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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile -
in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Enrica De Sire Presidente
Giudice rel/ est. 2) Dr.ssa Aurelia Cuomo
3) Dr.ssa Jone Galasso Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3244 del R.G.A.C. dell'anno 2020, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
,nato il [...] a [...], Parte_1 cod. fisc.
, C.F. 1
residente in [...] alla Traversa San Rocco, 38, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Giordano, in virtù di procura in atti;
- Parte Attrice -
e
,partita iva Controparte_1 P.IVA_1 , in persona del Direttore suo legale rapp.te pro tempore, el.te dom.to per la carica in Salerno
(SA) alla Via Degli Uffici Finanziari, 7 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 ;
- Parte convenuta -
Nonché
con la partecipazione del PM sede
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio 1 Controparte_2 L'attore Parte_1 al fine di sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta per ricezione alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso il 04.10.2019, consegnato in data 09.10.2019, in Pagani (SA), alla
Traversa San Rocco, 38. A sostegno della domanda egli ha dedotto di non aver mai ricevuto la consegna dell'atto suddetto e che pertanto la sottoscrizione ivi apposta sarebbe falsa e comunque a sè non riferibile.
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha instato per il rigetto della domanda ed in via preliminare per la carenza d'interesse nella sua proposizione in via principale.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio all'udienza del
03.04.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, tenuto conto delle superiori notazioni, in quanto trattasi di procedimento avente ad oggetto una querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale in virtù del combinato disposto degli artt. 221, c. 2 e 50-bis, n. 1 c.p.c.
Quanto poi alla questione concernente l'interesse ad agire, come noto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del
2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fingere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione.
Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e
2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicchè, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, nè debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, nè si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetto destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 8362 del 2000).
Il fatto che tale azione non sia stata proposta in via incidentale dinanzi alla Commissione Tributaria, ove era pendente giudizio di opposizione avverso l'avviso di accertamento asseritamente notificato all'odierno attore, non può essere considerato ostativo, atteso che la competenza esclusiva a conoscere della domanda di falso è riconosciuta in capo al Tribunale Ordinario, al quale il Giudice Tributario avrebbe comunque dovuto rimettere gli atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Determinante è l'esito della consulenza tecnica d'Ufficio, la quale- dopo idoneo esame dell'originale del documento acquisito agli atti, delle scritture di comparazione e del saggio grafico della parte – ha così
-
concluso: "In scienza e coscienza la firma a nome Parte_1 apposta sulla Relata di Notifica dell'Avviso di "
in quanto il tratto Accertamento n. TF9010903265 del 09/10/2019 non appartiene alla mano di Parte_1 و
, l'estrinsecazione gestuale e gli automatismi sono diversi da quelli di Parte 1
La querela di falso va pertanto accolta e per l'effetto dichiara la falsità della firma apposta alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso il 04.10.2019, consegnato in data
09.10.2019, in Pagani (SA), alla Traversa San Rocco, 38.
Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, reietta o respinta, così definitivamente decide:
1) Accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della firma apposta a nome
66 22alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso Parte_1
il 04.10.2019, consegnato in data 09.10.2019, in Pagani (SA), alla Traversa San Rocco, 38;
2) Ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede:
3) Dispone ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c e dell'art. 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale
, in difetto, su copia autentica del documento di cui supra;
0,
4) Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate nella misura di euro 5.500,00 per compensi ed euro 280,00 per spese vive con attribuzione al difensore antistatario;
5) Pone le spese di CTU a carico della convenuta, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile -
in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Enrica De Sire Presidente
Giudice rel/ est. 2) Dr.ssa Aurelia Cuomo
3) Dr.ssa Jone Galasso Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3244 del R.G.A.C. dell'anno 2020, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 03.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
,nato il [...] a [...], Parte_1 cod. fisc.
, C.F. 1
residente in [...] alla Traversa San Rocco, 38, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Giordano, in virtù di procura in atti;
- Parte Attrice -
e
,partita iva Controparte_1 P.IVA_1 , in persona del Direttore suo legale rapp.te pro tempore, el.te dom.to per la carica in Salerno
(SA) alla Via Degli Uffici Finanziari, 7 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 ;
- Parte convenuta -
Nonché
con la partecipazione del PM sede
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio 1 Controparte_2 L'attore Parte_1 al fine di sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta per ricezione alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso il 04.10.2019, consegnato in data 09.10.2019, in Pagani (SA), alla
Traversa San Rocco, 38. A sostegno della domanda egli ha dedotto di non aver mai ricevuto la consegna dell'atto suddetto e che pertanto la sottoscrizione ivi apposta sarebbe falsa e comunque a sè non riferibile.
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha instato per il rigetto della domanda ed in via preliminare per la carenza d'interesse nella sua proposizione in via principale.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio all'udienza del
03.04.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, tenuto conto delle superiori notazioni, in quanto trattasi di procedimento avente ad oggetto una querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale in virtù del combinato disposto degli artt. 221, c. 2 e 50-bis, n. 1 c.p.c.
Quanto poi alla questione concernente l'interesse ad agire, come noto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del
2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fingere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione.
Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e
2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicchè, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, nè debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, nè si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetto destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 8362 del 2000).
Il fatto che tale azione non sia stata proposta in via incidentale dinanzi alla Commissione Tributaria, ove era pendente giudizio di opposizione avverso l'avviso di accertamento asseritamente notificato all'odierno attore, non può essere considerato ostativo, atteso che la competenza esclusiva a conoscere della domanda di falso è riconosciuta in capo al Tribunale Ordinario, al quale il Giudice Tributario avrebbe comunque dovuto rimettere gli atti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Determinante è l'esito della consulenza tecnica d'Ufficio, la quale- dopo idoneo esame dell'originale del documento acquisito agli atti, delle scritture di comparazione e del saggio grafico della parte – ha così
-
concluso: "In scienza e coscienza la firma a nome Parte_1 apposta sulla Relata di Notifica dell'Avviso di "
in quanto il tratto Accertamento n. TF9010903265 del 09/10/2019 non appartiene alla mano di Parte_1 و
, l'estrinsecazione gestuale e gli automatismi sono diversi da quelli di Parte 1
La querela di falso va pertanto accolta e per l'effetto dichiara la falsità della firma apposta alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso il 04.10.2019, consegnato in data
09.10.2019, in Pagani (SA), alla Traversa San Rocco, 38.
Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, reietta o respinta, così definitivamente decide:
1) Accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della firma apposta a nome
66 22alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TF9010903265 emesso Parte_1
il 04.10.2019, consegnato in data 09.10.2019, in Pagani (SA), alla Traversa San Rocco, 38;
2) Ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede:
3) Dispone ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c e dell'art. 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale
, in difetto, su copia autentica del documento di cui supra;
0,
4) Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate nella misura di euro 5.500,00 per compensi ed euro 280,00 per spese vive con attribuzione al difensore antistatario;
5) Pone le spese di CTU a carico della convenuta, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire