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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 03/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 207 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pierluigi Costa e Valeria Costa
PARTE RICORRENTE
E
(CF: Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ricchiuti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazioni aggiuntive (art. 1, comma 464, L. n. 178/2020)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.1.2025, – premessa la propria qualifica di Parte_1
Operatore Socio-Sanitario, in servizio alle dipendente della Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo in virtù di contratto di lavoro
[...] CP_2 subordinato a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 7.7.2007 – adiva l'intestato
Tribunale del lavoro, esponendo: che, in data 30.3.2021, l' aveva pubblicato un avviso CP_2 interno “rivolto al personale dirigenziale e del comparto dell' da assegnare alle Parte_2 attività di vaccinazione della popolazione legato alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, invitando i lavoratori interessati ad utilizzare il codice denominato “56 – prest. per effettuare la timbratura delle presenze per il piano CP_3 vaccinale 2021; che esso istante, pur avendo prestato presso l'Hub di San Severo attività connessa alla campagna vaccinale nel periodo da giugno del 2021 a marzo del 2022, non era stato retribuito con il maggior compenso orario di euro 50,00, quale previsto dall'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020; che, con missiva del 9.10.2023, aveva rivendicato il pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte in suo favore per l'attività di vaccinazione espletata;
che l' aveva addebitato alla Regione Puglia il ritardo nel CP_2 pagamento delle differenze in questione, precisando, al contempo, che, una volta ottenuta l'assegnazione delle relative risorse finanziarie, avrebbe provveduto alla riliquidazione delle prestazioni vaccinali come prestazioni aggiuntive;
che, tuttavia, nulla era stato corrisposto dall'Azienda Sanitaria.
Tanto esposto in punto di fatto, ed allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, per il periodo da giugno 2021 a marzo 2022, attività lavorativa connessa al piano vaccinale, a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, comma 464,
L. 178/2020, in favore della , per le ragioni esposte in narrativa;
b) Per l'effetto Parte_2 condannare la al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni esposte, Parte_2 della complessiva somma lorda di €. 7.233,85 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, deducendo che il ricorrente non rientrava nel novero delle figure professionali di cui all'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020
e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell'erogazione dell'incremento retributivo.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 464, L. n. 178/2020,
“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016- 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
2 Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
2.2. La summenzionata disposizione, avente natura eccezionale siccome introdotta nel contesto emergenziale pandemico in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, è finalizzata a compensare – attraverso un incremento degli importi previsti dal C.C.N.L. di comparto – le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle attività connesse al piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, quale adottato dal Ministro della Salute ai sensi dell'art. 1, comma 457, L. n.
178 cit.
Stando al chiaro dato testuale, la platea dei destinatari s'identifica esclusivamente nel personale medico, in quello infermieristico e negli assistenti sanitari.
Nella specie, il ricorrente non rientra in alcuna delle categorie appena indicate, rivestendo egli la qualifica di Operatore Socio-Sanitario, pacificamente non assimilabile a quella di
Assistente Sanitario, il cui profilo professionale è delineato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio
1997, n. 69.
Ne consegue che il trattamento migliorativo evocato da non è direttamente applicabile Pt_1 nei suoi confronti, ostandovi – come anticipato – l'univoco tenore letterale dell'art. 1, comma
464, L. n. 178/2020.
2.2. Resta, a questo punto, da verificare se – come prospettato in ricorso – la dicitura “prestaz.
Aggiu.ve norma. Covid legge Bilancio”, quale riportata sui prospetti paga per identificare l'attività prestata dal ricorrente nella campagna vaccinale (v. doc. 1), valga ad integrare un valido riconoscimento del credito retributivo vantato dal lavoratore.
3 Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Ed invero, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. Sez.
Lav. n. 11645 del 4.5.2021), “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione”.
Conviene riportare, per esteso, i principali passaggi argomentativi della pronuncia dianzi citata.
“nell'impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perche' il superamento dello statuto pubblicistico e' stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un "equilibrato dosaggio di fonti regolatrici" (Corte Cost.
n. 313/1996 e Corte Cost. n. 309/1997) che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 Cost., di modo che "l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di verifica della compatibilita' finanziaria" (Corte
Cost. n. 309/1997);
9.1. il ruolo centrale della contrattazione collettiva e' stato da tempo valorizzato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo e' "affetto da nullita', sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perche' viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del
1990, articolo 21-septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva)" (Cass. S.U. n.
21744/2009).
4 9.2.si e' quindi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non e' sufficiente, di per se', a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacche' la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volonta' delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n.
17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017; Cass.
16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);
9.3. si e' anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, e' tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non e' subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
9.4. quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, e' tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicche' non puo' dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo”.
In senso conforme si veda, più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 8134 del 27.3.2025, secondo cui
“Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore”.
2.3. Nella specie, è incontroverso che l abbia erogato al lavoratore – per CP_2
l'espletamento delle attività connesse al piano vaccinale – “la retribuzione oraria dovuta per il lavoro straordinario o festivo” (cfr. pag. 4 del ricorso).
E' altrettanto pacifico che detta retribuzione sia conforme alle previsioni del C.C.N.L. di settore.
Il ricorrente non può, invece, pretendere dall'Azienda il trattamento di miglior favore in questa sede rivendicato, siccome non previsto dalla contrattazione collettiva e neppure dalla legge n. 178/2020, che – come sopra evidenziato – non può trovare applicazione nei confronti degli Operatori Socio-Sanitari.
5 D'altro canto, il comportamento dell ppalesa coerente con il contenuto dell'Avviso Parte_3 interno pubblicato in data 30.3.2021, ove si legge che il compenso orario per l'attività resa
“fuori dall'orario di servizio” sarebbe stato quello stabilito dagli istituti contrattuali disciplinati dai CC.NN.LL. di settore vigenti, “salvo sempre diversa remunerazione più favorevole disposta da normative nazionali/regionali in materia”: evenienza, quest'ultima, che - come giova ripetere - non ricorre nella fattispecie in questione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone, dunque, il rigetto del ricorso.
3. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo ai precedenti di segno apparentemente difforme resi da questo stesso Tribunale e versati in atti dal ricorrente
(cfr. sentenze nn. 2298/2024 e 3457/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 207/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 03/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 207 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pierluigi Costa e Valeria Costa
PARTE RICORRENTE
E
(CF: Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Ricchiuti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazioni aggiuntive (art. 1, comma 464, L. n. 178/2020)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.1.2025, – premessa la propria qualifica di Parte_1
Operatore Socio-Sanitario, in servizio alle dipendente della Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo in virtù di contratto di lavoro
[...] CP_2 subordinato a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 7.7.2007 – adiva l'intestato
Tribunale del lavoro, esponendo: che, in data 30.3.2021, l' aveva pubblicato un avviso CP_2 interno “rivolto al personale dirigenziale e del comparto dell' da assegnare alle Parte_2 attività di vaccinazione della popolazione legato alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, invitando i lavoratori interessati ad utilizzare il codice denominato “56 – prest. per effettuare la timbratura delle presenze per il piano CP_3 vaccinale 2021; che esso istante, pur avendo prestato presso l'Hub di San Severo attività connessa alla campagna vaccinale nel periodo da giugno del 2021 a marzo del 2022, non era stato retribuito con il maggior compenso orario di euro 50,00, quale previsto dall'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020; che, con missiva del 9.10.2023, aveva rivendicato il pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte in suo favore per l'attività di vaccinazione espletata;
che l' aveva addebitato alla Regione Puglia il ritardo nel CP_2 pagamento delle differenze in questione, precisando, al contempo, che, una volta ottenuta l'assegnazione delle relative risorse finanziarie, avrebbe provveduto alla riliquidazione delle prestazioni vaccinali come prestazioni aggiuntive;
che, tuttavia, nulla era stato corrisposto dall'Azienda Sanitaria.
Tanto esposto in punto di fatto, ed allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, per il periodo da giugno 2021 a marzo 2022, attività lavorativa connessa al piano vaccinale, a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, comma 464,
L. 178/2020, in favore della , per le ragioni esposte in narrativa;
b) Per l'effetto Parte_2 condannare la al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni esposte, Parte_2 della complessiva somma lorda di €. 7.233,85 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, deducendo che il ricorrente non rientrava nel novero delle figure professionali di cui all'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020
e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell'erogazione dell'incremento retributivo.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 464, L. n. 178/2020,
“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016- 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
2 Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
2.2. La summenzionata disposizione, avente natura eccezionale siccome introdotta nel contesto emergenziale pandemico in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, è finalizzata a compensare – attraverso un incremento degli importi previsti dal C.C.N.L. di comparto – le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle attività connesse al piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, quale adottato dal Ministro della Salute ai sensi dell'art. 1, comma 457, L. n.
178 cit.
Stando al chiaro dato testuale, la platea dei destinatari s'identifica esclusivamente nel personale medico, in quello infermieristico e negli assistenti sanitari.
Nella specie, il ricorrente non rientra in alcuna delle categorie appena indicate, rivestendo egli la qualifica di Operatore Socio-Sanitario, pacificamente non assimilabile a quella di
Assistente Sanitario, il cui profilo professionale è delineato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio
1997, n. 69.
Ne consegue che il trattamento migliorativo evocato da non è direttamente applicabile Pt_1 nei suoi confronti, ostandovi – come anticipato – l'univoco tenore letterale dell'art. 1, comma
464, L. n. 178/2020.
2.2. Resta, a questo punto, da verificare se – come prospettato in ricorso – la dicitura “prestaz.
Aggiu.ve norma. Covid legge Bilancio”, quale riportata sui prospetti paga per identificare l'attività prestata dal ricorrente nella campagna vaccinale (v. doc. 1), valga ad integrare un valido riconoscimento del credito retributivo vantato dal lavoratore.
3 Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Ed invero, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. Sez.
Lav. n. 11645 del 4.5.2021), “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione”.
Conviene riportare, per esteso, i principali passaggi argomentativi della pronuncia dianzi citata.
“nell'impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perche' il superamento dello statuto pubblicistico e' stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un "equilibrato dosaggio di fonti regolatrici" (Corte Cost.
n. 313/1996 e Corte Cost. n. 309/1997) che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 Cost., di modo che "l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di verifica della compatibilita' finanziaria" (Corte
Cost. n. 309/1997);
9.1. il ruolo centrale della contrattazione collettiva e' stato da tempo valorizzato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo e' "affetto da nullita', sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perche' viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del
1990, articolo 21-septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva)" (Cass. S.U. n.
21744/2009).
4 9.2.si e' quindi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non e' sufficiente, di per se', a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacche' la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volonta' delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n.
17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017; Cass.
16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);
9.3. si e' anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, e' tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non e' subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
9.4. quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, e' tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicche' non puo' dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo”.
In senso conforme si veda, più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 8134 del 27.3.2025, secondo cui
“Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore”.
2.3. Nella specie, è incontroverso che l abbia erogato al lavoratore – per CP_2
l'espletamento delle attività connesse al piano vaccinale – “la retribuzione oraria dovuta per il lavoro straordinario o festivo” (cfr. pag. 4 del ricorso).
E' altrettanto pacifico che detta retribuzione sia conforme alle previsioni del C.C.N.L. di settore.
Il ricorrente non può, invece, pretendere dall'Azienda il trattamento di miglior favore in questa sede rivendicato, siccome non previsto dalla contrattazione collettiva e neppure dalla legge n. 178/2020, che – come sopra evidenziato – non può trovare applicazione nei confronti degli Operatori Socio-Sanitari.
5 D'altro canto, il comportamento dell ppalesa coerente con il contenuto dell'Avviso Parte_3 interno pubblicato in data 30.3.2021, ove si legge che il compenso orario per l'attività resa
“fuori dall'orario di servizio” sarebbe stato quello stabilito dagli istituti contrattuali disciplinati dai CC.NN.LL. di settore vigenti, “salvo sempre diversa remunerazione più favorevole disposta da normative nazionali/regionali in materia”: evenienza, quest'ultima, che - come giova ripetere - non ricorre nella fattispecie in questione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone, dunque, il rigetto del ricorso.
3. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo ai precedenti di segno apparentemente difforme resi da questo stesso Tribunale e versati in atti dal ricorrente
(cfr. sentenze nn. 2298/2024 e 3457/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 207/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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