Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Oristano, composto dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Andrea Bonetti Giudice Relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3/2025 r.g. promosso da
SI.ra nata in [...] in data [...], Parte_1
residente in [...], cod fisc. , C.F._1
ED SI. , nato in [...]ò D'Arcidano (OR) in Parte_2
data 30.11.1971, residente in [...], cod fisc.
, ED SI. , nato in [...] C.F._2 Parte_3
in data 05.04.1963, residente in [...], cod fisc.
, ED SI.ra , nata in [...] C.F._3 Parte_4
in data 02.08.1971, residente in [...], cod fisc.
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Carmen C.F._4
Marras che li rappresenta e difende giusta procura speciale nei confronti di
, (P. IVA Controparte_1
e C.F. ), in persona del suo legale rapp.te (C.F. P.IVA_1 CP_2
1
(C.F.: ) del Foro di Oristano ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo Studio in nella via De Gasperi n. 14, giusta CP_1
procura speciale.
§§§
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
,
[...]
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che i creditori istanti vantano crediti derivanti da rapporti di lavoro per i quali i medesimi hanno ottenuto decreti ingiuntivi muniti di esecutorietà per un totale, incluse le spese di giudizio, di € 18.970,90;
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più
[...]
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- tentativi vani, da parte dei creditori, di recuperare il credito mediante procedure esecutive;
pag. 2 di 7 - pressoché assenti risorse liquide per far fronte al pagamento delle obbligazioni in scadenza a breve termine (cfr. bilancio 2023 prodotto da parte resistente);
- patrimonio netto negativo (cfr. bilancio 2023 prodotto da parte resistente);
- perdite di esercizio accumulate negli anni;
osservato che si rivela confermativa della situazione di insolvenza in cui versa la società la relazione del consulente di impresa della società prodotta da parte resistente del 3.3.2025; la medesima fornisce infatti una rappresentazione verosimile della situazione giuridica ed economica della società, ritraendo una situazione già in forte difficoltà dal 2020, anno nel quale la società (anche per via della pandemia) chiudeva il bilancio con una perdita economica di 20.000 € e con una disponibilità finanziaria di soli €
964,00, decisamente inferiore ai debiti maturati verso i soci per le retribuzioni e TFR ammontanti a € 55.450,00; in fase di approvazione del Bilancio 2020, prosegue il Consulente, i soci hanno manifestato l'ipotesi di chiusura dell'attività in quanto anche l'esercizio in corso si sarebbe chiuso in perdita;
di conseguenza il consiglio di amministrazione, convocato nel 2021, deliberava di proseguire l'attività sino al novembre di quell'anno per poi procedere con la cancellazione della cooperativa. In data 7.6.2023 la Presidente provvedeva, con le CP_2
disponibilità finanziarie rimaste, a pagare la cartella dell'
[...]
che nel frattempo “era aumentata a € 9.356,08 e altre cartelle CP_3
residuali per un importo complessivo di € 10.067,42”. Ultimati questi pagamenti la Presidente ha provveduto persino alla chiusura del c/c bancario pag. 3 di 7 della cooperativa in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di
Arborea. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, CF , Controparte_1 P.IVA_1
con domicilio in IA ZI NO;
CP_1
nomina il dott. Andrea Bonetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dottoressa Curatrice, che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza la Curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 4 di 7 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.7.25 ad ore 10.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata pag. 5 di 7 con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
pag. 6 di 7 Così deciso in data 10.4.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di
Oristano.
La Presidente
Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Andrea Bonetti
pag. 7 di 7