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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 2315/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. AN RR PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso iscritto in data 08/04/2025,
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ARCHI ROBERTO, come C.F._1
da mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio
NEI CONFRONTI DI
nata a [...], il [...], CF. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARINI CLAUDIA, come da C.F._2
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI CONIUGI:
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[.. e in data 12.6.2010 in San Giovanni Lupatoto (VR), Parte_2 Parte_1
trascritto presso i registri del Comune San Giovanni Lupatoto (VR), anno 2010, atto n.
23, Parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) Affidarsi ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Persona_1
genitoriale in modo condiviso, precisandosi che il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre. In considerazione dell'età di che ha 17 anni, le visite tra Per_1
padre e figlio saranno organizzate in base agli impegni di studio del ragazzo e di lavoro del padre.
c) Disporsi a carico del sig. , a far data da novembre 2025, l'obbligo di Parte_1
versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € Per_1
400,00, entro il giorno 12 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con base novembre 2025.
d) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% al Parte_1
pagamento delle seguenti spese straordinarie del figlio, giusto protocollo famiglia del
13.12.2024: -spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco, ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00) tutori plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare,
che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
-spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet
domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsi per quelli comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanza senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro, questi, nel caso in cui non sia
3 d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10
giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa dovrà essere comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
e) Darsi atto che l'assegno unico universale seguiterà ad essere percepito dalla sig.ra
; CP_1
f) Il padre corrisponderà l'importo una tantum di 1000,00 euro a titolo di contributo per la spesa della scuola privata del figlio entro il 12 novembre 2025, nonché, Per_1
di euro 300,00 ad estinzione delle spese straordinarie pregresse sempre entro il 12
novembre;
g) Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Dall'unione coniugale è nato il figlio in data 11/10/2008. Persona_1
Entrambi hanno allegato che dalla separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio, congiuntamente proposte in sede di udienza di prima comparizione, insistendo per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento all'affidamento del figlio minore e al suo mantenimento, aderendo alla proposta conciliativa della Per_1
Presidente delegata. Tale accordo è privo di profili di illegittimità e conforme all'interesse del figlio in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c. e coerente con la situazione personale ed economica delle parti quale risulta dalle allegazioni e dai documenti prodotti.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento e della residenza prevalente si ritiene superfluo procedere all'ascolto del figlo.
Vanno pertanto recepite le concordi conclusioni delle parti.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 12/06/2010 e trascritto nel registro degli atti Pt_1 CP_1
di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO al Num. 23 PARTE II
SERIE A ANNO 2010, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
5 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/10/2025
La Presidente est.
AN RR
6
N. 2315/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. AN RR PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso iscritto in data 08/04/2025,
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ARCHI ROBERTO, come C.F._1
da mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio
NEI CONFRONTI DI
nata a [...], il [...], CF. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARINI CLAUDIA, come da C.F._2
mandato in atti, c/o il cui studio elegge domicilio con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI CONIUGI:
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[.. e in data 12.6.2010 in San Giovanni Lupatoto (VR), Parte_2 Parte_1
trascritto presso i registri del Comune San Giovanni Lupatoto (VR), anno 2010, atto n.
23, Parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) Affidarsi ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Persona_1
genitoriale in modo condiviso, precisandosi che il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre. In considerazione dell'età di che ha 17 anni, le visite tra Per_1
padre e figlio saranno organizzate in base agli impegni di studio del ragazzo e di lavoro del padre.
c) Disporsi a carico del sig. , a far data da novembre 2025, l'obbligo di Parte_1
versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € Per_1
400,00, entro il giorno 12 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con base novembre 2025.
d) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% al Parte_1
pagamento delle seguenti spese straordinarie del figlio, giusto protocollo famiglia del
13.12.2024: -spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco, ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00) tutori plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare,
che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e
2 oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
-spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet
domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsi per quelli comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanza senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro, questi, nel caso in cui non sia
3 d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10
giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa dovrà essere comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
e) Darsi atto che l'assegno unico universale seguiterà ad essere percepito dalla sig.ra
; CP_1
f) Il padre corrisponderà l'importo una tantum di 1000,00 euro a titolo di contributo per la spesa della scuola privata del figlio entro il 12 novembre 2025, nonché, Per_1
di euro 300,00 ad estinzione delle spese straordinarie pregresse sempre entro il 12
novembre;
g) Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
Dall'unione coniugale è nato il figlio in data 11/10/2008. Persona_1
Entrambi hanno allegato che dalla separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio, congiuntamente proposte in sede di udienza di prima comparizione, insistendo per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento all'affidamento del figlio minore e al suo mantenimento, aderendo alla proposta conciliativa della Per_1
Presidente delegata. Tale accordo è privo di profili di illegittimità e conforme all'interesse del figlio in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c. e coerente con la situazione personale ed economica delle parti quale risulta dalle allegazioni e dai documenti prodotti.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento e della residenza prevalente si ritiene superfluo procedere all'ascolto del figlo.
Vanno pertanto recepite le concordi conclusioni delle parti.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 12/06/2010 e trascritto nel registro degli atti Pt_1 CP_1
di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO al Num. 23 PARTE II
SERIE A ANNO 2010, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
5 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/10/2025
La Presidente est.
AN RR
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