Art. 2077. Fraudolenta sostituzione di persona 1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all' articolo 494 del codice penale , se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Nota all'art. 2077:
- Il testo dell' art. 494 del codice penale , e' il seguente:
«Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.».
Nota all'art. 2077:
- Il testo dell' art. 494 del codice penale , e' il seguente:
«Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.».