CASS
Ordinanza 12 novembre 2024
Ordinanza 12 novembre 2024
Massime • 1
La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29210 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12327/2022 R.G. proposto da Comune di Sassari, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Ida Rinaldi (p.e.c.: mariaida.rinaldi@pecordineavvocati.ss.it), MO ZZ (p.e.c.: simonetta.pagliazzo@pecordineavvocati.ss.it), Anna Maria TO RE (p.e.c.: annamariaantonietta.piredda@pecordineavvocati.ss.it), Alberto CH (p.e.c.: alberto.sechi@pec.comune.sassari.it) e AR RU (p.e.c.: marco.russo@pecordineavvocati.ss.it); – ricorrente – contro De FE UR;
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata Oggetto Transazione - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Novazione del rapporto preesistente - Fattispecie Civile Ord. Sez. 3 Num. 29210 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 12/11/2024 2 di Sassari, n. 49/2022 depositata in data 11 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: nel 2004 UR De FE convenne in giudizio il Comune di Sassari per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da allagamenti dei terreni di sua proprietà e da infiltrazioni al proprio muro di confine provenienti da strada comunale;
in accoglimento della domanda il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1409 del 2010, condannò il Comune a demolire e ricostruire integralmente il muro di proprietà del De FE e a realizzare le opere di convogliamento e regimentazione delle acque della strada comunale, come indicato nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio dal professionista incaricato, geom. OI;
condannò altresì il Comune al risarcimento dei danni per equivalente liquidati in € 69.545,62, quale importo corrispondente al costo per la realizzazione delle medesime opere previste nella c.t.u. redatta dal geom. OI;
interposto appello dall’ente (che lamentava la duplicazione del risarcimento, disposto sia in forma specifica che per equivalente), nel corso del relativo giudizio le parti addivennero ad una composizione transattiva della controversia mediante contratto stipulato in data 1° giugno 2011 mediante il quale le parti si impegnavano rispettivamente: ─ il Comune a: rinunciare all’appello; realizzare a propria cura e spese i lavori previsti nella c.t.u. OI entro un anno dalla stipula del contratto di transazione, termine oltre il quale era previsto il pagamento di una penale dell’uno per mille per ogni giorno di ritardo;
pagare la somma di € 2.364,90 per risarcire i danni derivanti dalla tracimazione della condotta fognaria: pagare le spese di lite previste nella sentenza di primo grado;
─ il De FE a: accettare la rinuncia, lasciando estinguere il giudizio per mancata comparizione delle parti, con compensazione delle relative spese legali;
rinunciare alle somme dovute dal Comune per il 3 risarcimento del danno per equivalente;
sulla base di tale contratto, e in relazione al ritardo nel compimento delle opere maturato nel periodo dal 7 maggio 2013 al 6 settembre 2013, il De FE (che già per i periodi precedenti aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi, tutti non opposti) chiese e ottenne l’emissione di un quarto decreto ingiuntivo (n. 1084/2013) per l’importo di Euro 8.483,88 a titolo di penale;
avverso tale d.i. il Comune propose opposizione deducendo che: nel giugno 2011 aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico per la redazione del progetto;
in fase di redazione del progetto preliminare era stato appurato che la zona interessata dall’evento era sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica e pertanto andavano acquisiti i pareri di conformità dagli enti preposti;
la Soprintendenza, pronunciandosi informalmente al riguardo, aveva ritenuto di non poter accettare la soluzione prevista nella c.t.u. OI e, con parere reso in data 6 agosto 2012, aveva evidenziato che lungo il muro di cinta della proprietà De FE e sotto di esso vi erano opere da preservare nell’esecuzione degli interventi;
era stato, quindi, predisposto un progetto esecutivo per il solo rafforzamento del muro che aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica ed era stato approvato dalla Giunta Comunale in data 14 dicembre 2012; i lavori erano iniziati in data 25 febbraio 2013, dopo le procedure di aggiudicazione;
in ragione del ritardo comunque accumulato, il Comune aveva pagato gli importi ingiunti a titolo di penale con i primi tre decreti ingiuntivi;
il ritardo maturato successivamente al 7 maggio 2013 era però imputabile al De FE, il quale aveva impedito l’accesso all’impresa appaltatrice sul suo terreno, adducendo che le lavorazioni in programma erano difformi da quelle previste nella c.t.u. del geom. OI;
in ragione di ciò il Comune chiese, oltre alla revoca del decreto opposto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di transazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. o, in subordine, che fosse dichiarazione non dovuta la penale contrattualmente stabilita;
4 con sentenza n. 180 del 2020 il Tribunale rigettò l’opposizione; in riforma di tale decisione la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1084 del 2013 del Tribunale di Sassari e ha dichiarato risolto per impossibilità sopravvenuta la scrittura transattiva del 1° giugno 2011, ritenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, al momento della sottoscrizione della detta transazione non erano emersi elementi da cui ricavare l’irrealizzabilità della soluzione tecnica prospettata dal c.t.u. OI e la certezza che la soluzione tecnica prospettata dal c.t.u. OI non avrebbe ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente di controllo era maturata solo dopo il parere della Soprintendenza del 15 novembre 2012; avverso tale sentenza il Comune di Sassari propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi;
UR De FE non svolge difese in questa sede;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che: la doglianza di fondo, sottesa a tutti e sei i motivi di ricorso, è nel senso che, con la statuita risoluzione del contratto di transazione e con il conseguente venir meno degli obblighi che da essa derivavano a carico di entrambe le parti, il Comune si trova esposto all’esecuzione della sentenza n. 1409 del 2010 con la quale, come detto, il Tribunale di Sassari aveva condannato l’ente non solo a provvedere a proprie spese, quale risarcimento del danno in forma specifica, a demolire e ricostruire integralmente il muro di proprietà del De FE ma anche al risarcimento dei danni per equivalente liquidati in € 69.545,62, importo corrispondente al costo per la realizzazione delle medesime opere previste nella c.t.u. redatta dal geom. OI;
secondo il ricorrente tale effetto della pronuncia, non voluto e lesivo 5 dei suoi interessi, è imputabile ad errore della sentenza in thesi integrante vizio cassatorio sotto uno o più dei seguenti profili: i) «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Comune di Sassari abbia proposto nel giudizio di appello una domanda diretta ad accertare la violazione dell’art. 1463 c.c., mentre simile domanda non era mai stata proposta in tale giudizio (primo motivo); ii) in subordine, «violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» per avere la Corte d’appello errato nella interpretazione della domanda proposta dalle parti, ciò che ha determinato una pronuncia non richiesta, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo motivo); iii) «errore per omissione di fatto decisivo in ordine all’adempimento parziale della obbligazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’obbligazione di facere gravante sul Comune di Sassari era stata già parzialmente adempiuta quando è sopravvenuta l’impossibilità, avendo il Comune già eseguito tutti i lavori contemplati nella c.t.u. OI riguardanti il convogliamento e regimentazione delle acque, e riguardando l’impossibilità soltanto i lavori relativi alla manutenzione del muro di confine del De FE (fatto in thesi decisivo perché se il giudice si fosse avveduto di tale circostanza non avrebbe potuto dichiarare l’impossibilità totale della prestazione ex 1256 c.c., né la risoluzione del contratto di transazione ex 1463 c.c. e ciò in quanto la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta è effetto che consegue unicamente all’accertamento della impossibilità totale dell’unica, o principale, prestazione dedotta in contratto) (terzo motivo); iv) «violazione 1258 c.c.; falsa applicazione articoli 1463 e 1256 c.c.; violazione 1362, 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»: si assume che, essendosi verificata una impossibilità soltanto parziale della prestazione (sul punto deducendosi anche una erronea 6 interpretazione dell’atto transattivo), la Corte di merito avrebbe dovuto applicare al caso di specie l’art. 1258 c.c., dichiarando l’avvenuta liberazione del debitore che aveva già eseguito la parte della prestazione possibile;
ne sarebbe anche derivata la falsa applicazione dell’art. 1463 c.c. dal momento che tale disposizione è applicabile soltanto in caso di impossibilità totale della (unica) prestazione dedotta in contratto con prestazioni corrispettive (quarto motivo); v) in subordine, «violazione 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»: si sostiene che prima di pronunciarsi in ordine a siffatta risoluzione, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, come previsto dall’art. 101 c.p.c., ciò che invece non ha fatto (quinto motivo); vi) «violazione art. 1976 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appello per aver dichiarato la risoluzione del contratto di transazione per impossibilità sopravvenuta nonostante tale contratto avesse natura novativa, e ciò in violazione dell’art. 1976 c.c., da interpretarsi come applicabile a tutte le ipotesi di risoluzione di contratto transattivo quando avente carattere novativo (sesto motivo); tali motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
