CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA A' sul ricorso iscritto al n. 5627/2017 R.G. proposto da Varino s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Taverna, Anna Stefanini e Luca Stevanato elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 262
- ricorrente -
contro Roma Capitale, in persona del commissario p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1212 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 17/01/2023 avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 4992/16 del 2016 depositata il 11 agosto 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 15 dicembre 2022 dal Consigliere FA BI Letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. De Matteis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato legittimo il diniego di rimborso Ici per l'anno 2005 per l'importo di C 200.961,48. 2. I terreni di causa erano stati oggetto di una procedura espropriativa ai sensi della I. 15 dicembre 1990, n. 396, denominata Sistema di Direzione Orientale, ed erano stati inseriti nel Comprensorio direzionale orientale tiburtino. A seguito dell'approvazione del piano particolareggiato, ne era stata prevista la cessione volontaria al Comune da parte dei proprietari ai quali sarebbe stata attribuita, in forza di una convenzione, su un'altra area parte della cubatura realizzabile. Aveva fatto seguito l'atto d'obbligo da parte della ricorrente, cui, tuttavia, non era seguita la convenzione. In attesa del completamento della procedura amministrativa, veniva richiesto alla ricorrente il versamento dell'Ici sul valore venale dei terreni nella loro complessiva estensione. 3. La CTP ha ridotto del 20% il valore unitario delle aree disponendo che il comune provvedesse alla rideterminazione della somma dovuta, con il rimborso alla ricorrente di quanto versato in eccedenza. 4. La CTR, dopo avere riunito gli appelli proposti da entrambe le parti, ha respinto l'appello proposto dal comune, odierno controricorrente, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente accertato che i terreni, pur avendo fruito di un aumento di valore per essere state inserite nel Comprensorio, in realtà avevano ricevuto solo un parziale incremento derivante dalla riqualificazione urbanistica;
il residuo incremento sarebbe 2 stato realizzato solamente a seguito del perfezionamento della Convenzione. In relazione all'appello proposto dall'odierna ricorrente ha ritenuto che: correttamente la Ctp era intervenuta sul quantum dell'imposta che, ai fini della determinazione del valore unitario delle aree, avrebbe dovuto tenere conto della mancata ultimazione del procedimento amministrativo;
il riferimento al criterio equitativo contenuto nella sentenza di primo grado doveva essere solo interpretato come il riconoscimento dei presupposti per l'abbattimento dell'imposta corrispondente al minore valore delle aree;
il valore venale non può coincidere con l'indennità di esproprio, mentre, invece, risulta corretto quello indicato dall'Agenzia del Territorio, rispetto al quale la ricorrente non ha spiegato argomentazioni per consentire una diversa valutazione;
infondata anche la censura relativa alla non utilizzabilità, ai fini della determinazione del valore delle aree, di quella parte destinata a strade o a verde;
sul punto la Ctp ha affermato che tali parti "non possono ritenersi esenti dall'imposta, atteso che la superficie complessiva concorre indistintamente al calcolo della volumetria" ; su tale punto le contestazioni della ricorrente sono state ritenute generiche e, inoltre, irrilevante la perizia di parte nella quale è stata indicata l'ampiezza delle aree rispetto a quella complessiva. 3. Il comune controricorrente sì è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 e 35 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Contesta che la riduzione "equitativa" del 20% del valore unitario dell'area, non solo, sia priva di valida spiegazione, ma sia anche in violazione del generale obbligo di determinazione dell'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute. Non avendo provveduto al ricalcolo dell'imposta e delle sanzioni il 3 giudice di secondo grado ha emesso una sentenza parziale in quanto vertente solo sull'an della pretesa e non sul quantum. 5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 e 35 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Si duole che la sentenza impugnata abbia aderito pienamente alla stima effettuata dall'Agenzia del territorio, non tenendo conto della perizia di stima allegata all'atto di appello, attestante che circa la metà dell'intera superficie è adibita a verde e a strade. 6. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli e 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Contesta che la sentenza impugnata non abbia apprezzato la circostanza che l'assenza della convenzione ha inciso fortemente sul valore dell'area, finendo per accertare un valore delle aree eccessivo rispetto al valore di mercato. 7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Contesta la riconduzione a tassazione dell'intera superficie, senza esclusione delle aree destinate alla viabilità e a verde. 