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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2954 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv. Amedeo Di Odoardo e Avv. Fabio Caprioni, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Teramo, Via Mancini Sbraccia n. 1
Ricorrente CONTRO
, in persona del della Giunta regionale p.t., in giudizio per il Controparte_1 CP_2 tramite dei funzionari Dott.ssa Antonella D'Ilario, Avv. Tiziana Colangelo (Responsabile dell'Ufficio) e Arch. Pierpaolo Pescara (Direttore del Dipartimento) Resistente OGGETTO: Opposizione a ordinanza di ingiunzione CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2022 la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. n. 689/1981 adottata con determinazione n. DPC017/240 del 16.09.2022 emessa dal Controparte_3
che le aveva ingiunto il pagamento di € 20.000,00 in conseguenza della
[...] violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006, sanzionata ex art. 133 co. 1 d.lgs. n. 152/2006. 2. La ha depositato memoria in data 5.01.2023 a firma dell'estensore Antonella Controparte_1
D'Ilario, della Responsabile dell'ufficio Avv. Tiziana Colangelo e del direttore del Dipartimento Arch. Pierpaolo Pescara, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. pagina 1 di 6 3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa, a seguito di discussione orale, all'odierna udienza.
4. Risulta dagli atti che:
- in data 17.09.2019 è stato effettuato da parte dell' un “prelievo istantaneo” di acque CP_4 di scarico in acque superficiali con riferimento al Depuratore Comunale sito in Isola Del Gran Sasso, Casale San Nicola dal quale è risultato il mancato rispetto dei parametri previsti circa la presenza del batterio IC LI (580000 anziché 5000) (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- in data 25.11.2019 è stato emesso il verbale di accertamento n. 54 avente ad oggetto la contestazione della violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 in quanto lo scarico esaminato è risultato non conforme ai limiti di cui alla tabella I, Allegato 5, Parte III d.lgs. n. 152/2006 per il parametro IC LI (vd. doc. 2 allegato al ricorso);
- in data 2.01.2020 la ha inviato una memoria difensiva e richiesto l'audizione Parte_1 personale (vd. doc. 3 allegato al ricorso);
- con determinazione DPC017/240 del 16.09.2022 la ha emesso l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione irrogando la sanzione amministrativa di € 20.000,00 (vd. doc. 1 allegato al ricorso) 5. Con un primo motivo di opposizione la società ha eccepito la nullità del Parte_1 verbale di accertamento di contestazione n. 17/2017 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 l. n. 689/1981, nonostante la richiesta avvenuta a mezzo pec del 26.07.2021 (vd. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).
5.1. Il motivo non può trovare accoglimento costituendo opinione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – quella per cui “in tema di ordinanza di ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. n. 689/1981 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere il sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., sez. U., 28 gennaio 2010, n. 1786; Cas. Civ., sez. 2, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11300; Cass. Civ., ordinanza 7 agosto 2019, n. 21446; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6313).
6. Con un secondo motivo di opposizione la società ha eccepito l'illegittimità Parte_1 dell'ordinanza di ingiunzione in ragione del mancato rispetto delle modalità di campionamento previste dall'allegato V d.lgs. n. 152/2006 che, per quanto rileva in questa sede, nella versione ratione temporis vigente, prevede che «per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati CP_ nell'arco di 24 ore» avendo l' effettuato, in assenza di adeguata motivazione, un unico prelievo (cd. prelievo con modalità istantanee). Ha, altresì, dedotto che la tabella 3 di cui al citato d.lgs. citato si limita a prevedere, in relazione al batterio IC coli, un valore limite “solo consigliato” e, dunque, “non di per sé cogente e vincolante per il titolare degli scarichi e le Pubbliche Amministrazioni competenti” (vd. pag. 7 del ricorso introduttivo), con conseguente impossibilità di irrogazione della sanzione di cui all'art. 133 pagina 2 di 6 d.lgs. n. 152/2006. 6.1. In punto di diritto l'art. 133 d.lgs. n. 152/2006 prevede, per quel che rileva in questa sede, che «chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto» - i quali non includono il parametro dell'IC LI - «oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro». L'art. 101 d.lgs. n. 152/2006 prevede che «tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime» (co. 1). A tal fine, «le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini» (co. 2). Il Piano di Tutela delle acque adottato dalla con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010 Controparte_1 ed approvato con D.C.R. 51/9 in data 16.12.2015, prevede che:
- «tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti. L'autorizzazione allo scarico può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime» (art. 27 co. 1);
- «gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e., ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie naturali quali fitodepurazione e lagunaggio, devono essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario. Tali sistemi di disinfezione sono sempre obbligatori per gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile e per gli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa. In questi ultimi casi i sistemi di disinfezione devono consentire, per il parametro IC coli, entro il 31/12/2014, parallelamente all'attuazione della disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, il rispetto del limite allo scarico di 3000 UFC /100 ml» (art. 32 co. 6);
- «il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è effettuato come indicato nell'Allegato 3 alle presenti NTA, recante “Modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane54 nonché gestione del flusso informativo» (art. 45 co. 1);
- «la in occasione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di CP_5
pagina 3 di 6 depurazione nonché al rilascio di nuove autorizzazioni introduce tra le prescrizioni dell'autorizzazione l'obbligo del rispetto della Direttiva di cui all'Allegato 3 alle presenti NTA e del relativo Accordo. Il mancato rispetto dei contenuti dell'Accordo da parte del gestore sarà pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 133, comma 3 del Decreto come mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione» (art. 45 co. 4);
- «in riferimento ai parametri microbiologici, il limite di emissione si intende riferito al parametro "IC coli" per un limite di 5000 UFC/100 ml, determinato su campione istantaneo, salvo se diversamente indicato nel provvedimento autorizzatorio» (allegato 3). Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “in materia di autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, l'autorità competente è legittimata a fissare il limite per il parametro IC coli in conformità alle previsioni dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale al punto 3 relativo ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane stabilisce che l'autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro IC coli espresso come UFC/100mL, consigliando un limite non superiore a 5000 UFC/100mL. La determinazione del limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro IC coli negli scarichi di depuratori a servizio di reflui domestici o urbani costituisce corretta espressione del potere attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione competente, non configurando alcuna violazione della disciplina normativa di riferimento contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità provinciale non eccede i propri poteri quando applica integralmente il valore limite suggerito dalla normativa statale per i punti di scarico degli impianti delle acque reflue urbane, incorporandolo nell'autorizzazione allo scarico, in quanto tale determinazione trova diretto fondamento nelle disposizioni legislative vigenti” (cfr. Trib. amm. reg. Sardegna, Cagliari, n. 184/2025). Ne deriva, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra riportate che correttamente è stato effettuato un prelievo istantaneo e che, essendo risultato un valore superiore al limite di 5000 UF/100 ml per il parametro di IC LI (valore previsto dal Piano Tutela delle Acque, non risultando l'impianto in questione provvisto della necessaria autorizzazione allo scarico), è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 133 d.lgs. n. 152/2006. 7. Nelle note conclusive depositate in data 13.08.2025 l'opponente ha, altresì, lamentato il mancato utilizzo di un contenitore sterile, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla metodica APAT CNR IRSAE Man e L.G. nr. 29/2003 – punto 6010 (vd. pag. 11-13), ulteriore circostanza che renderebbe gli esiti dell'esame in contestazione inattendibili.
7.1. Oltre al rilievo per cui la documentazione contenente la metodica APAT è stata tardivamente depositata solo nelle note conclusive autorizzate (vd. doc. 14), tale motivo è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo", con la conseguenza che "non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti" (cfr. Cass. civ., sez. 2, 31 ottobre 2018, n. 27909; Cass. civ., sez. 6-.2, pagina 4 di 6 ordinanza 22 settembre 2021, n. 25702). In altri termini, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, 1 settembre 2020, n. 18158).
8. Infine parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per non avere l'amministrazione adeguatamente motivato l'importo comminato a titolo di sanzione in violazione di quanto previsto dall'art. 11 l. n. 689/1981. L'art. 133 d.lgs. n. 152/2006 prevede, come sopraesposto, che «chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro» (co. 1). Fermo che nel caso di specie è pacifico, in quanto incontestato, che l'area in cui si trova lo scarico in questione è un'area protetta, corretta è la sanzione di € 20.000,00, pari al minimo edittale previsto dall'art. 133 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 secondo periodo, con la conseguenza che, in ogni caso, anche il Giudice non potrebbe irrogare una sanzione di misura inferiore rispetto a quella prevista nell'ordinanza impugnata.
9. Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
Considerato che
, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio da un proprio funzionario e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 27 aprile 2016, n. 8413).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Controparte_1 dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese pagina 5 di 6 Teramo, il 10.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2954 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv. Amedeo Di Odoardo e Avv. Fabio Caprioni, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Teramo, Via Mancini Sbraccia n. 1
Ricorrente CONTRO
, in persona del della Giunta regionale p.t., in giudizio per il Controparte_1 CP_2 tramite dei funzionari Dott.ssa Antonella D'Ilario, Avv. Tiziana Colangelo (Responsabile dell'Ufficio) e Arch. Pierpaolo Pescara (Direttore del Dipartimento) Resistente OGGETTO: Opposizione a ordinanza di ingiunzione CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2022 la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. n. 689/1981 adottata con determinazione n. DPC017/240 del 16.09.2022 emessa dal Controparte_3
che le aveva ingiunto il pagamento di € 20.000,00 in conseguenza della
[...] violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006, sanzionata ex art. 133 co. 1 d.lgs. n. 152/2006. 2. La ha depositato memoria in data 5.01.2023 a firma dell'estensore Antonella Controparte_1
D'Ilario, della Responsabile dell'ufficio Avv. Tiziana Colangelo e del direttore del Dipartimento Arch. Pierpaolo Pescara, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. pagina 1 di 6 3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa, a seguito di discussione orale, all'odierna udienza.
4. Risulta dagli atti che:
- in data 17.09.2019 è stato effettuato da parte dell' un “prelievo istantaneo” di acque CP_4 di scarico in acque superficiali con riferimento al Depuratore Comunale sito in Isola Del Gran Sasso, Casale San Nicola dal quale è risultato il mancato rispetto dei parametri previsti circa la presenza del batterio IC LI (580000 anziché 5000) (vd. doc. 4 allegato al ricorso);
- in data 25.11.2019 è stato emesso il verbale di accertamento n. 54 avente ad oggetto la contestazione della violazione dell'art. 101 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 in quanto lo scarico esaminato è risultato non conforme ai limiti di cui alla tabella I, Allegato 5, Parte III d.lgs. n. 152/2006 per il parametro IC LI (vd. doc. 2 allegato al ricorso);
- in data 2.01.2020 la ha inviato una memoria difensiva e richiesto l'audizione Parte_1 personale (vd. doc. 3 allegato al ricorso);
- con determinazione DPC017/240 del 16.09.2022 la ha emesso l'ordinanza di Controparte_1 ingiunzione irrogando la sanzione amministrativa di € 20.000,00 (vd. doc. 1 allegato al ricorso) 5. Con un primo motivo di opposizione la società ha eccepito la nullità del Parte_1 verbale di accertamento di contestazione n. 17/2017 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 l. n. 689/1981, nonostante la richiesta avvenuta a mezzo pec del 26.07.2021 (vd. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).
5.1. Il motivo non può trovare accoglimento costituendo opinione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – quella per cui “in tema di ordinanza di ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. n. 689/1981 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere il sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. Civ., sez. U., 28 gennaio 2010, n. 1786; Cas. Civ., sez. 2, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11300; Cass. Civ., ordinanza 7 agosto 2019, n. 21446; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6313).
6. Con un secondo motivo di opposizione la società ha eccepito l'illegittimità Parte_1 dell'ordinanza di ingiunzione in ragione del mancato rispetto delle modalità di campionamento previste dall'allegato V d.lgs. n. 152/2006 che, per quanto rileva in questa sede, nella versione ratione temporis vigente, prevede che «per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati CP_ nell'arco di 24 ore» avendo l' effettuato, in assenza di adeguata motivazione, un unico prelievo (cd. prelievo con modalità istantanee). Ha, altresì, dedotto che la tabella 3 di cui al citato d.lgs. citato si limita a prevedere, in relazione al batterio IC coli, un valore limite “solo consigliato” e, dunque, “non di per sé cogente e vincolante per il titolare degli scarichi e le Pubbliche Amministrazioni competenti” (vd. pag. 7 del ricorso introduttivo), con conseguente impossibilità di irrogazione della sanzione di cui all'art. 133 pagina 2 di 6 d.lgs. n. 152/2006. 6.1. In punto di diritto l'art. 133 d.lgs. n. 152/2006 prevede, per quel che rileva in questa sede, che «chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto» - i quali non includono il parametro dell'IC LI - «oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro». L'art. 101 d.lgs. n. 152/2006 prevede che «tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime» (co. 1). A tal fine, «le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini» (co. 2). Il Piano di Tutela delle acque adottato dalla con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010 Controparte_1 ed approvato con D.C.R. 51/9 in data 16.12.2015, prevede che:
- «tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti. L'autorizzazione allo scarico può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime» (art. 27 co. 1);
- «gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e., ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie naturali quali fitodepurazione e lagunaggio, devono essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario. Tali sistemi di disinfezione sono sempre obbligatori per gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile e per gli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa. In questi ultimi casi i sistemi di disinfezione devono consentire, per il parametro IC coli, entro il 31/12/2014, parallelamente all'attuazione della disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, il rispetto del limite allo scarico di 3000 UFC /100 ml» (art. 32 co. 6);
- «il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è effettuato come indicato nell'Allegato 3 alle presenti NTA, recante “Modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane54 nonché gestione del flusso informativo» (art. 45 co. 1);
- «la in occasione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di CP_5
pagina 3 di 6 depurazione nonché al rilascio di nuove autorizzazioni introduce tra le prescrizioni dell'autorizzazione l'obbligo del rispetto della Direttiva di cui all'Allegato 3 alle presenti NTA e del relativo Accordo. Il mancato rispetto dei contenuti dell'Accordo da parte del gestore sarà pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 133, comma 3 del Decreto come mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione» (art. 45 co. 4);
- «in riferimento ai parametri microbiologici, il limite di emissione si intende riferito al parametro "IC coli" per un limite di 5000 UFC/100 ml, determinato su campione istantaneo, salvo se diversamente indicato nel provvedimento autorizzatorio» (allegato 3). Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “in materia di autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, l'autorità competente è legittimata a fissare il limite per il parametro IC coli in conformità alle previsioni dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale al punto 3 relativo ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane stabilisce che l'autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro IC coli espresso come UFC/100mL, consigliando un limite non superiore a 5000 UFC/100mL. La determinazione del limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro IC coli negli scarichi di depuratori a servizio di reflui domestici o urbani costituisce corretta espressione del potere attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione competente, non configurando alcuna violazione della disciplina normativa di riferimento contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità provinciale non eccede i propri poteri quando applica integralmente il valore limite suggerito dalla normativa statale per i punti di scarico degli impianti delle acque reflue urbane, incorporandolo nell'autorizzazione allo scarico, in quanto tale determinazione trova diretto fondamento nelle disposizioni legislative vigenti” (cfr. Trib. amm. reg. Sardegna, Cagliari, n. 184/2025). Ne deriva, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra riportate che correttamente è stato effettuato un prelievo istantaneo e che, essendo risultato un valore superiore al limite di 5000 UF/100 ml per il parametro di IC LI (valore previsto dal Piano Tutela delle Acque, non risultando l'impianto in questione provvisto della necessaria autorizzazione allo scarico), è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 133 d.lgs. n. 152/2006. 7. Nelle note conclusive depositate in data 13.08.2025 l'opponente ha, altresì, lamentato il mancato utilizzo di un contenitore sterile, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla metodica APAT CNR IRSAE Man e L.G. nr. 29/2003 – punto 6010 (vd. pag. 11-13), ulteriore circostanza che renderebbe gli esiti dell'esame in contestazione inattendibili.
7.1. Oltre al rilievo per cui la documentazione contenente la metodica APAT è stata tardivamente depositata solo nelle note conclusive autorizzate (vd. doc. 14), tale motivo è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo", con la conseguenza che "non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti" (cfr. Cass. civ., sez. 2, 31 ottobre 2018, n. 27909; Cass. civ., sez. 6-.2, pagina 4 di 6 ordinanza 22 settembre 2021, n. 25702). In altri termini, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, 1 settembre 2020, n. 18158).
8. Infine parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per non avere l'amministrazione adeguatamente motivato l'importo comminato a titolo di sanzione in violazione di quanto previsto dall'art. 11 l. n. 689/1981. L'art. 133 d.lgs. n. 152/2006 prevede, come sopraesposto, che «chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro» (co. 1). Fermo che nel caso di specie è pacifico, in quanto incontestato, che l'area in cui si trova lo scarico in questione è un'area protetta, corretta è la sanzione di € 20.000,00, pari al minimo edittale previsto dall'art. 133 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 secondo periodo, con la conseguenza che, in ogni caso, anche il Giudice non potrebbe irrogare una sanzione di misura inferiore rispetto a quella prevista nell'ordinanza impugnata.
9. Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
Considerato che
, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio da un proprio funzionario e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 27 aprile 2016, n. 8413).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Controparte_1 dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese pagina 5 di 6 Teramo, il 10.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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