l’assunto che ne sta alla base, secondo cui l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 cod. civ., sarebbe effetto diverso e non necessariamente coesistente a quello della risoluzione del contratto da cui quella obbligazione è sorta, ex art. 1463 cod. civ., è destituito di giuridico fondamento, come una semplice lettura del disposto dell’art. 1463 cod. civ. vale a rendere palese: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito»; è evidente che le due norme (artt. 1256 e 1463 cod. civ.) disegnano due cerchi concentrici, al centro dei quali vi è il medesimo fenomeno, 7 vale a dire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1218 cod. civ.); è esattamente questo stesso fenomeno che: a) se riguardato con riferimento alla singola obbligazione di cui la prestazione costituisce oggetto, ne determina l’estinzione ex art. 1256 cod. civ.; b) se riguardato con riferimento al contratto da cui quella obbligazione sorge e al rapporto sinallagmatico in cui essa si inserisce, ne determina la risoluzione ex art. 1463 cod. civ.; ove, dunque, si tratti di obbligazione che nasce da contratto commutativo ─ qual è nella specie la transazione ─ estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto sono effetti contestuali e inseparabili, di guisa che chiesto l’accertamento dell’una non ne può non conseguire, anche d’ufficio, in caso di fondatezza di quella domanda, la dichiarazione dell’altra; alla luce di tale premessa è agevole rilevare: a) l’inammissibilità del primo motivo, deducendosi con esso non l’omesso esame di un fatto storico secondo il paradigma censorio di cui all’evocato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054) ma un supposto error in procedendo per l’asserita erronea interpretazione del contenuto e dei limiti dei motivi di gravame;
b) l’infondatezza del secondo motivo, dal momento che, per quanto detto, chiedere l’accertamento della impossibilità sopravvenuta della prestazione posta ad oggetto dell’obbligo assunto con l’atto transattivo significa chiedere l’accertamento del prodursi nella specie degli effetti di una fattispecie legale che, ipso iure, se effettivamente integrata dalla fattispecie concreta, determina l’estinzione della obbligazione e con essa anche la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive da cui essa trae origine;
ne discende che, a maggior ragione, nella specie, essendo pacifico che il Comune in primo grado aveva chiesto esso stesso espressamente dichiararsi la risoluzione del contratto ex art. 1463 cod. civ., non può ─ dal solo fatto che nelle conclusioni dell’atto d’appello (proposto dallo stesso ente avverso la sentenza di primo grado che 8 quella domanda aveva rigettato) si sia chiesto (solo) l’accertamento dell’estinzione dell’obbligo assunto per impossibilità sopravvenuta ─ desumersi alcuna implicita rinuncia ostativa a quella declaratoria;
c) l’inammissibilità dei restanti motivi per difetto di interesse, non potendo il Comune dolersi dell’accoglimento di una domanda (la declaratoria dell’estinzione della obbligazione su di esso gravante per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1256 cod. civ.) che lo stesso ente aveva proposto;
può comunque ad abundantiam anche rilevarsi: c1) l’infondatezza del terzo e del quarto motivo, atteso che nella valutazione della essenzialità della prestazione divenuta impossibile, riservata al giudice di merito, i lavori già eseguiti di regimentazione delle acque sono stati evidentemente considerati di minore importanza rispetto a quelli di ricostruzione del muro di confine;
varrà peraltro al riguardo incidentalmente notare che, se è vero che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta libera la controparte dall’obbligo assunto di rinunciare alle somme dovute, in base alla sentenza del 2010, a titolo di risarcimento per equivalente, è anche vero che il Comune potrà pretendere, ex art. 1458 cod. civ., la ripetizione delle prestazioni già rese ex art. 2033 cod. civ. non ostandovi il fatto che si trattasse di prestazioni di facere (v. Cass. n. 10498 del 2001; n. 1252 del 2000; n. 2029 del 1982) c2) l’infondatezza del quinto motivo, alla luce del principio – che va qui ribadito ─ secondo cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass. n. 1617 del 2022; n. 22778 del 2019; n. 15037 del 2018; n. 10353 del 2016); c3) l’infondatezza del sesto motivo: per pacifico indirizzo – a cui va 9 qui data continuità ─ la norma di cui all’art. 1976 cod. civ. (secondo cui «La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato») va interpretata in senso restrittivo, avuto riguardo al preciso e univoco tenore testuale della disposizione, che fa menzione espressa ed in modo esclusivo della risoluzione della transazione "per inadempimento", e ai principi generali della risoluzione riguardanti i contratti a prestazioni corrispettive, rispetto ai quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque sia la causa - l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta o la eccessiva onerosità - comporta sempre la caducazione del contratto;
