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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1814/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI STEFANO RECLAMANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. La società e il socio accomandatario Parte_1 [...]
hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza n. 95/2024 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante e del socio illimitatamente responsabile in seguito a istanza presentata Parte_1
da Controparte_1
Ha dedotto parte reclamante, quale motivi di reclamo, 1) la errata valutazione delle emergenze documentali al fine di accertare la sussistenza in capo alla società dei Parte_3
requisiti e limiti dimensionali di cui alla lett a), b), c) dell'art 2, comma 1, lett d CCI e del susseguente pagina 1 di 5 non assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;
2) la errata applicazione dell'istituto dell'art. 49 comma 5 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
3) la mancata valutazione degli ulteriori elementi oggettivi per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore istante e la procedura non si sono costituiti;
la curatrice ha peraltro depositato, su richiesta della Corte, una dettagliata relazione sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
3. Il reclamo è fondato.
Nella sua relazione la curatrice, premesso che la società non aveva Parte_1
l'obbligo di deposito dei bilanci in virtù del regime fiscale adottato (contabilità semplificata) e che le era consentito sostituire il libro giornale con la tenuta dei registri IVA integrati con le scritture obbligatorie riferite a costi e ricavi non emergenti da fattura, ha rilevato, con riguardo alla documentazione contabile/fiscale depositata dalla debitrice, che la stessa presenta alcune irregolarità, sebbene di fatto prive di rilievo per quanto in questa sede interessa.
Segnatamente, dal confronto tra le registrazioni operate sui registri IVA e la documentazione reperita dalla curatrice in seguito all'accesso al cassetto fiscale della società, emerge la mancata registrazione sul Registro Iva relativo all'anno 2021 di alcune note di accredito emesse dalla società Vodafone s.p.a.
e intestate alla società; l'importo complessivo derivante da tali documenti ammonta tuttavia a soli €
2.991,17, sicchè la mancata annotazione degli stessi, sebbene obbligatoria, non risulta determinante al fine delle verifiche relative al superamento delle soglie previste dall'art. 2, c. 1, lett. d) CCII, come di seguito si dirà.
Quanto al libro inventari, i dati inseriti in esso dalla società non appaiono Parte_1
del tutto coerenti con gli altri documenti contabili/fiscali depositati circa il valore delle immobilizzazioni, che vengono riportate al lordo del fondo ammortamenti, senza indicare l'ammontare del fondo tra le passività.
In particolare, i valori indicati nelle attività, specificatamente riferiti ad immobilizzazioni immateriali e materiali (per complessivi euro 567,15 al 31/12/2021 ed euro 500,00 per gli anni seguenti) non corrispondono alla situazione riportata nel registro cespiti ammortizzabili, dal quale si desume l'integrale ammortamento di tali voci;
il relativo valore da riportare nel registro avrebbe dovuto essere pari a zero.
Peraltro, nonostante tali irregolarità, il libro inventari così come compilato non fornisce evidenza di ulteriori attività o debiti riferibili alla società per gli anni di interesse.
Passando allora alla consistenza dell'attivo nel triennio 2021 – 2023, accertata sulla base delle copie del registro dei beni ammortizzabili e del libro inventari, sulle visure P.R.A. e a ipocatastale,
pagina 2 di 5 sull'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e degli atti assoggettati a imposta di registro come da autorizzazione del tribunale, è emersa l'esistenza di due soli beni mobili: un estintore acquistato nell'anno 2008 al prezzo di euro 67,15 e un automezzo (trattore stradale o motrice, targa FB650XK immatricolato nel 2015 ed acquistato dalla società nel 2017), formalmente ancora intestato alla società sebbene non risultante nel Parte_1
registro beni ammortizzabili con riferimento agli anni in esame e non rinvenuto materialmente;
lo stesso era stato acquistato quale veicolo usato in data 17/07/2017 al prezzo di euro 10.000,00.
Nessun altro veicolo è risultato formalmente intestato alla società per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Non è emersa inoltre la titolarità di beni immobili, né di crediti.
Pertanto, non risulta superato il limite di euro 300.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 1) CCII per le tre annualità anteriori la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Procedendo oltre, dalla copia dei Registri Iva integrati (in sostituzione del libro giornale) e del libro inventari per gli anni 2021, 2022, 2023, oltre che dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il medesimo periodo, emerge l'assenza di ricavi prodotti nel periodo considerato.
