Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. R.G. 517 2012 avente ad oggetto: risarcimento danni
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in [...],69 Parte 1
Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliato in, VLE EUROPA 137 Pt 2
,
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. VIA C/O AVV. STEFANO ASCANIO, rappresentata e difesa dagli avv.ti GAETANO VALENTI e FRANCESCO ANTONIO PATANE' per procura a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO
con sede in VIA CIOVASSINO,1 MILANO CF P.IVA 1 elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA MAZZINI n. 26 CALTAGIRONE PRESSO AVV. LORENZO
P.IVA
.MASTRANDREA 26 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO SGARRELLA e
CRESCENZO RUBINETTI per procura a margine della memoria di costituzione
CONVENUTA
E CONTRO
Controparte 2 con sede in VIA OMBRONE n. 2 ROMA CF P.IVA 3
elettivamente domiciliata in Viale M. Milazzo 169 presso lo studio dell'avv. VITTORINO LO
GIUDICE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
All'udienza dell'8.11.2023 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
Tribunale di Caltagirone la Controparte_1 e, premesso di essere conduttrice e comodataria a titolo di coltivatrice diretta, di un fondo sito in C.da Racineci" di Caltagirone, coltivato a carciofeto, servito da energia elettrica giusta contratto di fornitura stipulato con la Controparte_1 lamentava che tale '
società aveva interrotto, senza alcuna motivazione, la somministrazione di energia elettrica da aprile
2011 a novembre 2011, continuando comunque ad emettere fatture ed incassare il corrispettivo delle stesse a mezzo RID.
Lamentava a che, a causa di tale interruzione di energia elettrica, non aveva potuto irrigare il proprio fondo per tutto il periodo estivo e che a causa di ciò il raccolto era stato irrimediabilmente danneggiato con un danno a suo carico di €.206.562,00, pari alle spese sostenute, mancato reddito, lucro cessante e danno emergente.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento di tale importo, oltre che alla restituzione della somma di 2.417,69 per fatture emesse ed incassate dalla convenuta, senza che fosse stato reso il servizio corrispondente.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed
[... eccepito, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di (poi Controparte_2
Controparte 3 all'uopo rilevando di essere un mero grossista del libero mercato e di non svolgere alcuna attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e che pertanto, non essendo il soggetto deputato allo svolgimento del servizio di trasporto dell'energia nessuna responsabilità poteva esserle attribuite per la lamentata sospensione della fornitura.
Quanto alle somme pagate dall'attrice per fatture emesse, rilevava che aveva versato al distributore i corrispettivi dovuti per il trasporto indicati nelle fatture di vettoriamento sulla base dell'attestazione effettuata dal distributore (Enel Energia) che aveva indicato i consumi effettivi dell'utenza e sulla base di ciò erano state emesse le fatture in contestazione.
Contestava infine la quantificazione del danno, siccome sfornita di ogni prova.
Autorizzata ed effettuata la chiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
[...] che contestava ogni domanda nei suoi confronti all'uopo rilevando in fatto che nessuna
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segnalazione di guasti o anomalie nella fornitura di energia elettrica era mai pervenuta nel periodo in contestazione dall'attrice che, solo nel dicembre del 2011, aveva segnalato la vicenda alla CP_1 con ciò certamente contribuendo alla determinazione del danno, con la conseguente applicabilità al caso di specie dell'art 1227 c.c.; che in ogni caso nessuna responsabilità le era attribuibile atteso che nel periodo da maggio ad ottobre
2011 la zona in cui ricadeva il terreno dell'attrice era stata interessata da ingenti furti di conduttori a cui, comunque, CP_2 aveva fatto fronte effettuando ripetuti interventi che avevano consentito il ripristino dell'erogazione ei energia, salvo il successivo reiterarsi dei fatti criminosi .
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, indi rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza la causa, ripetutamente rinviata per la precisazione delle conclusioni a causa del mutamento del giudice, veniva infine posta in decisione.
