto ingiuntivo perderà la sua efficacia ..." […] "... 5) I sigg.ri autorizzano Per_5
l'acquirente di versare in sede di stipula dell'atto pubblico di trasferimento un assegno CP_6 circolare intestato al Condominio di Euro 16.500,00 e un assegno circolare dell'importo di Euro
2.000,00 intestato all'avv. Cutuli Livio per la sentenza 368/2016 Tribunale di Napoli Nord, di regolare in altro modo direttamente con l'avv. Ricca per le sue spettanze a saldo e stralcio del suo credito con gli eredi sigg.ri ..". […] "...Gli avv.ti Livio Cutuli e Fulvio Ricca dichiarano di rinunciare Per_5 alla solidarietà professionale ex art. 68 L.F. e sottoscrivono il presente atto per autentica e per rinunzia a vincolo di solidarietà ex lege professionale".
Nonostante la rilevata mancanza di sottoscrizione da parte dell'appellante, il CP_1 ha ritenuto che l'intesa debba ritenersi comunque perfezionata e idonea a definire il rapporto controverso.
A fronte di tali deduzioni di parte appellata, a ben vedere, parte appellante non ha depositato nuove comparse conclusionali;
sicché occorre fare riferimento al contenuto delle ultime difese ritualmente versate in atti e, segnatamente, alle memorie di replica del
27.09.2022.
In tale scritto, ha dato atto del fatto nuovo e sopravvenuto relativo Parte_1 all'intervenuta vendita dell'immobile di cui sopra, evidenziando l'assunzione, da parte degli acquirenti, delle spese condominiali pregresse gravanti sullo stesso, anche anteriori al biennio (cfr. art. 9 dell'atto di compravendita). Ha, inoltre, precisato che il pagamento effettuato al mediante assegno circolare di € 16.165,00 è stato eseguito “con CP_1 riserva di ripetizione in tutto o in parte in esito al giudizio pendente”, ai sensi dell'art. 10 del medesimo atto.
Parte appellante ha poi espressamente contestato che una valida transazione fosse intervenuta tra le parti, deducendo che la scrittura privata invocata dal Condominio costituiva una bozza modificata unilateralmente, non sottoscritta dagli eredi venditori, e comunque incompatibile con la clausola di riserva di ripetizione inserita nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile (cfr. pag. 2 delle memorie di replica del 27.09.2022 di parte appellante “il procuratore alla vendita, privo di poteri, ha siglato una bozza di scrittura modificata furbescamente dall'Amministratore in maniera difforme alle trattative, nessuno dei venditori ha firmato e nell'atto pubblico è stata inserita la riserva di ripetizione all'esito del giudizio pendente”.
Pertanto, ha insistito per la decisione nel merito della controversia, Parte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. CP_1
7. Alla luce dei riportati scritti conclusionali non è possibile dichiararsi cessata la materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si traduce in una pronuncia meramente processuale che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, da decidersi secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale (Cassazione civile sez. II,
29/07/2021, n. 21757).
Di contro, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e, in caso negativo, di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni proposte (cfr. Cass., Sez.
II, 29/07/2021, n. 21757).
Inoltre, in presenza di una transazione extraprocessuale asseritamente intervenuta tra le parti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere resa solo qualora la stessa risulti pacifica nel suo contenuto e nella sua rilevanza giuridica;
diversamente, occorre accertare il merito della pretesa, poiché la declaratoria in esame è idonea a formare giudicato solo processuale (Cass. civ., Sez. I, 30/08/2024, n. 23396).
Nel caso di specie, sebbene entrambe le parti abbiano allegato il fatto sopravvenuto della vendita dell'immobile cui si riferiscono gli oneri condominiali controversi e, dunque, sia pacificamente mutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio, non vi è concordia circa l'intervenuta stipula di un accordo transattivo, il quale, oltre a non essere stato sottoscritto da e dal suo difensore, risulta essere contestato in riferimento alla Parte_1 genuinità del contenuto.
Ne deriva che non può ritenersi cessata la ragione del contrasto delle parti né l'interesse ad una pronuncia di merito. Tanto emerge dalla circostanza che le parti non hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi: per un verso, il ha asserito CP_1
l'intervenuta transazione per mezzo di una scrittura privata antecedente all'atto di compravendita, chiedendo esplicitamente e in via principale dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
per altro verso, ha insistito nella richiesta di Parte_1 una decisione sul merito della causa, evidenziando la riserva di ripetizione del pagamento effettuato dagli acquirenti dell'immobile dei debiti condominiali pregressi all'esito del giudizio pendente.
