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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/20 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via D'Acquisto n. 200
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1355 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata rigetta la sua domanda, tesa a dichiarare il diritto a percepire l'indennità di mobilità, con
1 conseguente condannata dell' a corrispondergli la complessiva somma di euro 20.890, CP_1
69.
Ha censurato, con articolate argomentazioni, la pronuncia impugnata, erroneamente basata sulla decadenza, per tardiva presentazione della domanda amministrativa, in quanto solo all'esito del giudizio nei confronti della Regione Campania, conclusosi con sent. n. 7087/17, con la qual era stato riconosciuto l'intercorso rapporto di subordinazione con il Controparte_2 dal 2 maggio 2010 al 19 dicembre 2014, aveva potuto iscriversi nelle liste di mobilità e
[...] presentare la domanda all'Inps.
Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado
Non si è costituto, nonostante la notifica, l' . Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Il gravame non può essere accolto.
Ripercorrendo l'iter motivazionale, già adottato da questa Corte (cfr. sent. del 15 novembre
2019; proc. n. 2121/18; est. Savino) e cui questo Collegio ritiene di dare continuità, va rilevato che la giurisprudenza consolidata è nel senso che anche per l'indennità di mobilità sia necessaria la domanda dell'interessato da presentare nei termini previsti per l'indennità di disoccupazione.
Secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle Sez. Un. (sentenza n.17389 del 06/12/2002), infatti, "l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto. (nello stesso senso, Cass. sentenza n.18528 del 09/09/2011; n.27674 del 20/12/2011,
2012/24159, Cass. 24 giugno 2013, n. 15770 e 2017/7521).
La Suprema Corte (cfr sentenza n.17404/2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione), ha carattere
2 generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.
La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).
Né può assumere rilievo la circostanza della sopravvenuta predetta sentenza del Tribunale di
Napoli. Ed invero, oltre al fatto che essa non fa stato nei confronti dell'Inps, essendo stata resa tra il e la Regione Campania, l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa Pt_1 dall'indennità di mobilità, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, l'odierno appellato avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all'INPS per ottenere l'indennità di mobilità, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità; la Suprema Corte ha osservato che neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e neppure il modo (formale o meno) attraverso cui si fosse prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, rilevano ai fini in esame (cfr Cass.
2017/7521).
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in via assorbente per la mancata costituzione dell' . CP_1
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/20 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via D'Acquisto n. 200
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1355 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata rigetta la sua domanda, tesa a dichiarare il diritto a percepire l'indennità di mobilità, con
1 conseguente condannata dell' a corrispondergli la complessiva somma di euro 20.890, CP_1
69.
Ha censurato, con articolate argomentazioni, la pronuncia impugnata, erroneamente basata sulla decadenza, per tardiva presentazione della domanda amministrativa, in quanto solo all'esito del giudizio nei confronti della Regione Campania, conclusosi con sent. n. 7087/17, con la qual era stato riconosciuto l'intercorso rapporto di subordinazione con il Controparte_2 dal 2 maggio 2010 al 19 dicembre 2014, aveva potuto iscriversi nelle liste di mobilità e
[...] presentare la domanda all'Inps.
Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado
Non si è costituto, nonostante la notifica, l' . Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Il gravame non può essere accolto.
Ripercorrendo l'iter motivazionale, già adottato da questa Corte (cfr. sent. del 15 novembre
2019; proc. n. 2121/18; est. Savino) e cui questo Collegio ritiene di dare continuità, va rilevato che la giurisprudenza consolidata è nel senso che anche per l'indennità di mobilità sia necessaria la domanda dell'interessato da presentare nei termini previsti per l'indennità di disoccupazione.
Secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle Sez. Un. (sentenza n.17389 del 06/12/2002), infatti, "l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto. (nello stesso senso, Cass. sentenza n.18528 del 09/09/2011; n.27674 del 20/12/2011,
2012/24159, Cass. 24 giugno 2013, n. 15770 e 2017/7521).
La Suprema Corte (cfr sentenza n.17404/2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione), ha carattere
2 generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.
La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).
Né può assumere rilievo la circostanza della sopravvenuta predetta sentenza del Tribunale di
Napoli. Ed invero, oltre al fatto che essa non fa stato nei confronti dell'Inps, essendo stata resa tra il e la Regione Campania, l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa Pt_1 dall'indennità di mobilità, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, l'odierno appellato avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all'INPS per ottenere l'indennità di mobilità, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità; la Suprema Corte ha osservato che neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e neppure il modo (formale o meno) attraverso cui si fosse prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, rilevano ai fini in esame (cfr Cass.
2017/7521).
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in via assorbente per la mancata costituzione dell' . CP_1
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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