I risultati delle verifiche effettuate dalla curatrice con riferimento a quanto emergente dal cassetto fiscale della società sono coerenti con la rappresentazione contabile che risulta dai documenti prodotti, non essendo presenti fatture emesse dalla società nel periodo in questione.
Anche dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il triennio oggetto di indagine si rileva l'assenza di ricavi dichiarati, compatibile con lo stato di impresa in liquidazione volontaria fin dall'anno 2020.
Non appare pertanto superato neppure il limite di euro 200.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 2)
CCII per le tre annualità anteriori la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, con riguardo ai debiti, non risultano dal registro inventari ulteriori debiti rispetto a quelli tributari di cui all'estratto di ruolo elaborato dall' aggiornato alla data del Controparte_3
23/09/2024 e al debito nei confronti del creditore istante Controparte_1
In particolare, il debito emergente dall'estratto di ruolo ammonta a complessivi € 348.527,46 ed è stato insinuato al passivo dall' per € 350.480,25, importo di poco superiore Controparte_3 coerente con l'incremento degli interessi di mora e degli oneri;
il credito del fornitore è Controparte_1
stato a sua volta insinuato al passivo per complessivi euro 49.820,55.
Dunque il totale dei debiti per il triennio 2021 – 2023 è di € 398.348,91, sicchè non risulta superato neppure il limite di € 500.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 2) CCII.
4. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi pagina 3 di 5 tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/20222, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
5. Nel caso di specie pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dalla curatrice, deve ritenersi che nel triennio 2021 – 2023 la società presenti Parte_1 le caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante e del socio illimitatamente responsabile deve essere revocata. Parte_1
6. In considerazione del fatto che l'accertamento dell'insussistenza dei limiti dimensionali è stata resa possibile, in considerazione della lacunosità e irregolarità delle scritture contabili, soltanto successivamente all'apertura della procedura, le spese di lite del reclamo debbono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto anche della mancata costituzione dei reclamati.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società gli obblighi informativi periodici indicati in Parte_4
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile .
[...] Parte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che Parte_1
provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel pagina 4 di 5 periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 1° aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1814/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI STEFANO RECLAMANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. La società e il socio accomandatario Parte_1 [...]
hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza n. 95/2024 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante e del socio illimitatamente responsabile in seguito a istanza presentata Parte_1
da Controparte_1
Ha dedotto parte reclamante, quale motivi di reclamo, 1) la errata valutazione delle emergenze documentali al fine di accertare la sussistenza in capo alla società dei Parte_3
requisiti e limiti dimensionali di cui alla lett a), b), c) dell'art 2, comma 1, lett d CCI e del susseguente pagina 1 di 5 non assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;
2) la errata applicazione dell'istituto dell'art. 49 comma 5 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
3) la mancata valutazione degli ulteriori elementi oggettivi per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore istante e la procedura non si sono costituiti;
la curatrice ha peraltro depositato, su richiesta della Corte, una dettagliata relazione sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
3. Il reclamo è fondato.
Nella sua relazione la curatrice, premesso che la società non aveva Parte_1
l'obbligo di deposito dei bilanci in virtù del regime fiscale adottato (contabilità semplificata) e che le era consentito sostituire il libro giornale con la tenuta dei registri IVA integrati con le scritture obbligatorie riferite a costi e ricavi non emergenti da fattura, ha rilevato, con riguardo alla documentazione contabile/fiscale depositata dalla debitrice, che la stessa presenta alcune irregolarità, sebbene di fatto prive di rilievo per quanto in questa sede interessa.
Segnatamente, dal confronto tra le registrazioni operate sui registri IVA e la documentazione reperita dalla curatrice in seguito all'accesso al cassetto fiscale della società, emerge la mancata registrazione sul Registro Iva relativo all'anno 2021 di alcune note di accredito emesse dalla società Vodafone s.p.a.
e intestate alla società; l'importo complessivo derivante da tali documenti ammonta tuttavia a soli €
2.991,17, sicchè la mancata annotazione degli stessi, sebbene obbligatoria, non risulta determinante al fine delle verifiche relative al superamento delle soglie previste dall'art. 2, c. 1, lett. d) CCII, come di seguito si dirà.
Quanto al libro inventari, i dati inseriti in esso dalla società non appaiono Parte_1
del tutto coerenti con gli altri documenti contabili/fiscali depositati circa il valore delle immobilizzazioni, che vengono riportate al lordo del fondo ammortamenti, senza indicare l'ammontare del fondo tra le passività.
In particolare, i valori indicati nelle attività, specificatamente riferiti ad immobilizzazioni immateriali e materiali (per complessivi euro 567,15 al 31/12/2021 ed euro 500,00 per gli anni seguenti) non corrispondono alla situazione riportata nel registro cespiti ammortizzabili, dal quale si desume l'integrale ammortamento di tali voci;
il relativo valore da riportare nel registro avrebbe dovuto essere pari a zero.
Peraltro, nonostante tali irregolarità, il libro inventari così come compilato non fornisce evidenza di ulteriori attività o debiti riferibili alla società per gli anni di interesse.
Passando allora alla consistenza dell'attivo nel triennio 2021 – 2023, accertata sulla base delle copie del registro dei beni ammortizzabili e del libro inventari, sulle visure P.R.A. e a ipocatastale,
pagina 2 di 5 sull'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e degli atti assoggettati a imposta di registro come da autorizzazione del tribunale, è emersa l'esistenza di due soli beni mobili: un estintore acquistato nell'anno 2008 al prezzo di euro 67,15 e un automezzo (trattore stradale o motrice, targa FB650XK immatricolato nel 2015 ed acquistato dalla società nel 2017), formalmente ancora intestato alla società sebbene non risultante nel Parte_1
registro beni ammortizzabili con riferimento agli anni in esame e non rinvenuto materialmente;
lo stesso era stato acquistato quale veicolo usato in data 17/07/2017 al prezzo di euro 10.000,00.
Nessun altro veicolo è risultato formalmente intestato alla società per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Non è emersa inoltre la titolarità di beni immobili, né di crediti.
Pertanto, non risulta superato il limite di euro 300.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 1) CCII per le tre annualità anteriori la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Procedendo oltre, dalla copia dei Registri Iva integrati (in sostituzione del libro giornale) e del libro inventari per gli anni 2021, 2022, 2023, oltre che dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il medesimo periodo, emerge l'assenza di ricavi prodotti nel periodo considerato.
I risultati delle verifiche effettuate dalla curatrice con riferimento a quanto emergente dal cassetto fiscale della società sono coerenti con la rappresentazione contabile che risulta dai documenti prodotti, non essendo presenti fatture emesse dalla società nel periodo in questione.
Anche dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il triennio oggetto di indagine si rileva l'assenza di ricavi dichiarati, compatibile con lo stato di impresa in liquidazione volontaria fin dall'anno 2020.
Non appare pertanto superato neppure il limite di euro 200.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 2)
CCII per le tre annualità anteriori la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, con riguardo ai debiti, non risultano dal registro inventari ulteriori debiti rispetto a quelli tributari di cui all'estratto di ruolo elaborato dall' aggiornato alla data del Controparte_3
23/09/2024 e al debito nei confronti del creditore istante Controparte_1
In particolare, il debito emergente dall'estratto di ruolo ammonta a complessivi € 348.527,46 ed è stato insinuato al passivo dall' per € 350.480,25, importo di poco superiore Controparte_3 coerente con l'incremento degli interessi di mora e degli oneri;
il credito del fornitore è Controparte_1
stato a sua volta insinuato al passivo per complessivi euro 49.820,55.
Dunque il totale dei debiti per il triennio 2021 – 2023 è di € 398.348,91, sicchè non risulta superato neppure il limite di € 500.000,00 di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) punto 2) CCII.
4. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi pagina 3 di 5 tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/20222, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
5. Nel caso di specie pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dalla curatrice, deve ritenersi che nel triennio 2021 – 2023 la società presenti Parte_1 le caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante e del socio illimitatamente responsabile deve essere revocata. Parte_1
6. In considerazione del fatto che l'accertamento dell'insussistenza dei limiti dimensionali è stata resa possibile, in considerazione della lacunosità e irregolarità delle scritture contabili, soltanto successivamente all'apertura della procedura, le spese di lite del reclamo debbono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto anche della mancata costituzione dei reclamati.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società gli obblighi informativi periodici indicati in Parte_4
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile .
[...] Parte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che Parte_1
provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel pagina 4 di 5 periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 1° aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
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