Dunque, permanendo contrasto tra le parti circa la sussistenza e gli effetti dell'asserita transazione, non ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Occorre, pertanto, procedere alla verifica circa la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'atto di appello.
8. Va, per completezza, dato atto che, nelle more del presente giudizio, il ha CP_1 azionato analoga pretesa nei confronti di , e CP_5 Persona_4 Per_3
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3429/2020, avverso il quale gli stessi hanno
[...] proposto opposizione nel giudizio R.G. n. 11349/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord.
In tale diverso giudizio, con sentenza n. 3637/2023, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento del credito condominiale da parte degli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto di causa, come previsto nell'atto di compravendita del 16.09.2022 e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
Tuttavia, tale decisione, intercorsa tra soggetti diversi rispetto al presente giudizio, non assume rilievo dirimente nel procedimento de quo. Essa, infatti, ha natura meramente processuale e si fonda sull'accertato venir meno dell'interesse alla decisione nel singolo giudizio in cui è resa, ma non comporta alcun accertamento sul merito del rapporto obbligatorio né è idonea a formare giudicato sostanziale sulla sussistenza o imputazione del credito (Cassazione civile sez. trib., 24/01/2018, n.1695).
La valutazione circa la persistenza o meno del contrasto tra le parti è, infatti, circoscritta al singolo processo e non è automaticamente trasferibile nel presente giudizio di appello, nel quale permane la necessità di esaminare nel merito la fondatezza dei motivi di gravame.
9. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato, in accoglimento del primo motivo di gravame;
sicché devono
[...] dichiararsi assorbiti gli ulteriori motivi.
10. Come già evidenziato nella ricostruzione in fatto, con la prima doglianza, Parte_1
ha dedotto di non aver mai accettato l'eredità del fratello e,
[...] Persona_1 per l'effetto, di non essere tenuta a rispondere degli oneri condominiali maturati medio tempore sull'immobile in contestazione. A sostegno di tale assunto, l'appellante ha dedotto che, nel corso del presente giudizio di appello, è stata rinvenuta scheda testamentaria contenente il testamento olografo del de cuius, pubblicato con atto notarile del 5.02.2019, con il quale sono stati istituiti eredi i figli della stessa.
Sul punto, va preliminarmente osservato che la produzione, in grado di appello, del testamento olografo di , pubblicato per notar in data 5.02.2019, Persona_1 Per_2 non viola il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto si tratta di fatto sopravvenuto rispetto alla decisione di primo grado, idoneo ad incidere sulla individuazione del soggetto passivamente legittimato e, pertanto, ammissibile.
Passando al merito, la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione passiva dell'appellante è fondata.
Dalla documentazione prodotta risulta la scheda testamentaria contenente il testamento olografo di , successivamente pubblicato con atto pubblico per notar Persona_1
in data 5.02.2019 (allegato all'atto di citazione in appello), con il quale il de cuius ha Per_2 inequivocabilmente istituito quali eredi i figli della sorella e, Parte_1 segnatamente, e , lasciando loro la Persona_3 CP_5 Persona_4 proprietà dell'immobile sito in alla , oggetto del presente giudizio. CP_2 Controparte_1
I predetti chiamati hanno successivamente disposto del bene, alienandolo a terzi con atto pubblico per notar , in data 16.09.2022. Per_6
Tale atto di disposizione costituisce accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476
c.c., trattandosi di atto dispositivo che presuppone la volontà di assumere e spendere la qualità di erede, come espressamente dichiarato dagli stessi alienanti nel corpo dell'atto di compravendita (cfr. pag. 3).
Secondo quanto previsto dall'art. 459 c.c., l'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione, a prescindere dal tempo in cui viene espressa
Pertanto, gli oneri condominiali maturati dopo il decesso del de cuius gravano sin dall'origine sui predetti eredi accettanti e non su . Parte_1
Ne consegue la non condivisibilità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato in capo all'odierna appellante la soggettività passiva dell'obbligazione dedotta, in assenza di prova – espressa o tacita – di una sua accettazione dell'eredità del fratello.
Gli atti posti in essere da prima della pubblicazione del testamento, Parte_1 consistenti in interlocuzioni con l'amministratore condominiale, sono, difatti, riconducibili ai poteri del chiamato all'eredità di cui all'art. 460 c.c., in quanto atti di conservazione o di amministrazione temporanea del bene caduto in successione.
Essi non presentano carattere dispositivo né risultano incompatibili con la volontà di rinunciare, e pertanto non sono idonei a integrare accettazione tacita.
11. Né può condurre a diversa conclusione la circostanza, valorizzata dal CP_1 appellato, secondo cui , per il tramite del coniuge Parte_1 Persona_5 avrebbe tenuto comportamenti corrispondenti a quelli del proprietario dell'unità immobiliare.
Tale rilievo è inidoneo a fondare la legittimazione passiva dell'appellante, non potendo trovare applicazione, nei rapporti tra e , il principio CP_1 CP_1 dell'apparenza del diritto.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il principio dell'affidamento incolpevole non opera in tema di contribuzione alle spese condominiali, poiché il Condominio non è terzo rispetto al rapporto sostanziale, ma ne è parte diretta. Ne deriva che la legittimazione passiva va individuata esclusivamente in capo al proprietario effettivo della porzione immobiliare, restando irrilevanti eventuali condotte o comportamenti di chi, in fatto, si sia ingerito nella gestione o nella disponibilità del bene. In tal senso, si è affermato che «in tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato, rispetto all'azione promossa dall'amministratore per il recupero della quota di competenza, il vero proprietario della porzione immobiliare, e non anche chi possa apparire come tale, dovendosi escludere l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e condomino» (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2002, n. 5035).
Inoltre, ai fini della corretta attivazione dell'azione volta al recupero degli oneri comuni,
l'amministratore di condominio è tenuto a verificare preventivamente l'effettiva titolarità del diritto sull'unità immobiliare.
L'art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. dispone che rientra tra i compiti dell'amministratore la cura della tenuta del registro di anagrafe condominiale, comprensivo, tra l'altro, delle generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento sulle unità immobiliari.
Tale disposizione, letta unitamente ai doveri di ordinaria diligenza nella gestione, impone all'amministratore di accertare l'effettivo proprietario mediante il riscontro dei registri pubblici, prima di promuovere azioni monitorie o esecutive. Pertanto, l'omessa verifica della titolarità effettiva dell'immobile preclude al Condominio la possibilità di rivalersi su un soggetto diverso dal proprietario effettivo, anche qualora questi abbia intrattenuto relazioni o interlocuzioni con l'amministrazione in ordine alla gestione dell'unità immobiliare.
12. Né può invocarsi, a sostegno di opposta soluzione, la disciplina dell'erede apparente.
L'art. 534 c.c. è posto esclusivamente a tutela del terzo che, confidando incolpevolmente nell'apparenza della qualità di erede in capo al suo dante causa, abbia acquistato beni ereditari o diritti su di essi, garantendo stabilità all'atto di alienazione compiuto dall'erede solo apparente. La ratio dell'art. 534 c.c. non può quindi essere estesa ai rapporti passivi nascenti dalla successione, né può fungere da fondamento per attribuire la legittimazione passiva a chi non abbia accettato l'eredità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che non Parte_1 abbia mai acquistato la qualità di erede di , né abbia assunto in proprio Persona_1 la titolarità dell'unità immobiliare cui afferiscono gli oneri oggetto di ingiunzione. La legittimazione passiva in ordine ai debiti condominiali maturati dopo il decesso del de cuius grava, pertanto, sui soli eredi accettanti e, cioè, e Persona_3 CP_5
. Persona_4
13. Ne consegue che va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato nell'odierna appellante il soggetto passivamente obbligato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riforma della decisione impugnata.
L'accoglimento del primo motivo, avente carattere dirimente, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
14. In ordine alle spese del giudizio, si ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado. Sebbene l'appello risulti fondato e sia stata accertata l'assenza di legittimazione passiva in capo all'odierna appellante – ciò che, in via ordinaria, determina la soccombenza del appellato – occorre considerare i fatti CP_1 sopravvenuti, rappresentati dal rinvenimento e dalla pubblicazione del testamento olografo di nel corso del presente giudizio, nonché dalla successiva Persona_1 alienazione dell'immobile oggetto di causa, con assunzione e pagamento delle spese condominiali pregresse da parte degli acquirenti.
Tali circostanze sopravvenute integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018), giustificano la deroga al principio generale della soccombenza e la conseguente compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n 61/2019, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1)accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1558/16 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.