La domanda di parte attrice va rigettata non essendo stata fornita prova sufficiente in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno nella misura per cui è stato chiesto il risarcimento di cui all'atto introduttivo del giudizio, il che esime questo giudice dall'esaminare se vi sia stato o meno un colpevole ritardo da parte di Controparte_1 0 nella riattivazione del Controparte_4
servizio elettrico, cha ha subito disservizi a causa del ripetersi di furti di rame perpetrati dai danni dei conduttori posti a servizio della rete (circostanza questa non contestata da parte di [...]
CP 2 ).
Ed invero, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione che appare di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Nel caso di specie non può non evidenziarsi che parte attrice pone a sostegno della sua domanda la circostanza che a causa della sospensione della fornitura di energia elettrica, prolungatasi a suo dire ininterrottamente dal mese di aprile al mese di novembre del 2011, non avrebbe potuto irrigare il proprio fondo, impiantato a carciofeto con ciò subendo un danno complessivo di € 206.000 euro circa a causa del perimento dello stesso.
Orbene, in ordine alla sussistenza del danno nella misura lamentata, va rilevato che l'unica documentazione versata in atti dall'attrice è costituita da un perizia giurata,,che quantifica i danni assertamente subiti dall'attrice attraverso una ricostruzione dei presumibili costi per la preparazione, concimazione del terreno e acquisto e dimora delle piante (in numero asserito di 95.240) e del possibile ricavato dell'intera vendita del prodotto.
Sul punto va preliminarmente rilevato che per pacifica interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; ed anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (v. Cass, 08.01.2013, n. 259; Cass., 26.03.2012, n.
4833, Cass. 27.12.2018 n. 33503).
Nel caso di specie peraltro, le conclusioni raggiunte dal tecnico di parte non sono suffragate da alcun elemento documentale oggettivo e predeterminato: nessuna documentazione contabile è stata prodotta sicchè nessuna prova documentale sussiste in atti sul fatto che le spese indicate dal consulente siano state effettivamente eseguite, che le piante nel rilevante numero indicato in consulenza e presupposto nell'atto di citazione siano state effettivamente impiantate, che negli anni precedenti il lamentato perimento del raccolto del raccolto, siano state ricavate le ingenti somme cui si fa riferimento in citazione.
Né può ritenersi che le prove per testi raccolte su istanza di parte attrice siano sufficienti a colmare detta lacuna probatoria.
Sul punto va anzitutto ricordato che nella valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base delle quali il giudice è chiamato a dirimere la controversia – si seguono le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare - nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Così, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito al quale sono, dunque, riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione,
3 agosto 2021, n. 22176).
Tanto premesso ritiene questo giudice in primo luogo che i testi escussi su richiesta di parte attrice non siano pienamente attendibili in ordine alle dichiarazioni rese e ciò per le seguenti ragioni. Il teste Testimone 1 si è qualificato come un amico di famiglia dell'attrice ha dichiarato di essere a conoscenza dell'impianto del carciofeto perché “mi recavo spesso sul posto con l'attrice". Ha poi risposto affermativamente alla domanda in ordine all'articolato di prova sul fatto che già nel mese di maggio le piante iniziavano a vegetare, salvo poi dichiarare che "Il periodo di piantagione è solitamente il mese di maggio, anche se spesso si anticipa la piantagione per anticipare conseguentemente la raccolta. Nel caso di specie le piante di carciofo sono state piantate tra fine aprile e inizio di maggio" il che appare contraddittorio con l'affermazione in ordine al fatto che già nel mese di maggio tutte le piante erano completamente attecchite.
In ordine al perimento del carciofeto (art. 9) il teste ha dichiarato che a causa della interruzione di energia elettrica il carciofeto venne a perire ma tale dichiarazione costituisce una valutazione che come tale è impedita al teste e di cui il giudice non può tenere conto.
Analoghe valutazioni vanno svolte con riferimento al teste Testimone 2 che ha lavorato come bracciante agricolo per la ditta della ricorrente.
In ogni caso, anche a volere ritenere pienamente attendibili le prove testimoniali e ammissibile l'articolato di prova inerente alla causa del perimento del carciofeto, nessun elemento di prova emerge dalle stesse, in ordine al quantum dell'asserito danno.
Né le lacune istruttorie sopra evidenziate potevano essere colmate dalla consulenza tecnica d'ufficio la cui richiesta, correttamente, è stata rigetta dal giudice istruttore.
Va ribadito che in materia risarcitoria, il danneggiato è tenuto ad assolvere ad un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento all'ammontare, almeno approssimativo, dei danni subiti, dovendo dimostrare sia l'effettiva sussistenza del vulnus lamentato, che la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza, non essendo possibile, in caso di prova carente o insufficiente, ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, al quale non può essere affidato un incarico esplorativo, diretto a supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né, tanto meno, al criterio equitativo di liquidazione, che presuppone pur sempre l'emersione di puntuali elementi di fatto in grado di orientare nella quantificazione dei pregiudizi sofferti ed, ancora prima, l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il vulnus nel suo esatto ammontare (cfr. Cass. civ. n. 5687/01, Cass. civ. n. 13288/07, Cass. civ. n. 10607/10, Cass. civ. n. 25912/13, Cass. civ. n. 127/16 e Cass. civ. n. 24342/17).
E, nel caso di specie, come si è già detto, nessuna dimostrazione è stata, in maniera piena ed incontrovertibile, fornita, né sono emersi elementi tali da permettere, quanto meno sul piano orientativo dei parametri da utilizzare nella liquidazione, di stabilire - oltre all'an - il quantum dei pregiudizi asseritamente sofferti, meno che mai su un piano equitativo o nella prospettiva di nominare un consulente tecnico d'ufficio, che avrebbero presupposto, appunto, risultanze probatorie da valutare, per niente acquisite, in termini sufficienti e soddisfacenti, nel corso del giudizio.
In definitiva non sussiste prova sufficiente in ordine al fatto che l'attrice abbia subito i danni per i quali è stata formulata domanda di risarcimento.
Tanto basta al rigetto della domanda.
Va rigettato anche il capo di domanda relativo al pagamento delle fatture per energia elettrica.
Ed invero, a fronte della deduzione di CP 2 suffragata dalla produzione della relativa documentazione, di avere svolto ripetuti interventi di ripristino dell'energia elettrica interrotta a causa dei furti di rame che hanno interessato la zona in cui si trova il terreno di parte attrice, con la conseguente riattivazione, seppur poi nuovamente interrotta, di energia elettrica, nessuna specifica contestazione ha mosso la parte attrice, il che, unitamente alla incontestata circostanza che la stessa non ha mai effettuato alcun reclamo o sollecito al distributore di energia, non consente di ritenere provata la circostanza che l'utenza dell'attrice sia stata del tutto sfornita di energia elettrica perl'intero periodo considerato.
Il rigetto delle domande di parte attrice comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite sostenute da entrambe le parti costituite, compresa la parte chiamata in causa. (cfr. Cass. N.
31868/23) nei cui confronti, trattandosi di chiamata in causa per garanzia impropria, si sono automaticamente estese le domande di parte attrice.
Attesa la dichiarazione effettuata dal procuratore di Parte 3 ne va disposta la distrazione in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo rigetta le domande di parte attrice;
condanna Parte 1 al pagamento delle spese legali sostenute da Controparte 1 che liquida in
€ 7.052,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali disponendone la distrazione in favore del procuratore;
condanna Parte 1 al pagamento delle spese legali sostenute da Controparte_2 che liquida in € 7.052,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali
Così deciso in Caltagirone, il 05/01/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Concetta Grillo