8. Il primo motivo e il quarto sono fondati per le ragioni di seguito esposte e, stante la loro connessione che attiene ai criteri di determinazione del valore dei terreni, possono essere trattati congiuntamente. Nel caso in esame i terreni della ricorrente sono stati coinvolti nella procedura espropriativa di cui alla I. n. 396 del 1990, Interventi per Roma, capitale della Repubblica, volta a realizzare il Sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture. Tale disciplina riconosce all'Amministrazione l'acquisizione mediante esproprio di tutti i terreni rientranti nel comprensorio, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Il soggetto espropriato può cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri terreni (art. 7, comma 2, I. cit.). Il Piano particolareggiato del comprensorio Tiburtino con le Norme tecniche di attuazione (d'ora in poi N.T.A.) ha previsto all'art. 9 la possibilità per il 4 privato di cedere gratuitamente le aree, in base ad un'apposita convenzione, ricevendo in cambio "parte della cubatura realizzabile nel piano particolareggiato in misura equivalente all'indennità di espropriazione delle aree cedute". 8.1. Nel caso in esame pacificamente la ricorrente ha aderito alla possibilità della cessione gratuita in cambio dell'attribuzione di cubatura e, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo, il comune ha richiesto il versamento dell'Ici sulla base del valore venale dei terreni complessivamente considerati. La sentenza impugnata con riguardo alla determinazione del valore venale dei terreni oggetto di causa ha effettuato solo le seguenti considerazioni: correttamente la Ctp è intervenuta sul quantum dell'imposta che, ai fini della determinazione del valore unitario delle aree, avrebbe dovuto tenere conto della mancata ultimazione del procedimento amministrativo;
il riferimento al criterio equitativo contenuto nella sentenza di primo grado doveva essere solo interpretato come il riconoscimento dei presupposti per l'abbattimento dell'imposta corrispondente al minore valore delle aree. Tale motivazione è inidonea a rendere ragione dei criteri e dei parametri utilizzati ai fini della determinazione del valore dei terreni. L'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". Ritiene che questa Corte di confermare l'orientamento consolidato in forza del quale i criteri individuati dalla norma sopra citata devono considerarsi tassativi (Cass. n. 13567 del 2017, (Rv. 651086 - 01, Sez. 5, n.14118/2017, Rv. 644421 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 11445/2018, Rv. 648202 - 01). La sentenza impugnata manca di qualsiasi riferimento ai parametri presi in considerazione ed è del tutto insufficiente il rinvio per relationem 5 effettuato alla sentenza di primo grado, della quale viene resa solo un'interpretazione relativa al termine "equitativo" in essa utilizzato, ma non chiariti i criteri per la determinazione del valore dei terreni. La circostanza che i terreni siano stati oggetto di esproprio di certo influisce sulla individuazione del valore dei beni, ai sensi della I. n. 396 del 1990, e i criteri di determinazione restano sempre quelli previsti. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di Ici, l'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto. Il valore dell'immobile assume rilievo, ai sensi del successivo art. 5, infatti, ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell'imposta (Sez. 5, n. 12272/2017, Rv. 644137 - 02, Sez. 5, n. 19750/2004, Rv. 577494 - 01). In relazione alle aree destinate a verde e a strade, comprese nei terreni oggetto del giudizio, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare e condividere la motivazione della Ctp, secondo cui la superficie complessiva deve concorrere indistintamente al calcolo della volumetria realizzabile nel suo complesso. Tale affermazione non è supportata da specifiche ragioni e si risolve in una petizione di principio, non solo, slegata dal necessario accertamento in concreto cui è chiamato il giudice del merito in relazione alla determinazione del valore dei beni, ai fini della determinazione dell'imponibile, ma anche priva di alcun riferimento normativo. Con riguardo alla parte dei terreni destinati a verde, si richiama, in quanto condivisa, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla 6 destinazione impressa (Sez. 5, n. 21351 del 26/07/2021, Rv. 662006 - 01). Con riferimento alla parte dei terreni adibiti a strade il Collegio si riporta all'orientamento di legittimità, secondo cui ai fini dell'assoggettabilità all'Ici delle infrastrutture quali le strade, le illuminazioni, i parcheggi, le aiuole, occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà, essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, il consorzio (Cass., Sez. 5, n. 4649/2020, Rv. 657329 - 01). La sentenza impugnata ha omesso di effettuare tali accertamenti in concreto disattendendo gli orientamenti di legittimità ora richiamati. 11. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in relazione all'accoglimento del primo, 10. Segue l'accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, l'assorbimento del secondo e del terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame dei motivi accolti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: - accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 7 Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere est.
