Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29210
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29210
    Data del deposito : 12 novembre 2024

    Testo completo