alla interpretazione letterale e sistematica segue che la irresolubilità della transazione novativa deve intendersi circoscritta alla sola "risoluzione per inadempimento" e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta (così, in motivazione, Cass. 28/08/1993, n. 9125; v. anche Cass. 20/02/2020, n. 4451); il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore 10 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata Oggetto Transazione - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Novazione del rapporto preesistente - Fattispecie Civile Ord. Sez. 3 Num. 29210 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 12/11/2024 2 di Sassari, n. 49/2022 depositata in data 11 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: nel 2004 UR De FE convenne in giudizio il Comune di Sassari per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da allagamenti dei terreni di sua proprietà e da infiltrazioni al proprio muro di confine provenienti da strada comunale;
in accoglimento della domanda il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1409 del 2010, condannò il Comune a demolire e ricostruire integralmente il muro di proprietà del De FE e a realizzare le opere di convogliamento e regimentazione delle acque della strada comunale, come indicato nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio dal professionista incaricato, geom. OI;
condannò altresì il Comune al risarcimento dei danni per equivalente liquidati in € 69.545,62, quale importo corrispondente al costo per la realizzazione delle medesime opere previste nella c.t.u. redatta dal geom. OI;
interposto appello dall’ente (che lamentava la duplicazione del risarcimento, disposto sia in forma specifica che per equivalente), nel corso del relativo giudizio le parti addivennero ad una composizione transattiva della controversia mediante contratto stipulato in data 1° giugno 2011 mediante il quale le parti si impegnavano rispettivamente: ─ il Comune a: rinunciare all’appello; realizzare a propria cura e spese i lavori previsti nella c.t.u. OI entro un anno dalla stipula del contratto di transazione, termine oltre il quale era previsto il pagamento di una penale dell’uno per mille per ogni giorno di ritardo;
pagare la somma di € 2.364,90 per risarcire i danni derivanti dalla tracimazione della condotta fognaria: pagare le spese di lite previste nella sentenza di primo grado;
─ il De FE a: accettare la rinuncia, lasciando estinguere il giudizio per mancata comparizione delle parti, con compensazione delle relative spese legali;
rinunciare alle somme dovute dal Comune per il 3 risarcimento del danno per equivalente;
sulla base di tale contratto, e in relazione al ritardo nel compimento delle opere maturato nel periodo dal 7 maggio 2013 al 6 settembre 2013, il De FE (che già per i periodi precedenti aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi, tutti non opposti) chiese e ottenne l’emissione di un quarto decreto ingiuntivo (n. 1084/2013) per l’importo di Euro 8.483,88 a titolo di penale;
avverso tale d.i. il Comune propose opposizione deducendo che: nel giugno 2011 aveva affidato ad un professionista esterno l’incarico per la redazione del progetto;
in fase di redazione del progetto preliminare era stato appurato che la zona interessata dall’evento era sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica e pertanto andavano acquisiti i pareri di conformità dagli enti preposti;
la Soprintendenza, pronunciandosi informalmente al riguardo, aveva ritenuto di non poter accettare la soluzione prevista nella c.t.u. OI e, con parere reso in data 6 agosto 2012, aveva evidenziato che lungo il muro di cinta della proprietà De FE e sotto di esso vi erano opere da preservare nell’esecuzione degli interventi;
era stato, quindi, predisposto un progetto esecutivo per il solo rafforzamento del muro che aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica ed era stato approvato dalla Giunta Comunale in data 14 dicembre 2012; i lavori erano iniziati in data 25 febbraio 2013, dopo le procedure di aggiudicazione;
in ragione del ritardo comunque accumulato, il Comune aveva pagato gli importi ingiunti a titolo di penale con i primi tre decreti ingiuntivi;
il ritardo maturato successivamente al 7 maggio 2013 era però imputabile al De FE, il quale aveva impedito l’accesso all’impresa appaltatrice sul suo terreno, adducendo che le lavorazioni in programma erano difformi da quelle previste nella c.t.u. del geom. OI;
in ragione di ciò il Comune chiese, oltre alla revoca del decreto opposto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di transazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. o, in subordine, che fosse dichiarazione non dovuta la penale contrattualmente stabilita;
4 con sentenza n. 180 del 2020 il Tribunale rigettò l’opposizione; in riforma di tale decisione la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1084 del 2013 del Tribunale di Sassari e ha dichiarato risolto per impossibilità sopravvenuta la scrittura transattiva del 1° giugno 2011, ritenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, al momento della sottoscrizione della detta transazione non erano emersi elementi da cui ricavare l’irrealizzabilità della soluzione tecnica prospettata dal c.t.u. OI e la certezza che la soluzione tecnica prospettata dal c.t.u. OI non avrebbe ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente di controllo era maturata solo dopo il parere della Soprintendenza del 15 novembre 2012; avverso tale sentenza il Comune di Sassari propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi;
UR De FE non svolge difese in questa sede;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che: la doglianza di fondo, sottesa a tutti e sei i motivi di ricorso, è nel senso che, con la statuita risoluzione del contratto di transazione e con il conseguente venir meno degli obblighi che da essa derivavano a carico di entrambe le parti, il Comune si trova esposto all’esecuzione della sentenza n. 1409 del 2010 con la quale, come detto, il Tribunale di Sassari aveva condannato l’ente non solo a provvedere a proprie spese, quale risarcimento del danno in forma specifica, a demolire e ricostruire integralmente il muro di proprietà del De FE ma anche al risarcimento dei danni per equivalente liquidati in € 69.545,62, importo corrispondente al costo per la realizzazione delle medesime opere previste nella c.t.u. redatta dal geom. OI;
secondo il ricorrente tale effetto della pronuncia, non voluto e lesivo 5 dei suoi interessi, è imputabile ad errore della sentenza in thesi integrante vizio cassatorio sotto uno o più dei seguenti profili: i) «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Comune di Sassari abbia proposto nel giudizio di appello una domanda diretta ad accertare la violazione dell’art. 1463 c.c., mentre simile domanda non era mai stata proposta in tale giudizio (primo motivo); ii) in subordine, «violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» per avere la Corte d’appello errato nella interpretazione della domanda proposta dalle parti, ciò che ha determinato una pronuncia non richiesta, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo motivo); iii) «errore per omissione di fatto decisivo in ordine all’adempimento parziale della obbligazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’obbligazione di facere gravante sul Comune di Sassari era stata già parzialmente adempiuta quando è sopravvenuta l’impossibilità, avendo il Comune già eseguito tutti i lavori contemplati nella c.t.u. OI riguardanti il convogliamento e regimentazione delle acque, e riguardando l’impossibilità soltanto i lavori relativi alla manutenzione del muro di confine del De FE (fatto in thesi decisivo perché se il giudice si fosse avveduto di tale circostanza non avrebbe potuto dichiarare l’impossibilità totale della prestazione ex 1256 c.c., né la risoluzione del contratto di transazione ex 1463 c.c. e ciò in quanto la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta è effetto che consegue unicamente all’accertamento della impossibilità totale dell’unica, o principale, prestazione dedotta in contratto) (terzo motivo); iv) «violazione 1258 c.c.; falsa applicazione articoli 1463 e 1256 c.c.; violazione 1362, 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»: si assume che, essendosi verificata una impossibilità soltanto parziale della prestazione (sul punto deducendosi anche una erronea 6 interpretazione dell’atto transattivo), la Corte di merito avrebbe dovuto applicare al caso di specie l’art. 1258 c.c., dichiarando l’avvenuta liberazione del debitore che aveva già eseguito la parte della prestazione possibile;
ne sarebbe anche derivata la falsa applicazione dell’art. 1463 c.c. dal momento che tale disposizione è applicabile soltanto in caso di impossibilità totale della (unica) prestazione dedotta in contratto con prestazioni corrispettive (quarto motivo); v) in subordine, «violazione 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»: si sostiene che prima di pronunciarsi in ordine a siffatta risoluzione, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, come previsto dall’art. 101 c.p.c., ciò che invece non ha fatto (quinto motivo); vi) «violazione art. 1976 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d’appello per aver dichiarato la risoluzione del contratto di transazione per impossibilità sopravvenuta nonostante tale contratto avesse natura novativa, e ciò in violazione dell’art. 1976 c.c., da interpretarsi come applicabile a tutte le ipotesi di risoluzione di contratto transattivo quando avente carattere novativo (sesto motivo); tali motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
l’assunto che ne sta alla base, secondo cui l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 cod. civ., sarebbe effetto diverso e non necessariamente coesistente a quello della risoluzione del contratto da cui quella obbligazione è sorta, ex art. 1463 cod. civ., è destituito di giuridico fondamento, come una semplice lettura del disposto dell’art. 1463 cod. civ. vale a rendere palese: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito»; è evidente che le due norme (artt. 1256 e 1463 cod. civ.) disegnano due cerchi concentrici, al centro dei quali vi è il medesimo fenomeno, 7 vale a dire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1218 cod. civ.); è esattamente questo stesso fenomeno che: a) se riguardato con riferimento alla singola obbligazione di cui la prestazione costituisce oggetto, ne determina l’estinzione ex art. 1256 cod. civ.; b) se riguardato con riferimento al contratto da cui quella obbligazione sorge e al rapporto sinallagmatico in cui essa si inserisce, ne determina la risoluzione ex art. 1463 cod. civ.; ove, dunque, si tratti di obbligazione che nasce da contratto commutativo ─ qual è nella specie la transazione ─ estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto sono effetti contestuali e inseparabili, di guisa che chiesto l’accertamento dell’una non ne può non conseguire, anche d’ufficio, in caso di fondatezza di quella domanda, la dichiarazione dell’altra; alla luce di tale premessa è agevole rilevare: a) l’inammissibilità del primo motivo, deducendosi con esso non l’omesso esame di un fatto storico secondo il paradigma censorio di cui all’evocato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054) ma un supposto error in procedendo per l’asserita erronea interpretazione del contenuto e dei limiti dei motivi di gravame;
b) l’infondatezza del secondo motivo, dal momento che, per quanto detto, chiedere l’accertamento della impossibilità sopravvenuta della prestazione posta ad oggetto dell’obbligo assunto con l’atto transattivo significa chiedere l’accertamento del prodursi nella specie degli effetti di una fattispecie legale che, ipso iure, se effettivamente integrata dalla fattispecie concreta, determina l’estinzione della obbligazione e con essa anche la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive da cui essa trae origine;
ne discende che, a maggior ragione, nella specie, essendo pacifico che il Comune in primo grado aveva chiesto esso stesso espressamente dichiararsi la risoluzione del contratto ex art. 1463 cod. civ., non può ─ dal solo fatto che nelle conclusioni dell’atto d’appello (proposto dallo stesso ente avverso la sentenza di primo grado che 8 quella domanda aveva rigettato) si sia chiesto (solo) l’accertamento dell’estinzione dell’obbligo assunto per impossibilità sopravvenuta ─ desumersi alcuna implicita rinuncia ostativa a quella declaratoria;
c) l’inammissibilità dei restanti motivi per difetto di interesse, non potendo il Comune dolersi dell’accoglimento di una domanda (la declaratoria dell’estinzione della obbligazione su di esso gravante per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1256 cod. civ.) che lo stesso ente aveva proposto;
può comunque ad abundantiam anche rilevarsi: c1) l’infondatezza del terzo e del quarto motivo, atteso che nella valutazione della essenzialità della prestazione divenuta impossibile, riservata al giudice di merito, i lavori già eseguiti di regimentazione delle acque sono stati evidentemente considerati di minore importanza rispetto a quelli di ricostruzione del muro di confine;
varrà peraltro al riguardo incidentalmente notare che, se è vero che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta libera la controparte dall’obbligo assunto di rinunciare alle somme dovute, in base alla sentenza del 2010, a titolo di risarcimento per equivalente, è anche vero che il Comune potrà pretendere, ex art. 1458 cod. civ., la ripetizione delle prestazioni già rese ex art. 2033 cod. civ. non ostandovi il fatto che si trattasse di prestazioni di facere (v. Cass. n. 10498 del 2001; n. 1252 del 2000; n. 2029 del 1982) c2) l’infondatezza del quinto motivo, alla luce del principio – che va qui ribadito ─ secondo cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass. n. 1617 del 2022; n. 22778 del 2019; n. 15037 del 2018; n. 10353 del 2016); c3) l’infondatezza del sesto motivo: per pacifico indirizzo – a cui va 9 qui data continuità ─ la norma di cui all’art. 1976 cod. civ. (secondo cui «La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato») va interpretata in senso restrittivo, avuto riguardo al preciso e univoco tenore testuale della disposizione, che fa menzione espressa ed in modo esclusivo della risoluzione della transazione "per inadempimento", e ai principi generali della risoluzione riguardanti i contratti a prestazioni corrispettive, rispetto ai quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque sia la causa - l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta o la eccessiva onerosità - comporta sempre la caducazione del contratto;
alla interpretazione letterale e sistematica segue che la irresolubilità della transazione novativa deve intendersi circoscritta alla sola "risoluzione per inadempimento" e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta (così, in motivazione, Cass. 28/08/1993, n. 9125; v. anche Cass. 20/02/2020, n. 4451); il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore 10 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza