Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6348_2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internaizonale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata il [...] a [...], Brasile), residente in [...]Parte_1
Paulo, alla Via Avanhandava n. 459, Apt. 1415, CAP 01306-001;
nata il [...] a [...], residente in [...]
Avanhandava n. 459, Apt. 1415, CAP 01306-001; rappresentati e difesi dall'Avvocata Carlotta Bernardi, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] nel merito: accertare lo status di cittadino italiano per discendenza iure sanguinis delle ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare che le ricorrenti Signore 1) e 2) ut Parte_1 Controparte_1
supra, sono cittadine italiane iure sanguinis;
sempre nel merito: ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, ut supra, e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana delle Signore 1) e 2) Parte_1 Controparte_1
ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (certificato di battesimo, doc. 2 fascicolo dei ricorrenti) Persona_1
nato a [...], (Gaggio è frazione del Comune di Marcon) il 14 luglio 1859, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Va dichiarata la contumacia del , no costituitosi nonostante la ritualità Controparte_2
della notifica.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli. Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Marcon- frazione Gaggio - Marcon (VE), all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di battesimo doc. 2); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno
d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si
è sposato a Marcon (VE) in data 08/05/1881 (cfr. doc. 3 fascicolo dei ricorrenti), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“In data 14.07.1859 nel Comune di Gaggio di Marcon (VE) nasceva il Sig. Persona_1
(anche noto come ), figlio dei Signori e Persona_2 Persona_3 Per_4
, così come è comprovato dal Certificato di Battesimo risultante dal Registro di
[...]
Battesimi, Vol. REG IV, pag. 5, n. 9, appartenente alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Gaggio di Marcon, vidimato dalla competente Curia Vescovile di Treviso, nella persona del
Cancelliere Vescovile, d.d. 09.10.2024, che si produce in allegato al presente atto (doc. 002).
Trattandosi di nascita antecedente l'Unità d'Italia proclamata in data 17.03.1861 e antecedente all'annessione del Veneto al Regno d'Italia avvenuta con plebiscito nel 1866 ed ancor prima dell'istituzione degli Uffici di Stato Civile in Veneto, avvenuta in data 01.09.1871,
è documento probatorio sufficiente il certificato di battesimo, non potendosi produrre il certificato anagrafico, così come da recente Protocollo siglato dal Tribunale di Venezia.
In data 08.05.1881 il Signor contraeva matrimonio in Italia, a Marcon (VE), Persona_1
con la OR , cittadina italiana, di anni ventuno, nata a [...], così Parte_2 come comprovato dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'Anno 1881, n. 1, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcon, che pure si produce in allegato al presente atto (doc. 003).
Il Sig. , cittadino italiano, poi emigrato in Brasile, non ha mai rinunciato Persona_1
alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n.
000.627.459.482/2024, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta ed apostillata (doc. 004).
Dall'unione coniugale tra questi Signori e , in data Persona_1 Parte_2
19.09.1894 a Santa Maria da Serra (Sao Paulo, Brasile) nasceva il Signor Per_5 [...] iure sanguinis dal padre, così come è
[...] comprovato dal Registro di Battesimo di Intero Contenuto registrato nel libro 01, dell'anno
1894, pag. 57V, della Parrocchia Santa Maria, rilasciato dalla Diocesi di Piracicaba (Sao
Paulo), nella persona del Cancelliere Vescovile, che si produce anche in copia tradotta ed apostillata (doc. 005).
In data 03.11.1923 il Signor contraeva matrimonio con la OR Persona_5
di anni ventiquattro, nata a [...], come è comprovato dal Persona_6
Certificato di Matrimonio di Intero Contenuto registrato nel libro B-4, pag. 114, n. 21, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa Maria da Serra, che si produce anche in copia tradotta ed apostillata (doc. 006).
Dall'unione coniugale tra questi Signori e nasceva Persona_5 Persona_6
in data 09.08.1924 a Santa Maria da Serra la loro figlia OR , la quale CP_3
acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis dal padre, così come è comprovato dal
Certificato di Nascita di Intero Contenuto registrato nel libro A-7, pag. 194, n. 82, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa Maria da Serra, che pure si produce in copia tradotta apostillata (doc. 007).
In data 20.05.1944 la OR contraeva matrimonio con il Signor CP_3
(nato a [...] il [...]), passando così a chiamarsi in virtù delle nozze Persona_7
, così come è comprovato dal Certificato di Matrimonio di Intero Persona_8
Contenuto registrato nel libro B-12, pag. 87, n. 1063, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Sao Pedro, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostilla (doc.
008).
Dall'unione coniugale tra questi Signori e , Persona_8 Persona_7
nasceva in data 01.07.1957 a Barra NI (Sao Paulo, Brasile) la loro figlia OR AR
, che acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre, così Parte_3
come è comprovato dal Certificato di Nascita di Intero Contenuto registrato nel libro A-35, pag. 43V, n. 10642, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Barra NI, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostilla (doc. 009).
In data 07.03.1981 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Signor Parte_4
(nato a [...] il [...]), passando così a Controparte_4
chiamarsi in virtù delle nozze così come è comprovato dal NA
Certificato di Matrimonio di Intero Contenuto registrato nel libro B-6, pag. 73, n. 1563, rilasciato dall'Ufficiale di St. Civile di Campinas, che si produce anche in copia tradotta apostillata (doc. 010).
Dall'unione coniugale tra questi Signori e NA [...]
, nasceva in data 25.07.1981 a Campinas la loro figlia Controparte_4
primogenita OR odierna ricorrente, che acquisiva la Parte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre, così come è comprovato dal Certificato di
Nascita di Intero Contenuto registrato nel libro A-60, pag. 465, n. 10705, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Campinas, che si produce anche in copia tradotta apostillata
(doc. 011).
Dalla stessa unione coniugale tra i Signori e NA [...]
, nasceva in data 31.01.1997 a Campinas la loro figlia Controparte_4
secondogenita OR odierna ricorrente, la quale Controparte_1
acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre, così come è comprovato dal
Certificato di Nascita di Intero Contenuto registrato nel libro A-157, pag. 163, n. 71437, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Campinas, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostilla (doc. 012)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2, 5, 7, 9, 11, 12).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da , CP_3
nata il [...], la quale ha contratto matrimonio con il sign. in data 20.05.1944 Persona_7
(cfr. docc. 8 fascicolo dei ricorrenti).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionaliAlla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6348/2025 promossa da e Parte_1 [...] contro , con l'intervento del P.M., definitivamente CP_1 Controparte_2
pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita Marcon – fraz. Gaggio (VE) del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_1 legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott. . Testimone_1
Venezia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo