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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18008 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18008 / 2024 promossa da:
, nato negli Stati Uniti d'America il 30.3.1988 in proprio e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata Persona_1 negli Stati Uniti d'America il 28.2.2019, , nato negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 2.8.2021 e , nata negli Stati Uniti d'America il Parte_2
2.8.2021; , nato negli Stati Uniti d'America il 6.6.1990, Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian e dall'Avv. Andrea Permunian
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...]
Memphis, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 30.03.1988 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
Nashville, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 28.02.2019 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato Persona_2
a Germantown, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 02.08.2021 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata Parte_2
a Germantown, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 02.08.2021 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3 nato a [...], Tennessee (Stati Uniti d'America) il 06.06.1990 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL)”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 17.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc.1). Persona_3
in data 22.6.1872 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva negli USA in data 15.1.1885 la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 3). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino statunitense come Persona_4 attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “È stata Per_ Per_ effettuata una ricerca tra i seguenti atti:Cognome(i): Nome(i): , Luogo Per_3 Per_6 di naturalizzazione: Corti Distrettuali del distretto occidentale del Tennessee Intervallo temporale: dal 1906 al 1923. Non siamo stati in grado di identificare alcun atto relativo alla cittadinanza e/o alla naturalizzazione di tra quelli sopra elencati”; “Che io, o un impiegato di Persona_3 agenzia in mia vece, ho condotto una ricerca dei documenti relativi al soggetto di cui sotto. Più precisamente, questo ufficio ha effettuato tale ricerca nei Sistemi centrali dei Registri (CIS [Œn&R1
Index Sygteml) e/o nei Sistema di banca dati di istanze di naturalizzazione digitalizzate su microfilm
(MiDAS Digitalizaüon Appüca Gon Sygteml). Dopo una ricerca esaustiva nei suddetti sistemi di banche dati, non è stato individuato alcun documento in relazione al soggetto di cui sotto: Numero Per_ Per_ di protocollo: Soggetto: , Conosciuto/a anche come (alias): , Persona_3
Nata il: 13/03/1850 Nazione di nascita: Italia” (cfr. doc. 4 e doc. 5). Persona_7
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti , nata negli USA in data 28.2.2019, Persona_1
e , nati negli USA il 2.8.2021, il Tribunale ritiene Persona_2 Parte_2 che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_1 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, il Consolato statunitense in questione non ha assegnato alcun appuntamento al richiedente. Ed invero, a fronte di numerosi e reiterati tentativi, registrati tramite … In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_5 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano Parte_6 irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n.
241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli USA. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_3
(cfr. doc. 1) e in data 22.6.1872 ha contratto matrimonio in Italia con la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 2);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino statunitense come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità statunitensi competenti (cfr. doc. 4 e doc. 5);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva Persona_3 Parte_4 negli USA in data 15.1.1885 la sig.ra (cfr. doc. 3); Persona_4
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 5.11.1905 tra la sig.ra con il sig. Persona_4
(cfr. doc. 7) nasceva negli USA in data 16.6.1923 il sig. Persona_8 [...]
(cfr. doc. 9); Persona_2
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 6.1.1955 tra il sig. Persona_2
e la sig.ra (cfr. doc. 10) nasceva negli USA in data 3.5.1958 il sig. Parte_7
(cfr. doc. 11); Persona_9
- che dall'unione avvenuta negli USA in data 2.11.1985 tra il sig. e la Persona_9 sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano negli USA in data 30.3.1988 il sig. Persona_10 [...]
(cfr. doc. 13) e in data 6.6.1990 il sig. (cfr. doc. Parte_1 Parte_3
14), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 8.9.2021 tra il sig. e il Parte_1 sig. (cfr. doc. 15) nascevano negli USA in data 28.2.2019 la minore Parte_8
(cfr. doc. 16) e in data 2.8.2021 i minori Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. 17) e (cfr. doc. 18), odierni ricorrenti. Parte_2
5.1 Inoltre, risulta che italiano, nato il [...] a [...], figlio di Persona_3 cittadini italiani (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo
Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno
d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano Persona_3 emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. documentazione in atti) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato negli Parte_1
Stati Uniti d'America il 30.3.1988; nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 28.2.2019; nato negli Stati Uniti d'America Persona_2 il 2.8.2021; nata negli Stati Uniti d'America il 2.8.2021; Parte_2
, nato negli Stati Uniti d'America il 6.6.1990, il diritto Parte_3 al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18008 / 2024 promossa da:
, nato negli Stati Uniti d'America il 30.3.1988 in proprio e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata Persona_1 negli Stati Uniti d'America il 28.2.2019, , nato negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 2.8.2021 e , nata negli Stati Uniti d'America il Parte_2
2.8.2021; , nato negli Stati Uniti d'America il 6.6.1990, Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian e dall'Avv. Andrea Permunian
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...]
Memphis, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 30.03.1988 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
Nashville, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 28.02.2019 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato Persona_2
a Germantown, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 02.08.2021 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata Parte_2
a Germantown, Tennessee (Stati Uniti d'America) il 02.08.2021 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3 nato a [...], Tennessee (Stati Uniti d'America) il 06.06.1990 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di SI (AL), quale Comune di riferimento dell'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di SI (AL)”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 17.10.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc.1). Persona_3
in data 22.6.1872 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva negli USA in data 15.1.1885 la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 3). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino statunitense come Persona_4 attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “È stata Per_ Per_ effettuata una ricerca tra i seguenti atti:Cognome(i): Nome(i): , Luogo Per_3 Per_6 di naturalizzazione: Corti Distrettuali del distretto occidentale del Tennessee Intervallo temporale: dal 1906 al 1923. Non siamo stati in grado di identificare alcun atto relativo alla cittadinanza e/o alla naturalizzazione di tra quelli sopra elencati”; “Che io, o un impiegato di Persona_3 agenzia in mia vece, ho condotto una ricerca dei documenti relativi al soggetto di cui sotto. Più precisamente, questo ufficio ha effettuato tale ricerca nei Sistemi centrali dei Registri (CIS [Œn&R1
Index Sygteml) e/o nei Sistema di banca dati di istanze di naturalizzazione digitalizzate su microfilm
(MiDAS Digitalizaüon Appüca Gon Sygteml). Dopo una ricerca esaustiva nei suddetti sistemi di banche dati, non è stato individuato alcun documento in relazione al soggetto di cui sotto: Numero Per_ Per_ di protocollo: Soggetto: , Conosciuto/a anche come (alias): , Persona_3
Nata il: 13/03/1850 Nazione di nascita: Italia” (cfr. doc. 4 e doc. 5). Persona_7
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti , nata negli USA in data 28.2.2019, Persona_1
e , nati negli USA il 2.8.2021, il Tribunale ritiene Persona_2 Parte_2 che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_1 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, il Consolato statunitense in questione non ha assegnato alcun appuntamento al richiedente. Ed invero, a fronte di numerosi e reiterati tentativi, registrati tramite … In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_5 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano Parte_6 irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n.
241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli USA. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_3
(cfr. doc. 1) e in data 22.6.1872 ha contratto matrimonio in Italia con la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 2);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino statunitense come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità statunitensi competenti (cfr. doc. 4 e doc. 5);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva Persona_3 Parte_4 negli USA in data 15.1.1885 la sig.ra (cfr. doc. 3); Persona_4
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 5.11.1905 tra la sig.ra con il sig. Persona_4
(cfr. doc. 7) nasceva negli USA in data 16.6.1923 il sig. Persona_8 [...]
(cfr. doc. 9); Persona_2
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 6.1.1955 tra il sig. Persona_2
e la sig.ra (cfr. doc. 10) nasceva negli USA in data 3.5.1958 il sig. Parte_7
(cfr. doc. 11); Persona_9
- che dall'unione avvenuta negli USA in data 2.11.1985 tra il sig. e la Persona_9 sig.ra (cfr. doc. 12) nascevano negli USA in data 30.3.1988 il sig. Persona_10 [...]
(cfr. doc. 13) e in data 6.6.1990 il sig. (cfr. doc. Parte_1 Parte_3
14), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli USA in data 8.9.2021 tra il sig. e il Parte_1 sig. (cfr. doc. 15) nascevano negli USA in data 28.2.2019 la minore Parte_8
(cfr. doc. 16) e in data 2.8.2021 i minori Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. 17) e (cfr. doc. 18), odierni ricorrenti. Parte_2
5.1 Inoltre, risulta che italiano, nato il [...] a [...], figlio di Persona_3 cittadini italiani (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo
Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno
d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano Persona_3 emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. documentazione in atti) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato negli Parte_1
Stati Uniti d'America il 30.3.1988; nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 28.2.2019; nato negli Stati Uniti d'America Persona_2 il 2.8.2021; nata negli Stati Uniti d'America il 2.8.2021; Parte_2
, nato negli Stati Uniti d'America il 6.6.1990, il diritto Parte_3 al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea