Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
Art. 10. (Attribuzioni del Consiglio superiore)
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall' art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall' art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Commentari • 60
- 1. La circolare del CSM sui test psicoattitudinaliRoberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 14.347794
[…] Al Consiglio, come noto, l'art. 10 legge 195/1958 attribuisce il potere di “fare proposte al ministro della giustizia su tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, nonché di dare “pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”. […]
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Giurisprudenza • 68
- 1. Corte Cost., sentenza 15/07/2005, n. 284Provvedimento: […] 3. – Il CSM lamenta anzitutto la lesione delle proprie prerogative di cui all'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), in quanto il Governo, intervenendo con un decreto legge su norme concernenti l'amministrazione della giustizia e l'ordinamento giudiziario, avrebbe impedito che, a causa della ristrettezza dei termini per l'emanazione e la conversione del decreto legge, venisse chiesto il parere del CSM, reso necessario dal principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato. […] Comunque, la funzione consultiva del CSM, prevista dall'art. 10 della legge n. 195 del 1958 di cui si afferma la lesione, sarebbe estranea all'esercizio dell'autogoverno.Leggi di più...
- sent. 284/05. magistratura·
- possibilità che le disposizioni nella specie contestate siano scrutinate in via incidentale·
- successivo proscioglimento con formula piena·
- inammissibilità del ricorso.