- ricorrente -
contro Roma Capitale, in persona del commissario p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1212 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 17/01/2023 avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 4992/16 del 2016 depositata il 11 agosto 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 15 dicembre 2022 dal Consigliere FA BI Letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. De Matteis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato legittimo il diniego di rimborso Ici per l'anno 2005 per l'importo di C 200.961,48. 2. I terreni di causa erano stati oggetto di una procedura espropriativa ai sensi della I. 15 dicembre 1990, n. 396, denominata Sistema di Direzione Orientale, ed erano stati inseriti nel Comprensorio direzionale orientale tiburtino. A seguito dell'approvazione del piano particolareggiato, ne era stata prevista la cessione volontaria al Comune da parte dei proprietari ai quali sarebbe stata attribuita, in forza di una convenzione, su un'altra area parte della cubatura realizzabile. Aveva fatto seguito l'atto d'obbligo da parte della ricorrente, cui, tuttavia, non era seguita la convenzione. In attesa del completamento della procedura amministrativa, veniva richiesto alla ricorrente il versamento dell'Ici sul valore venale dei terreni nella loro complessiva estensione. 3. La CTP ha ridotto del 20% il valore unitario delle aree disponendo che il comune provvedesse alla rideterminazione della somma dovuta, con il rimborso alla ricorrente di quanto versato in eccedenza. 4. La CTR, dopo avere riunito gli appelli proposti da entrambe le parti, ha respinto l'appello proposto dal comune, odierno controricorrente, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente accertato che i terreni, pur avendo fruito di un aumento di valore per essere state inserite nel Comprensorio, in realtà avevano ricevuto solo un parziale incremento derivante dalla riqualificazione urbanistica;
il residuo incremento sarebbe 2 stato realizzato solamente a seguito del perfezionamento della Convenzione. In relazione all'appello proposto dall'odierna ricorrente ha ritenuto che: correttamente la Ctp era intervenuta sul quantum dell'imposta che, ai fini della determinazione del valore unitario delle aree, avrebbe dovuto tenere conto della mancata ultimazione del procedimento amministrativo;
il riferimento al criterio equitativo contenuto nella sentenza di primo grado doveva essere solo interpretato come il riconoscimento dei presupposti per l'abbattimento dell'imposta corrispondente al minore valore delle aree;
il valore venale non può coincidere con l'indennità di esproprio, mentre, invece, risulta corretto quello indicato dall'Agenzia del Territorio, rispetto al quale la ricorrente non ha spiegato argomentazioni per consentire una diversa valutazione;
infondata anche la censura relativa alla non utilizzabilità, ai fini della determinazione del valore delle aree, di quella parte destinata a strade o a verde;
sul punto la Ctp ha affermato che tali parti "non possono ritenersi esenti dall'imposta, atteso che la superficie complessiva concorre indistintamente al calcolo della volumetria" ; su tale punto le contestazioni della ricorrente sono state ritenute generiche e, inoltre, irrilevante la perizia di parte nella quale è stata indicata l'ampiezza delle aree rispetto a quella complessiva. 3. Il comune controricorrente sì è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 e 35 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Contesta che la riduzione "equitativa" del 20% del valore unitario dell'area, non solo, sia priva di valida spiegazione, ma sia anche in violazione del generale obbligo di determinazione dell'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute. Non avendo provveduto al ricalcolo dell'imposta e delle sanzioni il 3 giudice di secondo grado ha emesso una sentenza parziale in quanto vertente solo sull'an della pretesa e non sul quantum. 5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 e 35 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Si duole che la sentenza impugnata abbia aderito pienamente alla stima effettuata dall'Agenzia del territorio, non tenendo conto della perizia di stima allegata all'atto di appello, attestante che circa la metà dell'intera superficie è adibita a verde e a strade. 6. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli e 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Contesta che la sentenza impugnata non abbia apprezzato la circostanza che l'assenza della convenzione ha inciso fortemente sul valore dell'area, finendo per accertare un valore delle aree eccessivo rispetto al valore di mercato. 7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Contesta la riconduzione a tassazione dell'intera superficie, senza esclusione delle aree destinate alla viabilità e a verde. 8. Il primo motivo e il quarto sono fondati per le ragioni di seguito esposte e, stante la loro connessione che attiene ai criteri di determinazione del valore dei terreni, possono essere trattati congiuntamente. Nel caso in esame i terreni della ricorrente sono stati coinvolti nella procedura espropriativa di cui alla I. n. 396 del 1990, Interventi per Roma, capitale della Repubblica, volta a realizzare il Sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture. Tale disciplina riconosce all'Amministrazione l'acquisizione mediante esproprio di tutti i terreni rientranti nel comprensorio, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi previsti. Il soggetto espropriato può cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri terreni (art. 7, comma 2, I. cit.). Il Piano particolareggiato del comprensorio Tiburtino con le Norme tecniche di attuazione (d'ora in poi N.T.A.) ha previsto all'art. 9 la possibilità per il 4 privato di cedere gratuitamente le aree, in base ad un'apposita convenzione, ricevendo in cambio "parte della cubatura realizzabile nel piano particolareggiato in misura equivalente all'indennità di espropriazione delle aree cedute". 8.1. Nel caso in esame pacificamente la ricorrente ha aderito alla possibilità della cessione gratuita in cambio dell'attribuzione di cubatura e, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo, il comune ha richiesto il versamento dell'Ici sulla base del valore venale dei terreni complessivamente considerati. La sentenza impugnata con riguardo alla determinazione del valore venale dei terreni oggetto di causa ha effettuato solo le seguenti considerazioni: correttamente la Ctp è intervenuta sul quantum dell'imposta che, ai fini della determinazione del valore unitario delle aree, avrebbe dovuto tenere conto della mancata ultimazione del procedimento amministrativo;
il riferimento al criterio equitativo contenuto nella sentenza di primo grado doveva essere solo interpretato come il riconoscimento dei presupposti per l'abbattimento dell'imposta corrispondente al minore valore delle aree. Tale motivazione è inidonea a rendere ragione dei criteri e dei parametri utilizzati ai fini della determinazione del valore dei terreni. L'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". Ritiene che questa Corte di confermare l'orientamento consolidato in forza del quale i criteri individuati dalla norma sopra citata devono considerarsi tassativi (Cass. n. 13567 del 2017, (Rv. 651086 - 01, Sez. 5, n.14118/2017, Rv. 644421 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 11445/2018, Rv. 648202 - 01). La sentenza impugnata manca di qualsiasi riferimento ai parametri presi in considerazione ed è del tutto insufficiente il rinvio per relationem 5 effettuato alla sentenza di primo grado, della quale viene resa solo un'interpretazione relativa al termine "equitativo" in essa utilizzato, ma non chiariti i criteri per la determinazione del valore dei terreni. La circostanza che i terreni siano stati oggetto di esproprio di certo influisce sulla individuazione del valore dei beni, ai sensi della I. n. 396 del 1990, e i criteri di determinazione restano sempre quelli previsti. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di Ici, l'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto. Il valore dell'immobile assume rilievo, ai sensi del successivo art. 5, infatti, ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell'imposta (Sez. 5, n. 12272/2017, Rv. 644137 - 02, Sez. 5, n. 19750/2004, Rv. 577494 - 01). In relazione alle aree destinate a verde e a strade, comprese nei terreni oggetto del giudizio, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare e condividere la motivazione della Ctp, secondo cui la superficie complessiva deve concorrere indistintamente al calcolo della volumetria realizzabile nel suo complesso. Tale affermazione non è supportata da specifiche ragioni e si risolve in una petizione di principio, non solo, slegata dal necessario accertamento in concreto cui è chiamato il giudice del merito in relazione alla determinazione del valore dei beni, ai fini della determinazione dell'imponibile, ma anche priva di alcun riferimento normativo. Con riguardo alla parte dei terreni destinati a verde, si richiama, in quanto condivisa, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla 6 destinazione impressa (Sez. 5, n. 21351 del 26/07/2021, Rv. 662006 - 01). Con riferimento alla parte dei terreni adibiti a strade il Collegio si riporta all'orientamento di legittimità, secondo cui ai fini dell'assoggettabilità all'Ici delle infrastrutture quali le strade, le illuminazioni, i parcheggi, le aiuole, occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà, essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, il consorzio (Cass., Sez. 5, n. 4649/2020, Rv. 657329 - 01). La sentenza impugnata ha omesso di effettuare tali accertamenti in concreto disattendendo gli orientamenti di legittimità ora richiamati. 11. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in relazione all'accoglimento del primo, 10. Segue l'accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, l'assorbimento del secondo e del terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame dei motivi accolti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: - accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 7 Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere est.